2019
Truffa contrattuale: cos’è e quando si perfeziona?
Avv. Matteo Mami / 0 Comments /La Corte di Cassazione con sentenza del 6 novembre 2019 n. 45115 ritorna sulle caratteristiche del reato di truffa contrattuale.
In tema di truffa contrattuale la Suprema Corte ricorda che la vendita on line è fondata sull’affidamento del compratore nella offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale internet.
Ne deriva che il venditore non può vedere la merce che acquista e si affida integralmente per l’indicazione delle caratteristiche, le qualità del prodotto ed il prezzo di vendita alle indicazioni che vengono pubblicizzate dal venditore.
Nelle vendite online, quindi, proprio in considerazione della particolare fiducia che il compratore deve riporre nelle indicazioni fornite dal venditore, costituisce artificio e raggiro la messa in vendita di un oggetto ad un prezzo estremamente conveniente in assenza dello stesso, ovvero, senza che la successiva mancata consegna sia dovuta a specifici fattori intervenuti ed adeguatamente esposti dal venditore, ove lo stesso ometta anche la dovuta restituzione del prezzo.
Tale condotta, infatti, configura la presenza del dolo iniziale di truffa poiché manifesta chiaramente l’assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo, ometta la spedizione, rifiuti la restituzione della somma ed altresì ometta di indicare qualsiasi circostanza giustificativa tale doloso comportamento.
Sotto il profilo oggettivo, invece, gli artifici e raggiri vanno individuati nella registrazione presso un portale di vendite on line, nella pubblicazione dell’annuncio unito alle descrizione del bene, nella indicazione di un conveniente prezzo di vendita che sono tutti fattori tesi a carpire la buona fede dell’acquirente ed a trarre in inganno il medesimo.
Invero, secondo i precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte, integra il reato di truffa contrattuale:
- la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un “prezzo conveniente” di vendita sul “web” e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line (Sez. 2, n. 43660
del 19/07/2016, Rv. 268448); - la condotta posta in essere dal venditore che, dopo essersi accreditato sul sito “ebay.it” ed aver messo in vendita un bene, aveva riscosso il prezzo richiesto senza consegnare il bene all’acquirente, provvedendo – dopo la transazione – a far cancellare il proprio “account” dal predetto sito, in modo da ostacolare le operazioni dirette alla sua identificazione, (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Rv. 262801).
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