2019
Stupefacenti: la Corte Costituzionale abbassa la pena minima edittale
Avv. Matteo Mami / 0 Commenti /La Corte Costituzionale con sentenza 8 marzo 2019, n. 40 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti) nella parte in cui prevede una pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.
Secondo la Consulta, in materia di stupefacenti, l’eccessiva differenza tra il minimo edittale di otto anni previsto per i fatti di non lieve entità ed il massimo edittale di quattro anni stabilito per i fatti lievi, costituisce un’anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza e funzione rieducativa della pena, con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte.
Vediamo l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale.
L’originario art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 differenziava il trattamento sanzionatorio dei reati aventi ad oggetto le droghe “pesanti” (puniti al comma 1 con la reclusione da otto a venti anni e con la multa) rispetto a quello dei reati aventi ad oggetto le droghe “leggere” (puniti al comma 4 con la reclusione da due a sei anni e con la multa).
La stessa distinzione tra droghe “pesanti” e “leggere” era riproposta anche per i fatti di lieve entità, in relazione ai quali il comma 5 del medesimo art. 73 stabiliva un’attenuante ad effetto speciale cosiddetta autonoma o indipendente, che puniva con la reclusione da uno a sei anni i fatti concernenti le droghe “pesanti” e da sei mesi a quattro anni quelli relativi alle droghe “leggere”, oltre alle rispettive sanzioni pecuniarie.
Il D.L. n. 272 del 2005, con l’art. 4 bis aveva soppresso la distinzione fondata sul tipo di sostanza stupefacente, comminando la pena della reclusione da sei a venti anni e la multa per i fatti non lievi, nonché la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa per i casi in cui fosse applicabile l’attenuante del fatto di lieve entità.
La predetta norma veniva dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014, a seguito della quale riprendevano vigore le disposizioni dell’art. 73 nella originaria formulazione, con il ritorno alla distinzione tra droghe “pesanti” e “leggere” ed i relativi trattamenti sanzionatori.
Con l’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, era stato sostituito il comma 5 dell’art. 73, trasformando la circostanza attenuante del fatto di lieve entità in fattispecie autonoma di reato e riducendo il limite edittale massimo della pena detentiva da sei a cinque anni di reclusione.
Infine, il legislatore tornava nuovamente in materia di stupefacenti, con il D.L. n. 36 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 79 del 2014, che ulteriormente diminuiva il massimo edittale della pena prevista per il fatto di lieve entità, fissandolo nella misura di anni quattro di reclusione oltre la multa.
Proprio in virtù di questa stratificazione di interventi legislativi e giurisprudenziali, si è progressivamente scavata una profonda frattura che separa il trattamento sanzionatorio del fatto di non lieve entità da quello del fatto lieve, senza che il legislatore abbia provveduto a colmarla nonostante i gravi inconvenienti applicativi che essa può determinare, così come la Consulta aveva già avuto modo di rilevare con precedenti pronunce.
Secondo la Consulta, anche se il costante orientamento della Corte di Cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione, senza dubbio molti casi si collocano in una “zona grigia”, al confine fra le due fattispecie di reato, il che rende non giustificabile un ulteriore permanenza di un così vasto divario sanzionatorio, evidentemente sproporzionato, se sol si considera che il minimo edittale del fatto di non lieve entità è pari al doppio del massimo edittale del fatto lieve.
L’ampiezza del divario sanzionatorio condiziona inevitabilmente la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto (ritenuta doverosa da Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 settembre – 9 novembre 2018, n. 51063), con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte.
Con conseguente violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., oltre che del principio di rieducazione della pena di cui all’art. 27 Cost.
Infatti, come la Consulta ha chiaramente affermato ancora di recente nella sentenza n. 222 del 2018, allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, si profila un contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., giacché una pena non proporzionata alla gravità del fatto si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (ex multis, sentenze n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994).
La Consulta ha individuato la pena minima di anni sei per i fatti di non lieve entità in materia di stupefacenti, sulla scorta del fatto che detta pena è stata ripetutamente indicata dal legislatore come misura adeguata ai fatti “di confine”, che nell’articolato e complesso sistema punitivo dei reati connessi al traffico di stupefacenti si pongono al margine inferiore delle categorie di reati più gravi o a quello superiore della categoria dei reati meno gravi.
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