2018
Ufficiale Giudiziario: incompetenza territoriale, nullità o inesistenza?
Avv. Matteo Mami / 0 Commenti /Ufficiale giudiziario: la notifica effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente è irregolare, nulla, o inesistente?
La questione è stata trasmessa dalla Cassazione con ordinanza n. 179/2018 al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
La normativa.
Ai sensi degli artt. 106 e 107 del dpr 15/12/1959 n. 1229, l’ufficiale giudiziario è competente a notificare atti del proprio ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione, mentre può eseguirle nei confronti dei soggetti al di fuori della propria circoscrizione, per mezzo del servizio postale, soltanto per le notificazioni degli atti relativi a procedimenti che siano o possano essere di competenza dell’autorità giudiziaria della sede cui è addetto.
Secondo l’orientamento principale espresso dalla giurisprudenza di legittimità l’incompetenza territoriale dell’ufficiale giudiziario determina un motivo di nullità della notificazione, al di là delle ipotesi previste dall’art. 160 c.p.c., in forza del generale principio di invalidità dell’atto compiuto dal funzionario pubblico in assenza del potere.
La Corte d’Appello, invece, con la sentenza oggetto di impugnazione in Cassazione, aveva ritenuto che le disposizioni inerenti la competenza degli ufficiali giudiziari avessero mero carattere organizzativo che non comporterebbero l’invalidità dell’atto.
Secondo i giudici di appello le nullità sarebbero solo quelle previste dalla legge ed, inoltre, per quanto riguarda la specifica materia delle nullità delle notificazioni vi sarebbe comunque una sanatoria per il raggiungimento dello scopo a causa dell’avvenuta consegna dell’atto.
Le argomentazioni della Corte d’Appello, pur non trovando risconto nell’orientamento prevalente, sono state comunque ritenute plausibile dalla Corte di Cassazione.
Si è ritenuto, inoltre, assolutamente necessario chiarire se l’ufficiale giudiziario incompetente sia munito o meno del potere di provvedere alla notifica, in quanto la mancanza di detto potere, secondo altro orientamento, comporterebbe non la nullità, bensì l’inesistenza della notifica con le differenti conseguenze che ne derivano.
La notifica nulla può essere sanata, mentre quella inesistente no.
A questo punto non resta che attendere la decisione delle Sezioni Unite.
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