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Vendita garanzia per vizi: il termine annuale di prescrizione per far valere la garanzia decorre dalla consegna del bene effettiva e materiale.

Vendita garanzia per vizi e decorrenza termine prescrizionale

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Vendita garanzia per vizi: il termine annuale di prescrizione per far valere la garanzia decorre dalla consegna del bene effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo, essendo irrilevanti la data del successivo rilascio della documentazione di abitabilità e della formale comunicazione di fine lavori, nonché la necessità di effettuare meri lavori di rifinitura esterni.

Cassazione civile, sez. II, 19 Febbraio 2019, n. 4826

Vendita garanzia per vizi.

Nel caso oggetto di giudizio la consegna del bene avveniva il 21.6.2006, contestualmente alla stipula del rogito, atto con cui era stata trasferita la proprietà ed il possesso del bene, nonché la sua piena disponibilità, fermo restando che la consegna materiale dell’appartamento, con la sola eccezione delle rifiniture, dettagliatamente indicate ed afferenti all’esterno, si era verificata già in data 23.4.2006.

Venivano dunque ritenuti irrilevanti, ai fini del perfezionamento della “consegna”, di cui all’art. 1490 c.c., le ulteriori opere di mera rifinitura e completamento dell’esterno ed il successivo rilascio del certificato di abitabilità effettuate successivamente alla consegna materiale del bene, così determinando la decadenza dalla garanzia annuale per vizi, in quanto la denunzia era stata effettuata fuori termine, indipendentemente dal momento di scoperta dei vizi.

Leggi il provvedimento integrale.


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