Patrocinio a spese dello Stato e inammissibilità dell’azione in ambito civile

Non è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato quando l’azione civile sia stata dichiarata inammissibile.

Tribunale Treviso, 18 Marzo 2019.

L’art. 106 comma 1 D.P.R. 115/2002, in materia di Patrocinio a spese dello Stato prevede che “Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e’ liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

Detta disposizione è contenuta nella parte relativa alle disposizioni particolari sul processo penale, tuttavia, secondo il Tribunale di Treviso detta norma deve essere analogicamente estesa anche al processo civile, amministrativo, contabile e tributario (di cui ai Titoli IV e V, nonché ai processi particolari di cui alla Parte IV) poiché la ratio della disposizione citata deve individuarsi nella voluntas del legislatore di scoraggiare la proposizione, a spese dello Stato, di domande (in ambito non solo penale) del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di effetti a favore della parte, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della presentazione del ricorso.

Il Tribunale ritiene che una tale interpretazione sia coerente con la recente giurisprudenza costituzionale in materia (sent. n. 16/2018), ai sensi della quale l’art. 106 citato non impedisce la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato purché la ragione dell’inammissibilità risieda in una carenza d’interesse a ricorrere, sopravvenuta per ragioni del tutto imprevedibili al momento della proposizione del ricorso.

Il caso concreto riguardava un ricorso ex art. 12 bis, l. 898/1970, diretto alla determinazione ed attribuzione della quota di indennità di fine rapporto, in assenza del presupposto della titolarità dell’assegno divorzile da parte del richiedente.

Leggi il provvedimento.


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