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Notizie legali

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Come deve avvenire la ripartizione spese consumo acqua condominiale

Ripartizione spese consumo acqua condominiale

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In tema di condominio, la ripartizione spese consumo acqua condominiale, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, in mancanza di contatori installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell’art. 1123 c.c., comma 1, in base ai valori millesimali delle singole proprietà, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che – adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare – esenti al contempo dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno.

Questo è il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Cassazione Civile, Sezione Seconda del 01/08/2014, n. 17557.

Nel condominio, infatti, le spese relative al consumo dell’acqua devono essere ripartite, in via preferenziale, in base all’effettivo consumo, se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche, come ad esempio  mediante l’installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore che consenta di utilizzare la lettura di esso come base certa per l’addebito dei costi.

Diversamente, nel caso in cui le unità immobiliari non siano dotate di contatori, la previsione di cui all’art. 1123 codice civile non ammette che, salvo diversa convenzione tra le parti – che deve avere natura regolamentare contrattuale, cioè adottato all’unanimità – il costo relativo all’erogazione dell’acqua, con una delibera assunta a maggioranza, sia suddiviso in base al numero di persone che abitano stabilmente nel condominio e che resti di conseguenza esente dalla partecipazione alla spesa il singolo condomino il cui appartamento sia rimasto disabitato nel corso dell’anno.

Il comma 1 della citata disposizione, infatti, detta un criterio per le spese di tutti i beni e servizi di cui i condomini godono indistintamente, basato su una corrispondenza proporzionale tra l’onere contributivo ed il valore della proprietà di cui ciascuno condomino è titolare.

Lo stesso art. 1123, comma 2 a sua volta, stabilisce che, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne.

Tale norma, tuttavia, attiene al godimento potenziale che il condomino può ricavare dalla cosa o dal servizio comune, atteso che quella del condomino è una obbligazione propter rem strettamente ricollegata e conseguenza del diritto di comproprietà sulla cosa comune, sicché il fatto che egli non ne faccia uso non lo esonera dall’obbligo di pagamento della spesa.

Sotto questo profilo, va considerato che anche in un appartamento rimasto non abitato possono tuttavia esservi altri usi dell’acqua, ad es. per le pulizie dell’appartamento o per l’annaffiamento delle piante, o perdite d’acqua.

Inoltre, esentare gli appartamenti non abitati dal concorso nella spesa significa sottrarli, innanzitutto, al costo del consumo idrico imputabile al lavaggio delle parti comuni o all’annaffiamento del giardino condominiale, ma anche a quella parte della tariffa per la fornitura dell’acqua potabile che è rappresentata dal minimo garantito quale quota fissa per la disponibilità del servizio da parte del gestore, la quale, parametrata sul numero delle unità immobiliari domestiche facenti parte del condominio, è indipendente dal consumo effettivo.

D’altra parte, stabilire il costo dell’erogazione dell’acqua in base al numero delle persone che risiedono in ogni unità abitativa, significa introdurre, al posto del criterio potenziale su base reale, un criterio forfettario presuntivo su base personale che rimetterebbe all’amministratore un compito di vigilanza e di controllo sull’effettiva composizione dei nuclei familiari dei singoli appartamenti; attività che evidentemente fuoriesce dalle attribuzioni dello stesso.

Concludendo, in ambito condominiale la ripartizione delle spese del consumo dell’acqua deve essere ripartita tra i singoli condomini, in caso di presenza e installazione di contatori in ogni singola unità immobiliare, secondo l’effettivo consumo di ciascuno; in subordine, ai sensi dell’art. 1123 codice civile in misura proporzionale al valore di proprietà di ciascuno (millesimi di proprietà) e tale ultimo criterio di ripartizione può essere derogato esclusivamente con il consenso unanime di tutti i condomini.

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Commenti 0303

  • Giuseppe

    6 Novembre 2024 23:37 · Rispondi

    Buonasera Avvocato,
    Ho comprato un immobile nel 2019 e nello stesso stabile nel 2023 un altro.
    Mi ritrovo dopo aver sempre pagato tutte le spese a vedermi addebitata una spesa, per via di un ingiunzione dell’ente gestore dell’acqua ,pari al 22% (in millesi) della quota di 4500 euro ,importo dovuto al ritardo delle voltura del contatore (dal 2011 al 2016) da parte dell’amministratore, che non ha poi mai addebitato i costi ai proprietari che per 5 anni non hanno mai pagato l’acqua,il precedente proprietario (impresa) è fallita.
    Ci tengo a precisare che nel primo acquisto ,lo stesso amministratore ha rilasciato liberatoria senza dichiarare nulla, il secondo era all’asta anch’esso senza nessuna pendenza del condominio.
    È corretto che io paghi un bene di consumo,di un periodo dove non ero proprietario e che altri condomini già proprietari all’epoca ne paghino meno di me ?
    Posso rifiutarmi di pagare un debito non causato da me e non dichiarato al rogito ?

    Grazie mille

    • Avv. Matteo Mami

      7 Novembre 2024 17:48 · Rispondi

      L’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
      Quindi il compratore è chiamato a pagare – in solido con il venditore – solamente le spese condominiali dovute dal venditore per l’anno dell’acquisto e per quello precedente; non per quelle degli anni precedenti.

  • Lo.

    25 Ottobre 2024 11:26 · Rispondi

    Salve Avvocato. Sono totalmente fuori posto nel mondo della lettura delle bollette, quindi chiedo a lei. Vivo in un appartamento con acqua in comune con la vicina di casa. (Da premettere, non siamo in buoni rapporti con la signora, ma il proprietario del nostro appartamento ha deciso di non installare un contatore ma di collegarsi alla vicina), il problema è che, oltre al fatto che non siamo in possesso delle bollette (che la figlia della vicina ci invia tramite Whatsapp in foto scattate alla buona maniera, mettendo in evidenza solo il totale che noi dobbiamo dividerci con loro), nel nostro primo conguaglio hanno deciso di far inserire al fornitore SOLO quelle del nostro appartamento, e quindi SOLO con il totale che noi dovremmo dare alla vicina. Volevo chiederle se potesse gentilmente delucidarmi su questo caso. Aggiungo che, abbiamo chiesto al fornitore di mia suocera (che abita in un condominio) se fosse legittimo inserire sul conguaglio solo le nostre voci, anziché inserire come di regola anche le voci della vicina, e ci ha risposto che questa è stata sicuramente una richiesta della vicina dato che generalmente su ogni conguaglio risultano presenti le voci di tutte le famiglie.

    • Avv. Matteo Mami

      25 Ottobre 2024 19:01 · Rispondi

      Il conguaglio deve essere fatto sulla base dei consumi di tutti gli utenti che usufruiscono del servizio.
      Il fatto poi di non avere un proprio contatore per la rilevazione dei consumi risulta certamente svantaggioso in termini di quantificazione della spesa.

  • ANDREA MENIN

    14 Ottobre 2024 18:58 · Rispondi

    Buongiorno,chiedo una delucidazione in merito ad una mancata voltura dell’utenza dell’acqua da parte di mia ex convivente nonchè madre dei miei figli.Per separazione è dal 1/03/2022 che sono uscito di casa che è di proprietà a metà per entrambi.L’unica voltura che non ha provveduto a fare è quella dell’acqua.Dopo ripetuti e vani solleciti di effettuare la voltura mi ritrovo ad affrontare una questione per un credito che vanto nei confronti della mia ex. Fino all’ultima bolletta (che regolarmente pagavo) non vi erano stati seri problemi dal momento che si raggiugeva una “patta” economica raggiunta con le altre spese inerenti ai figli.Mesi or sono nell’appartamento di nostra proprietà vi è stata una perdita d’acqua.Ora giungo alla questione.Mi è stata recapitata una bolletta di 455€ che ho già pagato e a tal proposito dopo l’ennesima richiesta di voltura ho chiesto il rimborso della suddetta.Lei per suo conto dichiara che ha chiamato la ditta fornitrice e che dichiarano che la causa della cifra esorbitante potrebbe essere dovuta appunto alla perdita d’acqua per cui mi chiede di dividere per metà l’importo dato che si ritiene non responsabile di tali consumi.Grazie.

    • Avv. Matteo Mami

      15 Ottobre 2024 11:56 · Rispondi

      Le spese per il consumo dell’acqua sono a carico di chi ha il godimento dell’immobile, quindi in linea generale sono a carico della sua ex convivente.
      Tuttavia se il consumo dipende da una perdita delle tubature, se si tratta di un guasto dovuto a cause non imputabili a chi utilizzava l’immobile, la questione va catalogata quale spesa straordinaria e, pertanto, la riparazione e le spese relativi ai consumi spettano al proprietario.
      Questo sempreché il soggetto che utilizzava l’immobile abbia posto in essere tutte le misure per non aggravare il danno, quindi, appena accortosi della perdita, si sia adoperato per arrestarla immediatamente ed avvisare il proprietario (o nel suo caso comproprietario), altrimenti risponderà lui dei danni che si sarebbero potuti evitare.

  • Marisa

    25 Settembre 2024 13:57 · Rispondi

    Buongiorno,
    Ho segnalato nel corso dell’ultima assemblea, pochi giorni fa, che il condomino che abita al piano superiore da un anno è seguito da una badante fissa. Nel computo del consumo dell’acqua, l’amministratore, ha suddiviso per tot. persone non essendo a conoscenza del numero esatto con aggravio di spese a ns. carico.

  • Anna

    15 Settembre 2024 19:44 · Rispondi

    Buonasera ,io abito in un condominio senza amministratore, ho in sottolettore, ma puntualmente la fattura corrisponde al doppio se non al triplo del mio consumo effettivo, nelle bollette compare sempre la voce pareggio bolletta generale che ha un importo più alto di quello che consumo,raggiungendo il totale da pagare sempre molto alto. Mi sa spiegare a cosa si riferisce questa voce?grazie mille

  • Rodolfo

    7 Settembre 2024 1:50 · Rispondi

    Buonasera avvocato,
    stiamo valutando l’acquisto di un appartamento (ci dicono non abitato dal 1992) in condominio di 4 unità abitative. In questa fase di trattativa il condominio ha eletto per la prima volta un amministratore condominiale il quale (oltre ad aver inserito spese condominiali fisse che a inizio trattativa non c’erano) ci ha riferito che per l’immobile di nostro interesse dovrà essere installato un contatore d’acqua individuale per adeguarsi alle altre unità abitative. Stando all’idraulico si dovranno rompere i pavimenti. È giusto che questa spesa venga effettuata dall’acquirente?
    Grazie per l’attenzione, Rodolfo.

    • Avv. Matteo Mami

      9 Settembre 2024 10:18 · Rispondi

      Le spese vanno sostenute dal proprietario dell’appartamento al momento della necessità della spesa.
      Se sapete già che dovrete sostenere voi questa spesa, vi consiglio di tenere conto di detta spesa nella trattativa con il venditore per la determinazione del prezzo di acquisto dell’immobile.

  • stefano

    31 Agosto 2024 19:11 · Rispondi

    buongiorno avvocato, nel mio condominio, come da relativa delibera di anni fa, il consumo dell’acqua viene diviso in base alle persone effettivamente presenti e ivi residenti. al di là del criterio che poco condivido, mi chiedo se un bimbo di tre anni conti come unità nel conteggio dei residenti o se sia ragionevole porre un limite si età. grazie!

    • Avv. Matteo Mami

      2 Settembre 2024 11:54 · Rispondi

      E’ irragionevole e arbitraria, quindi illegittima, la ripartizione del consumo dell’acqua in base agli occupanti degli appartamenti, dunque indipendentemente dall’età degli stessi.

  • Robero

    23 Luglio 2024 18:40 · Rispondi

    Grazie per la risposta Avvocato… sono Roberto e la domanda era inerente Acea Ato2 e la fatturazione che fa al condominio e non ai condomini.
    Quindi, se dipende dal contratto stipulato, vuol dire che a decidere è stato il Comune di Ladispoli… perchè noi non abbiamo stipulato alcun contratto… Acea Ato2 ci è stata imposta… anzi, inizialmente molti a Ladispoli hanno provato a far cambiare metodo ad Acea Ato2, senza riuscirci… Anche per questo mi chiedevo se fosse un’impostazione di Acea. E dato che ciò è valso per tutti, è scontato che il responsabile è il Comune di Ladispoli. Grazie

  • Robero

    23 Luglio 2024 15:25 · Rispondi

    Buongiorno, nel Comune di Ladispoli dal 30set22 alla gestione della fornitura dell’acqua è subentrata Acea Ato2 al posto di Flavia Servizi… società di gestione comunale. Con Flavia Servizi, ogni utente del condominio (n. 125) riceveva una sua fattura relativa al consumo dell’acqua personale. Da quando è subentrata Acea Ato2, ciò non avviene più. Acea Ato2 si limita a fatturare solo il consumo generale di tutto il condominio lasciando l’incombenza all’amministratore di fare tale ripartizione. Dato che Acea Ato2 si è letteralmente rifiutata di fatturare per singola utenza (come faceva Flavia Servizi), la mia domanda è: “Acea Ato2, si rifiuta per prepotenza, o perchè la legge glielo consente?”. E inoltre, se tale rifiuto è legale, come mai così è stato stabilito… considerando che gli altri servizi (luce e gas) vengono invece fatturati per singolo utente?”. Grazie

    • Avv. Matteo Mami

      23 Luglio 2024 16:28 · Rispondi

      Consideri che nella stragrande maggioranza dei casi la fatturazione viene fatta al condominio, il quale a suo volta tramite l’amministratore ripartisce i consumi tra i singoli condomini.
      Non vi è nessun obbligo di legge, dipende da cosa prevede il contratto stipulato con il fornitore del servizio.

  • Rita

    11 Luglio 2024 11:21 · Rispondi

    Buongiorno Avvocato abito in un condominio di 14 appartamenti e premetto che ogni appartamento ha un suo contatore per il consumo dell’ acqua e ogni anno dobbiamo mettere fuori la porta il numero di consumo dell’ acqua. Il problema sta nel fatto che ci sono condomini che non lo fanno altri che mettono un consumo quasi a pari zero e quando all amministratore arriva la bolletta condominiale lo stesso ci addebita oltre al consumo effettivo del nostro appartamento anche quello di coloro che dovrebbero avere un consumo maggiore. Non mi sembra corretto tutto ciò. Come si può evitare tutto ciò? Grazie per la risposta. Cordiali saluti.

    • Avv. Matteo Mami

      11 Luglio 2024 11:45 · Rispondi

      Le consiglio innanzitutto di segnalare il problema all’amministratore di condominio.
      L’amministratore ha il compito di gestire situazioni di questo tipo e può intervenire per chiarire la questione.
      Può chiedere inoltre una verifica dei consumi da parte dell’amministratore di condominio.
      In ultimo, se l’intervento dell’amministratore non fosse risolutivo, Le consiglio di portare la questione all’attenzione dell’assemblea condominiale.
      In assemblea, si può discutere del problema e decidere eventuali azioni da intraprendere.

  • Laura

    1 Giugno 2024 15:11 · Rispondi

    Buongiorno Avvocato,
    Oggi è arrivata una raccomandata da parte dell’amministratore di condominio dicendo che risultano mancanti le mie letture dell’acqua e quindi, se non provvedo a comunicarle, mi addebiterà l’intero importo delle eccedenze di bilancio. Ora premettendo che la lettura l’ho sempre comunicata alla società idrica e che lunedì chiamerò per delucidazioni, la mia domanda è ma è legale addebitare l’importo delle eccedenze ad un singolo nonostante la presenza di un contatore?
    Grazie mille

    • Avv. Matteo Mami

      3 Giugno 2024 12:24 · Rispondi

      E’ vostro onere comunicare o consentire la lettura del vostro contatore.
      Diversamente non è possibile determinata la vostra quota di ripartizione dell’acqua sulla base del consumo effettivo.

  • Ciro

    25 Febbraio 2024 17:42 · Rispondi

    Buona sera, chiedo in merito alla gestione della ripartizione della spesa dell’acqua da parte dell’amministratore condominiale, le faccio presente che ogni inquilino ha un proprio contatore idrico collegato alla rete idrica condominiale. La mia prima domanda è possibile che un amministratore subentrante in carica da più di sei mesi non faccia la lettura dei contatori e ripartisce i costi dell’acqua con i consumi per appartamento dell’anno precedente?la seconda domanda l’amministratore ripartisce i consumi con dati dell’anno precedente addebitando consumi in eccedenza, cosa deve fare l’inquilino per non pagare consumi che non ha fatto.

    • Avv. Matteo Mami

      26 Febbraio 2024 11:23 · Rispondi

      La mia prima domanda è possibile che un amministratore subentrante in carica da più di sei mesi non faccia la lettura dei contatori e ripartisce i costi dell’acqua con i consumi per appartamento dell’anno precedente?

      è possibile (dato che succede) ma questo non vuol dire che sia corretto

      la seconda domanda l’amministratore ripartisce i consumi con dati dell’anno precedente addebitando consumi in eccedenza, cosa deve fare l’inquilino per non pagare consumi che non ha fatto.

      occorre impugnare la delibera che ripartisce i consumi in maniera non corretta

  • Riccardo

    22 Febbraio 2024 12:28 · Rispondi

    Salve,

    La mia abitazione è situata in una località di mare ed in particolare in una strada privata sulla quale si si trovano diverse abitazioni di diversi proprietari. Negli anni il Comune di appartenenza, per mancanza di fondi ed ostracismo di alcuni residenti, non ha mai provveduto a rendere tale strada pubblica con la conseguenza che queste abitazioni non riescono ad avere un servizio basilare come quello dell’allaccio all’Acquedotto Pugliese. Mi chiedo se da privato posso ottenere comunque che il mio diritto all’allaccio alla rete idrica sia salvaguardato.

    Grazie

  • Marzia

    23 Settembre 2023 5:27 · Rispondi

    Mio padre e mia zia sono comproprietari al 50% di 2 unità abitative servite da un unico contatore dell’acqua che ha 2 leve per l’apertura e chiusura dell’acqua ed é situato nella nostra unità abitativa. Il contratto dell’acquedotto è intestato a mio padre che recentemente é venuto a mancare. Fino a poco tempo fa, quando arrivavano le bollette venivano divise ma ora che noi siamo gli eredi(2 figli e moglie) sinceramente vorremmo separare le utenze e abbiamo chiesto di fare la voltura a mia zia in modo da avere ognuno la propria utenza. Lei ci ha chiesto il numero del contratto (non siamo in buoni rapporti). Vorremmo capire come muoverci per non avere sorprese. Tenga presente che ancora dobbiamo fare la successione.

  • santo

    14 Settembre 2023 8:29 · Rispondi

    In un condominio ove sono installati i contatori dell’acqua, se arriva una bolletta con un consumo maggiorato di metri cubi rispetto all’effettivo consumo rilevato, dovuto all’aria presente nelle tubazioni comunali, come deve essere ripartita la maggiore spesa ?
    grazie

  • Francesco

    8 Agosto 2023 11:06 · Rispondi

    Buongiorno avvocato
    Vorrei un consiglio da lei ,io abito in un villino con 4 proprietari di cui faccio parte anche io.
    Il conteggio dell’acqua è stato fatto sempre da un proprietario che tra l’altro non ha neanche la residenza perché seconda casa ma da due anni o forse anche più i conteggi non tornano .
    Il bonus idrico che dovrebbe spettare solo all’intestatario della fattura lo divide per 4 l’eccedenza non la vuole pagare perché dice lui che non abita ma il consumo c’è perché vengono sempre i figli con amici a festeggiare e avrei ancora molto da scrivere ma mi fermo qui.
    La mia domanda è questa posso imporre di far fare i conteggi da un amministratore che è una persona qualificata?.
    Per legge mi posso rifiutare di pagare dei conteggi errati.
    Grazie mille
    Distinti saluti

  • Rosario

    22 Luglio 2023 18:21 · Rispondi

    Buona sera avvocato, abito in un condominio di 3 appartamenti e un bar a piano terra che ha un suo contatore e una sua cisterna, da qualche giorno il propietario del bar ha deciso di allacciarsi e prelevare acqua dalla cisterna che serve solo gli appartamenti e che è munito di un contatore per uso abitativo, è legale quello che ha fatto? Visto i consumi che ha il bar porterebbe alle stelle le bollette.
    La ringrazio in anticipo

  • Renzo

    3 Luglio 2023 15:15 · Rispondi

    Buongiorno Avvocato,
    per quanto riguarda la distribuzione dell’acqua potabile il mio condominio fa parte di un supercondominio (3 condomini collegati ad un’unica presa).
    Nel mio condominio tutte le unità abitative hanno il contatore individuale, mentre negli altri 2 no.
    Si può richiedere al supercondominio di addebitare i consumi delle unità abitative con contatore sulla base dei dati di lettura?
    Ora i 3 condomini si suddivisono dapprima i consumi sulla base delle persone occupanti e poi, all’interno del mio condominio, si ha una suddivisione sulla base delle letture dei contatori; ciò determina costi dell’acqua ingiustificatamente molto variabili da un anno all’altro.
    Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti

    • Avv. Matteo Mami

      5 Luglio 2023 10:23 · Rispondi

      Buongiorno,
      come avrà letto nell’articolo, la ripartizione delle spese dell’acqua sulla base degli occupanti degli alloggi è illegittima, a meno che tale ripartizione sia approvata all’unanimità.
      Ritengo quindi che la modalità di ripartizione da lei esposta non sia corretta.

  • enrica

    22 Giugno 2023 13:44 · Rispondi

    Buongiorno Avvocato nell o.d.g. su richiesta si alcuni condomini l amministratore a chiesto di deliberare per l’istallazione del contatore per l acqua fredda o per la ripartizione mista, per chi ha ristrutturato recentemente e l ha fatto istallare. Puo cortesemente dirmi quanti m/ m occorrono. E la nomina di un ing per fare la perizia sui frontalini e frangivento deve essere deliberata dall assemblea? Grazie

  • Angelica Benoffi

    8 Maggio 2023 11:30 · Rispondi

    Buongiorno,

    abito in un condominio con 4 condomini. Le spese dell’acqua sono ripartite in base al numero di persone che abitano nei vari appartamenti, come è giusto perché nessuno ha i contatori.
    Però uno dei condomini ha un giardino e ha installato un impianto di irrigazione che prende acqua da una presa condominiale, rifiutandosi di mettere un contatore, quindi tutti gli altri condomini pagano pro quota il costo dei suoi consumi d’acqua per irrigazione.
    L’amministratore dice di non potergli imporre di mettere un contatore.
    A me pare assurdo, le vorrei quindi chiedere se è vero che l’amministratore non può imporre l’installazione del contatore per l’utilizzo dell’acqua condominiale ad uso privato per irrigazione.
    La ringrazio per la collaborazione.
    Cordiali saluti

    • Avv. Matteo Mami

      8 Maggio 2023 11:34 · Rispondi

      Non può imporre il contatore ma può e deve vietare l’uso di acqua condominiale per uso personale.

  • Claudia

    18 Aprile 2023 17:32 · Rispondi

    Buongiorno,
    ho un dubbio anche se purtroppo penso di avere la risposta: in un condominio con singolo contatore ma acqua ripartita nelle spese, se un condomino è moroso e lascia l acqua aperta tutto il giormo utilizzando tantissimi mc, (diciamo.per dispetto nell attesa di liberare l appartamento venduto all asta) chi acquista l appartamento, che per legge è tenuto a pagare le spese dell anno corrente e dell anno precedente deve pagare l acqua per forza? So che la risposta in teoria sembra scontata ma se la stessa cosa avvenisse in una casa, con proprio contatore lo stesso acquirente non dovrebbe pagare hera perche hera si rifà solo sull intestatario del contatore nel momento dell utilizzo dell acqua.
    Purtroppo quando le vendono le lasciano ancora mesi in possesso dei debitori che ovviamente per dispetto fanno danni. So che è un rischio che c è, ma questa disparità fra casa singola e condominio non so quanto sia corretta.
    Grazie mille in anticipo

    • Avv. Matteo Mami

      18 Aprile 2023 18:41 · Rispondi

      Come si è già risposta da sola, l’acquirente risponde per le spese dell’anno corrente e dell’anno precedente nei confronti del condominio, quindi anche delle spese dell’acqua.
      Trattasi di una norma che è volta a facilitare il condominio nel recupero delle spese condominiali.
      Se non ci fosse questa norma le spese insolute di un condomino rimarrebbero a carico degli altri condomini.

  • Aldo

    12 Aprile 2023 10:46 · Rispondi

    Buongiorno
    Condominio di 8 unità con contatore. Alcuni condomini comunicano il valore di lettura prima dell’assemblea condominiale, altri no. L’amministratore utilizza i millesimi per coloro che
    Non comunicano e il resto dell’importo sui condomini che comunicano la lettura penalizzandoli in quanto chi consuma di più si trova a pagare di meno. E corretta questa impostazione o si può impugnare la delibera

  • Salvatore

    25 Gennaio 2023 14:52 · Rispondi

    Buon pomeriggio vorrei esporre un quesito:
    Ne nostro condominio sono arrivate delle bollette che vanno dal 2019 al 2021 è dei conguagli che vanno dal 2014 al 2019 vi chiedo io che ho acquistato l’immobile dal 17/07/2020 cosa mi tocca pagare grazie mille

    • Avv. Matteo Mami

      26 Gennaio 2023 13:17 · Rispondi

      Buongiorno,
      l’acquirente che subentra in un immobile in condominio è obbligato al pagamento delle spese condominiali dalla data dell’acquisto in poi.
      Tuttavia, secondo quanto previsto dall’art. 63, terzo comma, disp. att. c.c., chi subentra nei diritti di un condòmino è solidamente obbligato con questo verso il condominio per i contributi inerenti all’anno precedente ed a quello nel corso del quale è avvenuta la compravendita.
      Vi è da precisare che la responsabilità solidale verso il condominio non implica titolarità del debito, sussistendo per quanto pagato per il predecessore venditore diritto di rivalsa (per farsi restituire i soldi) verso quest’ultimo.

  • Ivano

    13 Gennaio 2023 8:20 · Rispondi

    Buongiorno,
    il nostro condominio ha al piano terra dei magazzini, con allacciamento alla rete idrica condominiale, la nosra divisione per spesa dell’acqua è per persona e i magazzini hanno sempre pagato 1 persona. Adesso l’assemblea ha deciso a maggioranza semplice di addebitare solo mezza persona ai magazzini. E’ una scelta corretta? E’ possibile addebitare solo mezza persona? E soprattutto è una decisione che puo’ essere presa a maggioranza semplice?

    Cordiali saluti

    • Avv. Matteo Mami

      13 Gennaio 2023 9:34 · Rispondi

      La ripartizione secondo il criterio “a persona” deve essere adottata all’unanimità, cioè con il consenso di tutti i condomini, pena l’illegittimità e annullabilità della delibera.

  • Simonetta Margheriti

    10 Gennaio 2023 16:33 · Rispondi

    Buonasera, vivo in un condominio con sei famiglie. Io sono sola e nel palazzo senza amministratore e gestito da un condomino e avendo un solo contatore per tutti e relativi contatori a detrazione, cosa che questi ultimi non vengono neanche presi in considerazione. Perciò, quando arriva la fattura dell’acquedotto del Fiora, tra l’altro intestata al condominio che vi risiede, il costo totale della fattura, viene ripartito in parti uguali, cioè diviso x 6. Quindi, io mi trovo a pagare l’acqua per tutti!!
    In passato ho fatto inviare una lettera dall’avvocato, senza risultato.
    Cosa devo fare?
    Grazie.

    • Avv. Matteo Mami

      10 Gennaio 2023 16:40 · Rispondi

      La ripartizione in parti uguali che non sia approvata all’unanimità (cioè con il consenso di tutti i condomini) è illegittima ed annullabile.
      Se la lettera non è stata sufficiente, tramite avvocato deve promuovere una procedura di mediazione e in caso di esito negativo procedere giudizialmente.

  • Yana Manfredini

    5 Gennaio 2023 2:44 · Rispondi

    Buona sera io abito in un condominio dove quasi tutti hanno il rubinetto in garage . Il nuovo amministratore vuole fare pagare a chi ha il rubinetto in garage come persona in più
    Lo può fare? Gli altri amministratori precedenti non lo hanno mai fatto. Si sono basati sulle persone che abitano nell’ appartamento e per millesimi.

    • Avv. Matteo Mami

      5 Gennaio 2023 10:57 · Rispondi

      La ripartizione delle spese dell’acqua sulla base degli occupanti può essere adottata esclusivamente con il consenso unanime di tutti i condomini, diversamente la relativa delibera è illegittima ed annullabile.

  • Silvana

    3 Gennaio 2023 16:27 · Rispondi

    Buonasera Avvocato,
    Le sarei molto grata se potesse rispondere a questo quesito.
    Vivo in un condominio dove la ripartizione delle spese del consumo d’acqua avviene secondo le tabelle millesimali, ma dal mese di agosto 2020 essendo andata in pensione, mi sono trasferita momentaneamente nella mia casa al mare per cui da più di 2 anni non abito nella casa principale.
    Cosa devo fare per avere detratte le spese dell’acqua dal consuntivo?
    Grazie

    • Avv. Matteo Mami

      4 Gennaio 2023 12:48 · Rispondi

      Buongiorno,
      per il passato non è possibile fare niente, si deve pagare secondo la ripartizione prevista ed approvata dei millesimi di proprietà.
      Per il futuro può installare un contatore nel suo appartamento e chiedere di pagare secondo il suo effettivo consumo.
      Secondo una sentenza del Tribunale di Milano (n. 4275/2019) l’installazione del contatore da parte di un condomino, con il conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi registrati, non solo è del tutto legittima, ma addirittura doverosa alla luce della normativa vigente e, pertanto, non è neppure necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa dell’installazione medesima.
      Sempre secondo la predetta sentenza, a nulla rileva che il regolamento contrattuale preveda la suddivisione delle spese per l’acqua in base ad un diverso criterio, perché la normativa che prevede l’installazione di singoli contatori è di natura pubblicistica e anche di derivazione comunitaria, onde prevale sulle norme nazionali o locali eventualmente contrastanti e, ovviamente, sui regolamenti condominiali predisposti dai privati, anche se di natura contrattuale.
      Quindi alla luce della predetta sentenza può chiedere di pagare in base all’effettivo consumo ed anche se per gli altri la ripartizione continuerà ad essere in base ai millesimi.
      Sul punto devo tuttavia precisare che non mi risulta abbia avuto ancora modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione.

  • Francesco

    15 Dicembre 2022 18:59 · Rispondi

    Domanda sulla spartizione delle spese dello spurgo.
    Il “condominio” senza regolamento, consiste in 5 proprietari dove a piano terra c’è un parrucchiere, al primo piano due uffici tecnici (ragioniere e geometra) e sopra due abitazioni civili, ogniuno con contatori dell’acqua.
    Le fogne sono negli spazi del parruchiere.
    Data la natura dell’esercizio commerciale, si deve fare la pulizia ogni anno? Il parrucchiere, avendo un consumo maggiore di acqua e usando in modo prevalente questo bene in comune, può pagare di più? Si può usare la bolletta del consumo d’acqua come base per la spartizione delle spese?
    Grazie.

  • Lyuba

    9 Dicembre 2022 12:40 · Rispondi

    Buongiorno avvocato, abbiamo comprato un’appartamento in un palazzo di tre unità. Prima era di proprietà di un unico proprietario che è defunto. Dopo la successione è stato diviso fra tre figli. Uno di quelli a venduto a noi. Il contatore dell’acqua si trova in cortile. ( Contatore esistente, piombato,senza intestatario). Per fare allaccio alla rete idrica, acquedotto dice di spostare il contatore al di fuori del cortile e mettere il collettore per tre contatori . Due comproprietari sono d’accordo, abbiamo fatto il preventivo per il lavori, ma la terza persona non dà autorizzazione. Quindi sta impedendo di fare allaccio. Come dobbiamo muoverci. Chiedo scusa per ortografia, non sono di madrelingua italiana. Grazie

    • Avv. Matteo Mami

      9 Dicembre 2022 12:57 · Rispondi

      Vi consiglio di rivolgervi ad un professionista (ad esempio amministratore di condominio) che possa verificare se voi e l’altro proprietario che è d’accordo avete insieme la maggioranza richiesta per l’adozione della delibera vincolante anche per il terzo proprietario che non è d’accordo.

  • Lorena mungo

    17 Novembre 2022 17:15 · Rispondi

    Salve, da un anno sono in affitto in una casa di famiglia dove c’è un solo contatore per l ‘acqua che serve 4 appartamenti, 2 dei quali affittati solo d’ estate, la mia casa è la più grande, intorno ai 190 mq, per questo mi fanno pagare di più, è giusto? Secondo me no, attendo il suo responso, grazie.

    • Avv. Matteo Mami

      17 Novembre 2022 17:47 · Rispondi

      Dipende da cosa è previsto nel suo contratto di locazione.
      Il suo caso non rientra nella disciplina condominiale.

  • Daniele

    23 Agosto 2022 8:53 · Rispondi

    Nel mio contratto di affitto e’ scritta una tariffa a mq per pagare l acqua. ci sono i sottocontatori singoli di derivazione di unica utenza pubblica. e’ legittimo fissare una tariffa nel contratto di affitto di fatto senza una ripartizione delle bollette reali mai messe a disposizione degli inquilini?

  • Alessandra

    22 Luglio 2022 23:48 · Rispondi

    Buongiorno
    Sono proprietaria di un condominio con tre alloggi locati. Ogni appartamento è dotato di un contatore acqua singolo, oltre al contatore generale che rileva il consumo totale.
    I riparti spese acqua vengono da me eseguiti in base alle letture annuali.
    Il riparto viene eseguito dividendo per tre, come le unità abitative, i mc dedicati in bolletta acqua ad ogni scaglione tariffario ( tariffa agevolata, base, prima eccedenza, seconda eccedenza, ecc.) fino al raggiungimento dei consumi effettivi di ogni contatore; questo a prescindere dalle persone che vivono in ogni appartamento ma in base ai mc consumati. È corretto?
    O la suddivisione dei mc dei singoli scaglioni dovrebbe essere proporzionale ai consumi dei tre contatori?
    Ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta e saluto cordialmente.
    Alessandra.

  • cristiana

    9 Luglio 2022 12:14 · Rispondi

    Buon giorno Avvocato,
    abito in un condominio dove ci sono 10 unità abitative, alcune abitate tutto l’anno altre solo per i mesi estivi, ogni abitazione ha un proprio contatore e tutte le abitazioni sono fornite di acqua da un pozzo. Vorrei sapere alcune informazioni : 1) il costo della cloratura, della sanificazione dell’acqua e del pompaggio dell’acqua come deve essere suddivisi fra le abitazioni?
    2) Nei mesi estivi ( agosto-settembre) abbiamo necessità di acquistare l’acqua perché il pozzo non è più sufficiente a garantire il fabbisogno. Le spese di trasporto e dell’acqua stessa, come devono essere ripartire fra tutte le unità abitative? Non è detto che nel momento del fabbisogno, tutte le unità abitative siano abitate, o forse si per alcuni giorni. Chi deve pagare il trasporto e l’acqua e in quale %? Ringrazio di un suo riscontro e saluto cordialmente

  • Emidio Borzi

    14 Giugno 2022 12:59 · Rispondi

    Buongiorno,
    in tema di riparto dei consumi acqua, vorrei sapere se e’ obbligatorio effettuare un conguaglio periodico (annuale ?) tra contatore generale e contatori di sottrazione. Praticamente: ogni bimestre viene addebitato al condomino l’importo derivante dal’applicazione delle tariffe a fasce (crescenti), bisogna poi ricalcolare il dovuto prendendo a riferimento i consumi totali del periodo ?

  • Rolando

    14 Giugno 2022 3:17 · Rispondi

    Abito in una villetta unifamiliare dove ho istallato nel 2011 un contatore per il consumo acqua, ma nel 2014 il nuovo amministratore non ha ritenuto leggere il contatore addebitandomi 645 metri cubi di acqua contro in consumo di metri cubi 268. In seguito nel settembre 2014 ho istallato il contatore CAP, nel 2016 si è presenta una rottura in una villa confinante l’amministratore ha addebitato anche a me la spesa del danno. Sono ville di proprietà particolari. Come mi devo fare?

  • Giusi

    10 Giugno 2022 5:53 · Rispondi

    Buongiorno e mai possibile che su 35 euro di acqua consumata debba pagare 60 euro di spese e quindi all’incirca 95 euro ogni 2 mesi????grazie

  • Tiziano

    30 Maggio 2022 23:09 · Rispondi

    Buongiorno Avvocato,
    ho visto che alcune sue risposte sono variate nel tempo (negli ultimi 3 anni) e quindi le ripongo un quesito. La prego di chiarirmi questo punto e la ringrazio anticipatamente.
    Il regolamento del mio condominio prevede “la suddivisione delle spese di consumo di acqua in relazione al numero delle persone occupanti ciascuna unità immobiliare”. Siamo 50 appartamenti con un unico contatore.
    Nella recente ristrutturazione dell’appartamento, ho installato i contatori dell’acqua (conta metri cubi).
    Posso richiedere all’amministratore di pagare solo i metri cubi da me effettivamente consumati anche se tutti gli altri la pagheranno in base alle teste? Ho letto della sentenza n.4275/2019 del Tribunale di Milano e non capisco se è applicabile nel mio caso.
    Grazie

    • Avv. Matteo Mami

      31 Maggio 2022 13:09 · Rispondi

      Secondo la sentenza del Tribunale di Milano da lei citata (n. 4275/2019) l’installazione del contatore da parte di un condomino, con il conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi registrati, non solo è del tutto legittima, ma addirittura doverosa alla luce della normativa vigente e, pertanto, non è neppure necessaria alcuna preventiva delibera
      condominiale autorizzativa dell’installazione medesima.
      Sempre secondo la predetta sentenza, a nulla rileva che il regolamento contrattuale preveda la suddivisione delle spese per l’acqua in base ad un diverso criterio, perché la normativa che prevede l’installazione di singoli contatori è di natura pubblicistica e anche di derivazione comunitaria, onde prevale sulle norme nazionali o locali eventualmente contrastanti e, ovviamente, sui regolamenti condominiali predisposti dai privati, anche se di natura contrattuale.
      Quindi alla luce della predetta sentenza può chiedere di pagare in base all’effettivo consumo ed anche se per gli altri la ripartizione continuerà ad essere in base al numero degli occupanti.
      Sul punto devo tuttavia precisare che non mi risulta abbia avuto ancora modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione.

  • Agos

    25 Maggio 2022 16:25 · Rispondi

    Scusi avvocato specifico meglio la domanda prima ero stato impreciso: abito in un comprensorio dove è presente l’acqua condominiale da utilizzare per l’irrigazione dei giardini. L’acqua viene utilizzata per irrigare i giardini privati presenti nelle varie abitazioni. Io ho l’acqua privata proveniente da un pozzo nella mia proprietà. Al momento non sono disponibili contatori singoli pertanto la ripartizione avviene secondo le tabelle millesimali. La mia domanda è la seguente: ma posso richiedere il distacco dall’acqua condominiale e richiedere di essere esentato dalle spese di acqua e manutenzione ? Se si come si dovrebbe procedere? Grazie per la sua risposta

    • Avv. Matteo Mami

      25 Maggio 2022 16:29 · Rispondi

      Non può chiedere il distacco.
      Può solo chiedere che la ripartizione dell’acqua utilizzata venga ripartita secondo l’effettivo consumo in seguito all’installazione di singoli contatori.

  • Agos

    25 Maggio 2022 15:56 · Rispondi

    Buongiorno, abito in un comprensorio dove è presente l’acqua condominiale da utilizzare per l’irrigazione dei giardini. Al momento non sono disponibili contatori singoli pertanto la ripartizione avviene secondo le tabelle millesimali. La mia domanda è la seguente: ma posso richiedere il distacco dall’acqua condominiale e richiedere di essere esentato dalle spese di acqua e manutenzione ? Se si come si dovrebbe procedere? Grazie per la sua risposta

    • Avv. Matteo Mami

      25 Maggio 2022 16:04 · Rispondi

      Buongiorno,
      non è possibile chiedere il distacco dall’acqua condominiale, in quanto lei è comproprietario del giardino condominiale e deve, quindi, partecipare alle spese di irrigazione e manutenzione dello stesso.
      Può chiedere l’installazione in ogni singolo appartamento di un contalitri e la ripartizione dell’acqua utilizzata in ogni singola abitazione secondo l’effettivo consumo.

  • Giuseppe GUGLIELMO

    3 Maggio 2022 15:57 · Rispondi

    Buon giorno
    E’ da anni che è nata una disputa fra me e l’amministratrice,la quale suddivide l’eccedenza acqua condominiale non in base ai Mm ma in base ad una formula empirica che consiste nel calcolo di un coefficiente che fa pagare di più i condomini che consumano di più al proprio contatore interno,per altro privi di sigilli.il nostro autoclave è alimentato da un contatore unico dell’AMAM,in più vi è un altro contatore che misura i consumi per uso condominiale,privo di sigilli del quale non si tiene conto quando si calcolano le eccedenze,che per altro sono rilevanti,inoltre ogni condomino ha dentro casa un suo contatore personale,privo di sigilli che puo’ essere manomesso tranquillamente,infatti è successo che le letture attuali con le precedenti inviati all’amministratrice da 2 condomini non corrispondono.Cosa fare per ottenere una equa ripartizione delle eccedenze,visto che l’amministratrice, fa orecchio da mercante?
    Grazie
    Giuseppe

  • Maurizio

    20 Aprile 2022 13:29 · Rispondi

    Buongiorno, avrei una domanda. Attualmente nel mio attuale condominio, che in realtà è un complesso a cui fanno parte più “ali”, le spese di ripartizione dell’acqua (anche quella privata) sono in base al numero delle persone che ci abitano e nel caso di appartamento vuoto viene considerato 1 abitante. A quanto pare non in tutti gli immobili sono presenti i contalitri. Nel mio, oltre ad essere presente, ho provveduto alla sostituzione in modo da averlo nuovo. Posso richiedere quindi di poter pagare secondo il mio effettivo consumo (essendo anche un mio diritto) anche se gli altri non si adeguano con il contalitri? Basterebbe che l’amministratore sottragga la mia lettura e poi proceda con l’attuale metodo degli abitanti, giusto?
    Grazie mille

    • Avv. Matteo Mami

      20 Aprile 2022 13:55 · Rispondi

      Buongiorno,
      la delibera di ripartizione delle spese dell’acqua in base al numero degli occupanti le singole abitazioni, salvo che sia approvata all’unanimità, è illegittima ed annullabile.
      Per l’installazione del contatore, con il conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi registrati, non è necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa dell’installazione medesima.
      Sul punto si è così pronunciato il Tribunale di Milano con sentenza n. 4275/2019.
      Può richiedere quindi di poter pagare secondo il suo effettivo consumo (essendo un suo diritto) anche se gli altri non si adeguano con l’installazione di un contalitri.

  • Giovanni

    6 Aprile 2022 8:49 · Rispondi

    Buongiorno, La ringrazio intanto per la Sua cortese risposta al questito già esposto e ne approfitto per un ulteriore delucidazione.

    La ripartizione di spese acqua in base ai millesimi di proprietà, come dettati dal art.1123 del c.c, si deve applicare anche qual’ora ci sia un presunta perdita di acqua non imputabile direttamante a singolo condomino?

    Nelo caso specifico abbiamo un consumo superiore (eccesso) rispetto al consumo delle effettive letture dei contatori dei singoli condomini.
    Quindi si presume che ci sia una perdita.
    Questo eccesso, non essendo imputaile direttamente, deve essere ripartito secondo i millessimi di proprietà (spesa straordinara)? o in rapporto alle letture dei singoli condomini?

    Grazie mille per la Sua cortese attenzione.

    • Avv. Matteo Mami

      6 Aprile 2022 11:33 · Rispondi

      Buongiorno,
      le spese per la perdita d’acqua proveniente da una tubazione comune devono essere ripartite secondo millesimi di proprietà.
      Infatti, anche la sentenza in commento ha confermato che la ripartizione dell’acqua delle parti comuni deve avvenire secondo i millesimi di proprietà.

  • Laura

    4 Aprile 2022 23:26 · Rispondi

    Buonasera avvocato,
    Io sono in locazione in un locale commerciale con contatore comune insieme ad altri due appartamenti , tutti appartenenti allo stesso proprietario.
    Mi si chiede di partecipare alle spese fisse di gestione di acqua degli anni 2019-2020 sebbene la mia attività sia stata chiusa causa emergenza sanitaria, tanto che nei due anni ho staccato tutte le altre utenze tranne l’acqua essendo in comune. È lecito chiedermi queste spese e in che misura?

    • Avv. Matteo Mami

      5 Aprile 2022 11:17 · Rispondi

      In condominio i criteri di ripartizione dell’acqua si basano sul principio del godimento potenziale che il condomino può ricavare dalla cosa o dal servizio comune, atteso che quella del condomino è una obbligazione strettamente ricollegata e conseguenza del diritto di comproprietà sulla cosa comune, sicché il fatto che egli non ne faccia uso non lo esonera dall’obbligo di pagamento della spesa.
      Esentare gli appartamenti non abitati dal concorso nella spesa significa anche sottrarli a quella parte della tariffa per la fornitura dell’acqua potabile che è rappresentata dal minimo garantito quale quota fissa per la disponibilità del servizio da parte del gestore, la quale, parametrata sul numero delle unità immobiliari facenti parte del condominio, è indipendente dal consumo effettivo.
      Il locale da lei condotto in locazione non si trova in condominio essendo l’immobile di proprietà di un unico proprietario.
      Immagino, comunque, che nel contratto di locazione sottoscritto sia previsto un criterio di ripartizione delle spese, compreso quella dell’acqua.
      Il mancato utilizzo del servizio non è motivo idoneo e sufficiente per derogare al criterio di ripartizione contrattualmente previsto, il tutto ovviamente salvo diversi e successivi accordi intervenuti tra le parti.

  • Giovanni

    30 Marzo 2022 23:07 · Rispondi

    Buongiorno avvocato, avrei un quesito da sottoporre alla sua attenzione.
    Nel mio condominio c’è una morosità di acqua da parte di un appartamento di proprietà di una società fallita e quindi non più recuperabile.
    L’amministratore ha deciso di ripartire il debito a tutti gli altri condomini.
    Le chiedo, con quale criterio deve essere ripartito il debito?
    Esiste una legge o sentenza che regolarizza questa situazione?
    Grazie mille.

    • Avv. Matteo Mami

      31 Marzo 2022 11:54 · Rispondi

      La ripartizione deve essere fatta per millesimi di proprietà (art. 1123 c.c.).

  • Daniel

    23 Marzo 2022 20:52 · Rispondi

    Buona sera Avv, sono proprietario di una casa al mare dentro un lido privato, la casa è predisposta per allacciarsi all’acqua ma non ho contatore poiché ho un pozzo. Sono allacciato alla rete fognaria. L’amministrazione dell’acqua mi ha inserito nella lista degli usufruenti. Sono obbligato a farne parte, sapendo che non usufruisco dell’acqua?
    Grazie in anticipo

  • Teresa

    17 Marzo 2022 14:10 · Rispondi

    Salve Avv.to, vorrei porLe un quesito.Ho un appartamento in locazione da più anni, ho intestate tutte le utenze domestiche, il mio proprietario di casa ha un garage al piano terra, ove usa acqua e luce collegati ai contatori che portano luce ed acqua nell’abitazione da me locata. Egli mi ha riferito di avere nel garage dei contatori posizionati da lui per potermi dare i conteggi dei suoi consumi di acqua e luce, ma da quando ho scoperto tali allacci mi ha dato solo le sue letture di agosto 2021 e gennaio 2021.In primis vorrei sapere se legalmente può fare quel che ha messo in opera, collegare queste utenze appunto a quelle dell’abitazione da me occupata con regolare controllo. E poi, volendo far un calcolo di quanto dovrebbe pagarmi dei suoi consumi, posso vedere il consumo acqua e luce che ha fatto da agosto scorso a gennaio 2022 e in base a ciò conteggiare per i periodi precedenti (di cui non mi ha dato letture), tutte le spese fisse a quota fissa dividendole per due e tutte le quote da calcolare a consumo considerando lo stesso consumo giornaliero evidenziato dalle letture avute, anche per tutti i giorni precedenti tali letture? Spero di esser riuscita ad esser chiara nell’esporre il fatto. Ah, per alcuni mesi il proprietario aveva anche dato in uso il garage a terza persona che effettuava attività di estetista non in modo regolare, questo è stato l’episodio che mi ha fatto accorgere del tutto, ricevendo fatture acqua e luce molto esose. Nel ringraziarLa anticipatamente per la Sua eventuale risposta, colgo occasione per augurarLe buon lavoro.

  • Francesca

    18 Dicembre 2021 14:10 · Rispondi

    Buongiorno, volevo avere qualche informazione. Volevo capire se fosse normale dover pagare un intero anno più alcuni mesi di acqua in un’unica soluzione. Grazie mille

  • Marzia

    17 Dicembre 2021 17:16 · Rispondi

    Buongiorno,
    Abito in un condominio e mi sono ritrovata una spesa di 1260 euro di esubero acqua, che mi è stato detto essere dovuta a una perdita di un tubo che porta l’acqua al garage di un altro condomino. La somma totale da pagare è oltre 22.000 euro ed è stata divisa su tutti i condomini. È possibile in qualche modo opporsi a questo pagamento?

  • salvatore

    29 Novembre 2021 16:55 · Rispondi

    salve avvocato ho una lavanderia sotto a un palazzo di cui e dipartito sottoscala con un garage di 400 metri quadri con bagno e attacco acqua potabile,-Piano terra lavanderia , una macelleria e un appartamento di 100 metri quadrati e cin giardino di 700 metri quadrati circa e ci vive una sola persona .-Primo piano 2 appartamenti di cui uno e sfittato E L ALTRO E OCCUPATO DA 2 SPOSI.-2 piano 2 appartartamenti di cui 1 sfittato e l altro occupato da una sola persona e poi infine il 3 piano esiste un solo appartamento di 170 metri quadrato occupato da una famiglia di 4 persone.VOLEVO SAPERE MA E MAI POSSIBILE UNA BOLLETTA DI ACQUA POTABILE DI 779,59 MI HANNO FATTO PAGARE 415,00 SOLO A ME COME LAVANDERIA METRI CUBI DI CONSUMO 702 CONTATORE CON CONTRATTO PLURIMA 1+2 persone.volevo sapere come devo fare i conteggi per i consumi di acqua visto che la mia e una lavanderia a secco e in una settimana faccio 6 lavatrice .ho messo un sottocontatore in lavanderia il 10 di ottobre 2015 e fino a ieri in tutto ho consumato 537 metri cubi di acqua,pero il proprietario non ne vuole sapere niente.adesso vuole essere pagato acqua del 2017 e vuole 450 euro entro dicembre che devo fare.grazie

  • Guerrino

    17 Giugno 2021 16:50 · Rispondi

    Spett.le Avv. Matteo Mami
    Sono un condomino e vivo in un condominio di 16 unità.
    Fino al 2017 la gestione condominiale, era gestita da noi condomini. dal gennaio 2018 la gestione è gestita da una amministratrice.
    Il conteggio acqua condominiale, era in nostra gestione. Facevamo in questo modo, costo a consumo (con contatori propri),+consumo condominiale in 1/16°+ spese fisse in 1/1000, al corrente i condomini(con verbali). Ora dal 2018 l’amministratrice utilizza il metodo: importo totale Diviso i M³ consumati dal condominio per il consumo individuale. Io ho non contento da 2 anni mi dice che lei fa così e va bene così. siccome ci due appartamenti con consumo (0) mon pagano nulla. Ma è giusto che faccia nel suo modo? Le rammento che dal 1° gennaio 2022 la ditta erogatricce applicherà quella fasce pro capite ed io chiedo di applicare. Lei ha detto NO. Le dico per precisione che in fatture vi è un Grazie Dezza Guerinoimporto arretrati con spese fisse di 982,00€

    • Avv. Matteo Mami

      17 Giugno 2021 17:05 · Rispondi

      Buongiorno,
      anche i condomini con consumo pari a zero sono comunque tenuti a pagare la propria quota di uso comune dell’acqua, cioè quella parte di costo del servizio idrico che è indipendente dal consumo effettivo, come ad esempio: il consumo idrico imputabile al lavaggio delle parti comuni o all’annaffiamento del giardino condominiale, quella parte della tariffa per la fornitura dell’acqua potabile che è rappresentata dal minimo garantito quale quota fissa per la disponibilità del servizio da parte del gestore.
      La ripartizione delle eccedenze dei consumi personali dei condomini, ovvero il cosiddetto consumo comune, deve avvenire secondo millesimi di proprietà.
      La ripartizione di acqua del contatore generale deve essere ripartita, allo stesso modo, secondo millesimi di proprietà.

  • Mattia

    26 Febbraio 2021 13:13 · Rispondi

    Salve avvocato, sono in una casa da due anni e passa, ho ricevuto il rendiconto condominiale degli ultimi due anni (dal mio ingresso ad oggi)
    e ho notato che nella tabella acqua, i miei costi sono esageratamente sopra gli altri, calcolado che siamo solo io e la mia compagna e qua ci sono famiglia da 4 o 5 persone. Aldila di tutto cio, io mi trovo a pagare più di chiunque altro su spese come canone fognatura, quasi il doppio di dep.acqua e il tutto con una “tariffa base” che risulto avere solo io e un altro, che mi porta via altri soldi. e mi trovo a pagare quasi il doppio!
    cosa succede? cosa c’è che non va? perché qualcosa non va….
    grazie mille
    Mattia

  • Franci

    19 Febbraio 2021 11:18 · Rispondi

    Buongiorno Avvocato,
    una domanda.
    Vivo in una palazzina interamente di mia proprietà. Ci sono 4 unità (3 appartamenti e un bar/tavola calda) abbiamo un unico contatore e da sempre il bar paga 3/4 della bolletta dell’acqua (così è anche stabilito sul contratto d’affitto regolarmente registrato), e il resto viene diviso in tra gli appartamenti. E’ un retaggio del passato e per anni è andata bene a tutti così.
    Visti gli accadimenti dell’ultimo anno (chiusure, e giorni di lavoro con limitazioni d’orario) abbiamo fatto installare, su richiesta dei gestori del bar, un sottocontatore che misuri effettivamente i suoi consumi. Ora, vista il consumo effettivamente minore di questi mesi, i gestori del bar, in modo anche un po’ pretestuoso, secondo me, ritengono di dover essere rimborsati anche per le bollette addietro. A parte il fatto che in questo momento di scarso lavoro è impossibile determinare quanto meno consumano rispetto ad un periodo di lavoro “normale”, non avendo la misura precedente. La mia domanda è: hanno ragione di lamentarsi e di vantare degli arretrati? In fin dei conti hanno firmato un contratto che prevede la divisione 3/4 – 1/4 e per almeno 9 anni non si sono mai lamentati.
    Grazie. Cordiali Saluti

    • Avv. Matteo Mami

      22 Febbraio 2021 19:51 · Rispondi

      Non possono pretendere gli arretrati in quanto le modalità di ripartizione dei consumi sono contrattualmente stabilite.
      Inoltre in questo caso non è neppure applicabile la normativa in materia di condomini in quanto l’immobile è interamente di sua proprietà e dunque non in condominio.

  • Salvo

    30 Gennaio 2021 22:27 · Rispondi

    Buongiorno Avvocato, abito in un condominio abitato da sei famiglie con un contatore unico per quanto riguarda il consumo dell’acqua visto che i costi per i singoli contalitri sono eccessivi a causa della disposizione dell’impianto idrico
    Un condomine in particolare ogni anno che va in ferie per circa 30 giorni chiede il rimborso della quota dell’acqua non utilizzata in quel periodo.
    Tutto ciò è previsto dalla Legge
    Grazie

    • Avv. Matteo Mami

      1 Febbraio 2021 11:23 · Rispondi

      Buongiorno,
      è invalida, a meno che non sia approvata all’unanimità, una delibera che preveda il rimborso di quota d’acqua non utilizzata in un determinato periodo in favore del condomino.

  • Stefano

    22 Gennaio 2021 14:44 · Rispondi

    Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento: nel condominio in cui vivo, non vengono pagate le bollette dell’acqua dal 2017 ad oggi (4 anni esatti). Io ho acquistato il mio appartamento in questo condominio a giugno 2019 e fino ad allora non ci sono stati consumi d’acqua (perché l’appartamento era disabitato e il contatore dell’acqua era chiuso, oltre al fatto che il tubo era pure staccato). Adesso, l’attuale amministratore, vorrebbe ripartire le spese dell’acqua in questo modo: vuole vedere quali sono stati i consumi nell’ultimo anno e ripartirli anche agli anni precedenti (fino al 2017). In questo modo io mi ritroverei a pagare due anni e mezzo (dal 2017 fino a metà giugno 2019) di consumi che non ci sono stati! Trovo questo molto sbagliato.
    Come mi devo comportare?
    Grazie,
    saluti

  • Rocco Giardina

    19 Gennaio 2021 17:03 · Rispondi

    Buonasera avvocato,
    l’amministratore del mio condominio si è reso irreperibile e ha lasciato una grossa morosita idrica pur avendo riscosso le quote relative ai consumi di ogni condomino. Come va ripartita tale morosità? Il nuovo amministratore la sta dividendo in millesimi. E’ corretto tenendo conto che la morosità è dovuta alla condotta fraudolenta del vecchio amministratore? Cosa va fatto in questi casi?

    • Avv. Matteo Mami

      19 Gennaio 2021 17:20 · Rispondi

      Le quote relative ai consumi idrici non versati dall’ex amministratore andrebbero versati nuovamente dai condomini secondo gli stessi criteri di ripartizione adottati in precedenza, sempreché sia possibile risalire ai consumi del periodo di ogni condomino.

  • Rosa

    29 Dicembre 2020 16:16 · Rispondi

    Buonasera Avv. Mami,
    abito in un condominio urbano di 15 condomini.
    Il palazzo è dotato del contatore Acea con un unico contratto, ma ogni condomino ha il suo contatore a sottrazione per la verifica dei consumi. L’amministratore conteggia a tutti i condomini la tariffa agevolata e base in base ai propri consumi.
    Tre condomini eccedono di circa 300 mc ciascuno oltre la tariffa agevolata e base, in quanto attività commerciali (per fortuna non palestre con piscina).
    Questi 900mc, l’amministratore li distribuisce a tutti i condomini in proporzione ai propri consumi, quindi li conteggia nella quadratura.

    Ossia io pago i miei mc, più parte (in proporzione al mio consumo) dei 900 mc. Ovviamente ognuno paga le quote variabili di fognatura e depurazione, e fisse di fognatura, acquedotto e depurazione.
    Non riesco a trovare casistiche simili on line.
    Mi può aiutare a comprendere se la norma prevede che i 900 mc siano pagati da tutti i condomini, ovviamente in misura diversa, ma pur sempre anche dagli altri.
    La ringrazio.
    Cordiali saluti

    • Avv. Matteo Mami

      30 Dicembre 2020 14:39 · Rispondi

      Buongiorno,
      non capisco perché alcuni condomini debbano pagare il consumo di altri condomini.
      Ciascun condomino deve pagare il proprio consumo e quello comune, non quello esclusivo di altri condomini.

  • Marco

    20 Dicembre 2020 17:18 · Rispondi

    Gentile avvocato sono locatario di un appartamento al quale è stato addebitato per l’anno 2019 un consumo d’acqua pari a 623 metri cubi. Cosa che corrrisponde a un consumo ininterrotto pari a 71 litri/ora. Vivo da solo, non ho giardino, penso di avere un consumo assai moderato dato che non faccio in casa neppure la doccia quotidiana. In casa sono stati installati due contatori per cui l’amministratore sostiene che il rilevamento del consumo è esente da errori. Ma non ci può essere una perdita occulta ? E comunque esiste la possibilità di contestare quell’addebito e come ?
    Distinti saluti

    • Avv. Matteo Mami

      21 Dicembre 2020 11:01 · Rispondi

      Buongiorno,
      se ritiene che il consumo rilevato è eccessivo questo può dipendere o da un non corretto rilevamento del contatore o da una perdita a valle del contatore.
      Le consiglio di incaricare un tecnico di sua fiducia per gli opportuni accertamenti e nel caso in cui vengano riscontrate delle anomalie potrà effettuare le relative contestazioni.

  • Carlo

    29 Ottobre 2020 0:08 · Rispondi

    Buongiorno Avvocato,
    sono proprietario di un immobile situato in un grande parco, con più di 150 famiglie. Non sono piu residente li da anni, e sono presente dei contatori singoli, e ovviamente i miei consumi sono sempre pari a 0.
    L’anno scorso c’è stata una forte dispersione, costata circa 40.000 euro, che ha coperto i costi per rintracciare la perdita nel sottosuolo, il costo della bolletta, e i costi di ripristino delle tubazioni.
    Ora l’amministratore ha suddiviso il costo in parti uguali tra tutte le unità abitative. E’ corretto il riparto effettuato? Andava effettuato per millesimi?
    Ma soprattutto, posso obiettare che avendo consumi pari a 0, io debba essere escluso da tale costo?
    La ringrazio anticipatamente.

    • Avv. Matteo Mami

      29 Ottobre 2020 10:39 · Rispondi

      Buongiorno,
      la ripartizione doveva essere effettuata per millesimi.
      Una diversa ripartizione deve essere approvata all’unanimità.
      Il suo consumo pari a zero non rileva sulla suddivisione di detta spesa.

  • riccardo quacquarelli

    23 Ottobre 2020 20:24 · Rispondi

    Buongiorno avvocato.
    Sono disperato, sono in un condominio di 4 unità abitative senza regolamento condominiale e senza amministratore.
    Tutte le bollette arrivano sempre a uno solo dei 4 proprietari che divide le spese.
    Ora l acqua, senza che sia stato deciso in nessuna assemblea, viene diviso per persone, è corretto o potrei pretendere la suddivisione per millesimi?
    Inoltre io sono l’unico che ho un contatore personale dell’acqua e ho chiesto di pagare solo quello che consumo, ammesso che la cosa mi venga accettata, sulla bolletta totale quale percentuale devo pagare in più visto,oltre i miei metri cubi effettivi, che ci sono anche gli oneri di trasporto e manutenzione etc..che percentuale è prevista per le varie dispersioni?
    Grazie infinite

    • Avv. Matteo Mami

      26 Ottobre 2020 12:47 · Rispondi

      Buongiorno,
      se la suddivisione per persone non è approvata all’unanimità dei condomini può impugnarla e chiedere la suddivisione per millesimi.
      Se ha un contatore personale può chiedere la suddivisione per consumo.
      La suddivisione dell’importo totale della bolletta per consumo deve essere fatta in proporzione tra il totale dei metri cubi consumati e quelli consumati dal singolo condomino.

  • claire

    14 Ottobre 2020 19:02 · Rispondi

    buona sera,

    Un grande punto di domanda?
    Siamo in una casa da 6 anni, e paghiamo la luce che abbiamo intesta al nome nostro dal inizio.
    ma pero l acqua no!!!!
    Solo che sul contratto e scritto che l acqua la dobbiamo pagare noi!!!nessuna fattura non ci sta stata presenta a noi durante questi ultimi sei anni e de punta in bianco il nostro proprietario ci ha chiesto di pagare questi sei anni di consumo d’acqua…….senza farci vedere nessuna fattura o qualcosa che faccia vedere alcune cifre…..dopo di che ci siamo accorti che il contattore di questa acqua era stato pure cambiato senza ovviamente essere advertiti.
    preciso che questa casa fa parte di un condominio, che pare a quello che ho capito che ce una bolletta globale di tutte le case che poi sono separate e spedite a ogni uno degli proprietari!
    vorrei capire cosa dovrei fare al riguardo!
    aiuto per favore

    • Avv. Matteo Mami

      15 Ottobre 2020 9:34 · Rispondi

      Buongiorno,
      non è possibile dare una risposta in un post perché il suo quesito necessita di molti chiarimenti in merito alla situazione esposta.
      Le consiglio di recarsi da un avvocato della sua zona.

  • FRANCESCO MONASTERO

    30 Luglio 2020 10:35 · Rispondi

    Salve avvocato io da 4 anni anni amministro il condominio dove abito ora mi sono accorto che la mia vicina dopo 2 anni mi fa vedere il contatore e mi accorgo che non ha consumato nulla, il che è impossibile nell’immobile ci abitano in 2, ed inoltre li vedo quasi ogni giorno. Che fare come procedura ? Legalmente è perseguibile.

  • Tonino

    12 Luglio 2020 23:25 · Rispondi

    In un condominio dove da sempre esistono i contatori in alloggi, quello condominiale nel vano motore oltre a quello dell’ente erogatore, come vanno ripartite le spese per il consumo idrico pro_capite – grazie

  • Luigi

    11 Giugno 2020 9:51 · Rispondi

    Buongiorno , il regolamento contrattuale dispone il pagamento dell’ acqua per persone. Tre condomini su sessanta hanno montato i contatori di sottrazione (tre per ogni unità immobiliare) e pretendono di pagare a consumo, possono farlo? Inoltre abbiamo dovuto cambiare il vaso da duemila litri dell’autoclave e l’amministratore a posto le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione autoclave , di punto in bianco,divise non più per millesimi a per persone, può farlo? È lecito tutto ciò? Oltre alle 60 unità immobiliari ci sono 5 negozi che per regolamento contrattuale montano contatori di sottrazione. La ringrazio anticipatamente per quanto potrà dirmi. Luigi

    • Avv. Matteo Mami

      11 Giugno 2020 12:06 · Rispondi

      Buongiorno,
      la ripartizione secondo consumi dei condomini che hanno montato i contatori di sottrazione deve essere approvata all’unanimità dai condomini, dato che il regolamento contrattuale – dunque approvato da tutti i condomini – dispone il pagamento dell’acqua per persone.
      In caso contrario una simile ripartizione è illegittima.
      In ugual modo, la delibera che dovesse ripartire le spese di manutenzione per persona anziché per millesimi, se non approvata all’unanimità, è illegittima.

  • RAFFAELLA

    10 Maggio 2020 19:12 · Rispondi

    Buongiorno Avvocato,
    io abito in un condominio con la ripartizione delle spese dell’acqua per millesimi e per persona.
    Posso autonomamente decidere di installare un contatore dell’acqua e comunicare all’amministratore la mia lettura pagando il mio consumo?
    Purtroppo ci sono 5 appartamenti con giardini molto grandi e viene considerata la spese come mezza persona, oltre ad innaffiare tutto il giorno alcuni sono provviste di piscine da giardino abbastanza grandi.
    La ringrazio.
    Raffaella

    • Avv. Matteo Mami

      11 Maggio 2020 15:54 · Rispondi

      Buongiorno,
      la ripartizione delle spese dell’acqua per persona è illegittima e la relativa delibera può essere impugnata, a meno che tale criterio di ripartizione non sia stato approvato all’unanimità.
      La decisione di installare dei singoli contatori in ciascuna unità abitativa e di ripartire il consumo dell’acqua in base alle rilevazioni di detti singoli contatori deve essere approvata dall’assemblea.
      Il singolo condomino anche se può installare un contatore dell’acqua nella propria unità abitativa, non può pretendere che gli vengano addebitate le spese di consumo secondo le registrazioni dello stesso, in deroga al criterio stabilito nel regolamento o in precedente delibera e applicato agli altri condomini.

  • Fabrizio

    8 Febbraio 2020 9:07 · Rispondi

    Buongiorno, sono affittuario in condominio dove c’è un’unico contatore d’acqua. Un’anno fa si e rotta la cisterna con dispersione d’acqua. Ora il padrone di casa chiede di pagare una quota x l’ acqua persa. Da considerare ke il condominio a vari arretrati di acqua e gasolio da pagare e nelle letture precedenti risulta ke pago più di quello ke consumo e i soldi vengono usati x pagare debiti vecchi

  • nicola

    23 Dicembre 2019 12:19 · Rispondi

    ho un garage sotto altra palazzina . con contatore o misuratore di consumo acqua, non consumo niente e non scarico niente nel lavabo,devo pagare il canone. come richiesto dal condominio.
    grazie

    • Avv. Matteo Mami

      23 Dicembre 2019 12:40 · Rispondi

      Buongiorno,
      è comunque tenuto a pagare la propria quota di uso comune dell’acqua, cioè quella parte di costo del servizio idrico che è indipendente dal consumo effettivo, come ad esempio: il consumo idrico imputabile al lavaggio delle parti comuni o all’annaffiamento del giardino condominiale, quella parte della tariffa per la fornitura dell’acqua potabile che è rappresentata dal minimo garantito quale quota fissa per la disponibilità del servizio da parte del gestore

  • Wilma

    14 Novembre 2019 17:58 · Rispondi

    Buongiorno avvocato
    abito in un condominio composto da 12 unità immobiliari tutte provviste di un misuratore idrico di sottrazione oltre ovviamente al contatore generale situato all’esterno del condominio.
    Esaminando le bollette che AQP ha emesso al condominio, risulta che il consumo dell’acqua viene fatturato nella maggior parte delle bollette solo in tariffa agevolata e tariffa base, solo sul alcune bollette viene fatturato un consumo con tariffa in eccedenza di prima fascia ed eccedenza di seconda fascia.
    Nella ripartizione l’amministratore considera il consumo di ogni singolo contatore addebitando su alcuni la tariffa agevolata e la tariffa base (perché hanno un consumo inferiore), su altri addebitando con tariffa di prima e seconda fascia di eccedenza(perché consumo superiore) oltre a quella agevolata e base,. In questo modo ovviamente l’importo da pagare, considerando tariffe più alte di quelle fatturate, è più alto. L’amministratore quindi procede evidenziando una differenza tra bolletta e ripartizione che lui stesso provvede a distribuire in base al consumo medio di ogni unità .
    La mia domanda è questa:
    È giusto che, visto che il condominio non va in eccedenza, alcuni condomini debbano pagare un consumo in tariffa in eccedenza?
    Inoltre è giusto che chi consuma meno debba godere di una detrazione (differenza tra bolletta e ripartizione) scaturita dal conteggio considerando il consumo di alcuni condomini in eccedenza con tariffe molto più alte?
    La ringrazio.

  • Giuseppina

    26 Ottobre 2019 17:44 · Rispondi

    Buongiorno in un palazzo di 5 unità immobiliari, 4 quadri locali 1 bilocale, quest’ultimo non é abitato da un anno ed é in vendita. il proprietario Ha staccato tutte le utenze ad eccezione dell’acqua perché vi é un unico contatore per tutto l’edificio.
    La ripartizione dell’acqua finché era abitato era divisa per unità immobiliare (no millesimi e no numero abitanti), quindi il totale della bolletta diviso 5. Anche dopo per un anno il proprietario ha pagato per quieto vivere. Oggi il proprietario chiede con buon senso degli altri di rivedere questa divisone dell’acqua perché realmente paga l’acqua che consumano gli altri. Pertanto vorrebbe solo partecipare alle spese condominiali e non quelle dell’appartamento che vuoto e inabitabile.
    Gli altri si oppongono e chiedono di pagare ancora in questo modo. come Ci si può comportare? Si può richiedere di piombare il rubinetto del solo dell’appartamento o quale potrebbe essere la soluzione? Come si suddividono le spese? Non c’é l’amministratore. Come comportarsi allora per evitare di pagare l’acqua consumata dagli altri appartamenti E solo quella condominiale? Grazie saluti

    • Avv. Matteo Mami

      28 Ottobre 2019 14:53 · Rispondi

      L’unica soluzione è quella di chiedere di installare un contatore per ogni singola abitazione in modo da poter rilevare i singoli consumi.

  • Andrea

    6 Giugno 2019 11:19 · Rispondi

    Egr. Avvocato,
    in un condominio, dove la ripartizione dei costi dell’acqua avviene seguendo il criterio del consumo rilevato dai singoli contatori, ad un certo punto ci si accorge che la lettura del contatore condominiale è stata presunta per molti anni e mai realmente rilevata; a seguito di lettura effettiva e riconoscimento da parte della società di un forte credito del condominio si pone il problema di come suddividere l’incasso poichè, se si utilizzasse il criterio del consumo, per assurdo chi ha consumato di più riceverebbe un maggior credito.
    Il problema si pone anche perchè non si hanno più a disposizione le letture storiche dei singoli e nel frattempo comunque molte proprietà sono cambiate.
    Grazie.
    Andrea.

    • Avv. Matteo Mami

      6 Giugno 2019 16:33 · Rispondi

      Buongiorno,
      il criteri di riparto del credito secondo i consumi rimane quello giusto, in quanto, è vero che chi aveva consumato di più riceverà in restituzione una maggiore somma rispetto a chi aveva consumato meno, ma, al contempo, chi aveva consumato di più è anche chi aveva pagato di più per somme che non erano dovute.
      Nel caso in cui sia impossibile risalire ai consumi del periodo, l’unica criterio alternativo è quello della ripartizione secondo millesimi.

  • paolo

    9 Febbraio 2019 18:31 · Rispondi

    Buonasera, la mia domanda è la seguente: nel mio condominio tutti abbiamo un misuratore per il consumo idrico, tuttavia ogni anno la società che ci fornisce l’acqua difficilmente si attiene ai consumi reali, e dalle sue stime c’è sempre un’eccedenza. In questo caso l’eccedenza come viene ripartita? In millesimi o secondo il comma 2 dell’articolo 1123 in proporzione all’uso che ciascuno può farne?
    Inoltre vorrei chiedere ancora un’altra cosa: nel caso di pagamento di una somma spropositata per il servizio idrico, dovuta ad una perdita scoparta in ritardo e posizionata poco dopo il contatore generale, quindi a carico di tutto il condominio, come avviene la ripartizione? Personalmente sono quello con più millesimi, ma contestualmente sono l’unico occupante dell’immobile. Questa eccedenza di acqua posso pagarla in proporzione ai miei consumi? Grazie

    • Avv. Matteo Mami

      11 Febbraio 2019 10:58 · Rispondi

      Buongiorno,
      la ripartizione delle eccedenze dei consumi personali dei condomini, ovvero il cosiddetto consumo comune, deve avvenire secondo millesimi di proprietà.
      La ripartizione di acqua del contatore generale deve essere ripartita, allo stesso modo, secondo millesimi di proprietà.
      Se trattasi di consumo di acqua esagerato (o cosiddetto abnorme) derivante da perdita andrebbe prima di tutto valutato se sia dovuto o meno il relativo pagamento in favore del fornitore da parte del condominio.
      A breve scriverò un articolo sull’argomento.

  • Marco Paonessa

    27 Gennaio 2019 9:43 · Rispondi

    Salve, nel mio condominio composto di 6 abitazioni in 4 abbiamo effettuato il distacco dalla rete idrica Condominiale installando quindi un contatore privato per ogni appartamento.
    Uno di questi 2 appartamenti rimasti collegati alla rete idrica Condominiale è sottoposto ad asta giudiziaria quindi è vuoto e non abitato da circa un anno.
    Siamo obbligati noi 4 a rispondere al pagamento della quota fissa riguardante l’appartamento vuoto anche se non più allacciati alla rete idrica Condominiale?
    Grazie mille

    • Avv. Matteo Mami

      29 Gennaio 2019 18:58 · Rispondi

      Dubito vi sia stato un distacco dalla rete idrica condominiale da parte di 4 abitazioni.
      In tal caso ogni titolare delle 4 abitazioni avrebbe allacciato un autonomo contratto di erogazione dell’acqua e non vi sarebbe alcun problema con il mancato pagamento delle spese dell’acqua di altri condomini.
      Molto più probabilmente, in 4 abitazioni è stato installato un contatore per effettuare la ripartizione della spesa dell’acqua sulla base dell’effettivo consumo, mentre nelle rimanenti due abitazioni no.
      Se lei ha pagato la sua quota d’acqua, il fornitore, prima di agire nei suoi confronti per il recupero delle spese non pagate dai condomini morosi, dovrà rivolgersi a questi ultimi, e, solo in caso di esito negativo della procedura, potrà chiedere a lei il pagamento pro quota del dovuto.
      Tuttavia il mancato integrale pagamento del fornitore d’acqua da parte del condominio porterà certamente ad un contenzioso che potrebbe comportare la sospensione del servizio di erogazione d’acqua.
      Al fine di evitare il contenzioso, l’alternativa che solitamente si realizza è quella che i condomini adempienti, onde evitare possibili ed incresciosi contenziosi legali, decidano di antipare le quote dei morosi (c.d. quota di solidarietà) lasciando poi nelle mani dell’amministratore l’azione per il recupero del credito quale quota condominiale.
      Tra le procedure di recupero da tentare vi rientra senz’altro quella dell’intervento nell’esecuzione immobiliare per chiedere di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell’immobile.
      Infine, tenga presente che l’acquirente di unità immobiliare facente parte di un condominio risponde, in solido con il venditore (il precedente condomino), dei contributi condominiali relativi all’anno in corso e a quello precedente.

  • gianluca

    17 Ottobre 2018 9:43 · Rispondi

    un amministratore che ha applicato un criterio diverso nella ripartizione per famiglie e persone senza avere il consenso dell’assemblea. è personalmente responsabile di questa errata ripartizione se non si trova una delibera votata all’unanimita? si deve far ricorso per questa applicazione delle spese contro di lui o contro il condominio? si puo’ chiedere il rimborso per gli anni passati?

    • Avv. Matteo Mami

      22 Ottobre 2018 19:13 · Rispondi

      L’amministratore non è responsabile in quanto la delibera è dell’assemblea condominiale alla quale l’amministratore è estraneo.
      La delibera illegittima deve essere impugnata nei confronti del Condominio.
      Non è possibile chiedere il rimborso degli anni passati, in quanto, le delibere aventi per oggetto una ripartizione delle spese secondo criteri diversi da quelli stabiliti, sono annullabili e non nulle, e devono essere impugnate a pena di decadenza entro 30 giorni (Cassazione civile, sez. II, sentenza 21.05.2012 n° 8010; Cassazione civile, sez. II, sentenza 19.03.2010 n° 6714; Cass. S.U. 7-3-2005 n. 4806; Cass. 9-2-1995 n. 1455; Cass. 8-6-1993, n. 6403); dette delibere se non impugnate ed annullate assumono la forza di giudicato e rimangono dunque vincolanti ed obbligatorie per i condomini.

  • FRANCESCO

    16 Ottobre 2018 23:19 · Rispondi

    mettiamo che l’amministratore applichi un riparto per esempio a divisioni dei suoi onori e delle spese idriche per famiglia esulando dal criterio legale dei millessimi e non essendoci mai stata richiesta di mettere un contattatore di sottrazione; un azione legale che dimostrasse che non ci sono stati questi passaggi all’unanimita’ in assemblea per queste decisioni, sarebbe retroattiva? cioè l’amministratore dove fare una compensione per il criterio errato applicato? nel caso specifico io non ho mai votato i bilanci

    • Avv. Matteo Mami

      22 Ottobre 2018 19:22 · Rispondi

      Le delibere aventi per oggetto una ripartizione delle spese secondo criteri diversi da quelli stabiliti, sono annullabili e non nulle, e devono essere impugnate a pena di decadenza entro 30 giorni (Cassazione civile, sez. II, sentenza 21.05.2012 n° 8010; Cassazione civile, sez. II, sentenza 19.03.2010 n° 6714; Cass. S.U. 7-3-2005 n. 4806; Cass. 9-2-1995 n. 1455; Cass. 8-6-1993, n. 6403).
      L’annullamento della delibera non ha effetti retroattivi in quanto, dette delibere se non impugnate ed annullate assumono la forza di giudicato e rimangono dunque vincolanti ed obbligatorie per i condomini.

  • Carmelo

    29 Settembre 2018 21:16 · Rispondi

    Salve, ho acquistato casa in condominio a luglio 2017 e da quel mese ho pagato regolarmente la quota. Adesso mi si chiede di pagare l’acqua per l’intero anno 2017, è giusto così o dovrei pagare dalla data di acquisto?
    Grazie

  • Luciana Martina

    11 Agosto 2018 0:30 · Rispondi

    Salve avvocato, mio padre nel condominio é quello che paga più di tutti l’acqua. Quelli che vivono nel palazzo hanno deciso di non fare la ripartizione dell’acqua, lo possono fare? Poi è possibile che ogni tre mesi paghiamo acqua più di tutti, non è che il contatore essendo vecchio non vada bene? Grazie mille luciana di Bari.

    • Avv. Matteo Mami

      21 Agosto 2018 12:26 · Rispondi

      Buongiorno,
      la ripartizione è obbligatoria.
      Come ben potrà comprendere, nulla posso sapere in merito alla funzionalità del vostro contatore.
      Se avete dubbi vi consiglio di farlo controllare.

  • Michele Metta

    27 Luglio 2018 11:37 · Rispondi

    Buongiorno Avvocato, dunque siamo 5 condomini senza amministratore e da molti anni abbiamo deciso all’unanimità a voce, di pagare 3 delle 4 bollette annue dell’acqua dividendo l’importo in parti uguali.. l’ultima invece la consegniamo a un ragioniere che dopo aver ben registrato al tempo dovuto tutte le cifre riportate dai rispettivi contatori di sottrazione provvede a fare il conguaglio delle spese sostenute durate l’anno dai rispettivi condomini rispetto all’effettivo consumo in mc.. per cui a questo punto ogni anno c’è il definitivo dare avere tra noi condomini che conclude la contabilità annuale riguardo appunto il pagamento delle bollette dell’acqua.

    A tal proposito le chiedo:

    – è pienamente legale questo metodo di pagamento?

    – come dovremo comportarci nel caso uno di questi condomini sopraggiunti dopo, in contratto d’affitto pretendesse di voler sempre e solo pagare il consumo effettivamente avuto?

    – possiamo tutti gli altri condomini imporgli legalmente di adeguarsi in todo al nostro metodo oppure no?

    – possiamo imporgli eventualmente che deve provvedere lui a totale sue spese di assumere un ragioniere che provveda di volta in volta allo scorporo esatto delle sole sue spese dovute basate sul numero riportato dal suo contatore di sottrazione rispetto a quello condominiale, per ogni bolletta che sopraggiunge?

    La ringrazio Davvero Molto per l’eventuale risposta!!

    Distinti Saluti,
    Michele Metta

  • Benedetto

    9 Luglio 2018 13:59 · Rispondi

    buongiorno avvocato avrrei una domanda nel mio condomio lassenbrea del gennaio 2017 a messo a verbale che l.acqua in esubero sia pagata al consumo x ogni inquilino e giusto cosi grazie e cordiali saluti

    • Avv. Matteo Mami

      10 Luglio 2018 18:26 · Rispondi

      Come anche riconosciuto dalla Suprema Corte, il criterio più equo di ripartizione del consumo di acqua in condominio, e da adottare in via preferenziale, è quello secondo l’effettivo consumo misurato mediante contatori installati in ogni singola unità immobiliare.
      Pertanto la delibera condominiale da lei citata è certamente legittima.

  • fabio

    15 Giugno 2018 20:10 · Rispondi

    Salve. Io ho un appartamento che non ho mai abitato e l’amministratore mi fa pagare 80 metri cubi di acqua l’anno in quanto nel comune di Caltagirone vige la prassi che l’ente gestore dell’acqua fa pagare 80 metri cubi per le case disabitate. E’ giusto?
    L’amministratore afferma che questa prassi vale anche in condominio. Peccato che qualche anno prima mi aveva convinto ad installare un contatore (come tutti gli altri condomini) in modo da poter dimostrare i consumi reali per differenziare le spese rispetto a chi aveva anche il giardino.
    Le chiedo:
    1) Mi tocca pagare veramente 80 metri cubi l’anno se non ho mai consumato un solo litro d’acqua?
    2) Se non sono obbligato, cosa devo dire all’amministratore?
    3) Eventualmente cosa dovrei pagare? Ho letto in un suo articolo la sola quota fissa che equivale a cosa? Forse agli 80 metri cubi?
    La ringrazio di cuore e la saluto cordialmente

    • Avv. Matteo Mami

      20 Giugno 2018 11:00 · Rispondi

      Buongiorno, rispondo al suo quesito.
      Le prassi, se non riproduttive di disposizioni di legge, non sono vincolanti.
      Ritengo illegittima la richiesta di far pagare il consumo di 80 mq indipendentemente dal relativo consumo.
      La quota fissa della bolletta è rappresentata da quei costi per la fornitura il cui pagamento viene richiesto indipendentemente dal consumo della materia prima fornita (come ad esempio le spese di gestione del contatore, ecc).
      Tenga però presente che le delibere condominiali illegittime (comprese quelle di ripartizione dei consumi) devono essere impugnate nel temine di 30 giorni, salvo non si tratti di nullità, (previo esperimento del tentativo di mediazione) e che, in caso contrario, sono comunque obbligatorie e vincolanti per i condomini, i quali sono dunque tenuti ai pagamenti ivi previsti.
      I migliori saluti.

  • Sara

    23 Maggio 2018 22:53 · Rispondi

    Buona sera, avvocato.
    Cercherò di esser breve in una situazione difficile. Sono una studentessa in affitto dall’anno 2016, a febbraio c.a., è arrivato un conguaglio dell’acqua che comprende il periodo del 2014 al 2018, bolletta intestata al primo coinquilino di questa casa, che non vive più qui dal 2015, ovviamente i vecchi inquilini non hanno mai fatto la voltura nè tanto meno la lettura del contatore, quindi ad oggi ci risulta una bolletta da pagare di 2.660€. Ora noi grazie ad una mia autolettura personale che faccio ogni qualvolta io entri in una nuova casa, siamo riusciti ad avere una lettura che va dal 2016, e la somma è di 1300€. Il problema è che ora, il proprietario di casa, pretende da noi (inquilini attuali) tutti i 1300€ calcolando che a ottobre del 2017 è stato fatto un nuovo contratto con nuovi inquilini. Abbiamo provato a contattare i vecchi, che come ben immagina, di pagare questa bolletta non hanno alcuna intenzione. Ora noi, nuovi inquilini, come dobbiamo comportarci dato che il proprietario di casa pretende da noi tutta la quota?! noi avendo fatto i nostri calcoli arriviamo ad una cifra di 890€, ma il restante per arrivare a 1300€, dei vecchi inquilini chi dovrà pagarlo?! Aspetto una sua risposta. Grazie.

  • Simonetta Senese

    21 Maggio 2018 18:38 · Rispondi

    Egregio Avvocato nel
    Mio condominio si verifica a volte una differenza di conteggio tra le letture dell ‘ AQP e quelle della Società incaricata a leggere i contatori nello stabile .
    La differenza la dividiamo in parti uguali fra noi condomini.
    Quest anno l ‘ Amministratore ha comunicato che la differenza era dovuta al fatto che la Società che fa la lettura dei contatori ed emette i relativi cedolini con l importo da pagare ( che dovrebbero essere 4
    Per ogni anno ) non calcola l ‘ IVA che è invece applicata dall ‘AQP.
    Quale richiesta di giustificativi di spesa devo fare per capire se
    Il prospetto di bilancio e ‘ corretto e non vado a pagare invece l acqua consumata da altri ?
    La ringrazio per i ragguagli che vorrà gentilmente farmi.

  • Susanna

    27 Aprile 2018 3:50 · Rispondi

    Buon giorno spero veramente tanto nel suo aiuto per risolvere un problema che mi si è presentato in questi giorni. Non vivendo nella casa di proprietà sto ospitando un ami. L amministratore dopo che alcuni dei condomini hanno detto che nel mio appartamento ospito 4 persone ( nel corso della riunione condominiale che si è tenuta pochi giorni fa) ma non è assolutamente vero ma lui mi ha addebitato le spese del l acqua di altre 3 persone!! Può farlo anche se non ci sono delle su quanto detto dai condomini??

  • FILIPPO

    16 Aprile 2018 16:19 · Rispondi

    Buonasera,
    nel caso le spese del consumo di acqua siano ripartite nelle quote condominiali per ogni unità nel caso di inadempienza del conduttore al pagamento delle quote condominiali è giusto che le tali spese di consumo acqua siano addebitate al locatore/proprietario dell’appartamento?
    Cordiali saluti

    • Avv. Matteo Mami

      16 Aprile 2018 16:22 · Rispondi

      Si

  • nicola

    16 Marzo 2018 13:30 · Rispondi

    Buongiorno,
    sono proprietario solo di un box in un condominio. Nei giorni scorsi l’amministratore condominiale con un tecnico ha verificato la perdita d’acqua da una conduttura condominiale che alimenta solo una fontana nel cortile utilizzata per le pulizie del condominio intero (cortile e scale accesso agli appartamenti condominiali). Ha riferito che questa conduttura è abusiva, ossia non c’è nessun contatore ed è un allaccio realizzato diverso fa, prima della sua nomina, fa sulla conduttura comunale. A parere di alcuni proprietari degli appartamenti questa perdita ha provocato dei danni agli stessi per cui l’amministratore ha indetto una assemblea straordinaria per affidare ad un tecnico le opportune valutazioni del danno e ripartire le spese su tutti i proprietari compreso me che ho solo, ripeto, un box nel cortile. Mi chiedo ma l’amministratore condominiale è responsabile di questo allaccio abusivo ? E’ corretto ripartire le spese anche con i proprietari solo di box ?

  • Giorgio Musitano

    16 Marzo 2018 12:39 · Rispondi

    Buongiorno, ho comunicato qualche anno fà all’amministratore che per il conteggio dell’acqua non eravamo più in 4 ma in due perchè ho divorziato e i miei due figli vivono al 50% con me. Quindi io più metà dei figli =2.
    Dopo quasi 4 anni mi sono accorto che non era stata fatta la modifica e ho chiesto di essere rimborsato ma mi è stato negato il rimborso e mi è stata fatto solo la modifica per l’anno in corso. Ho qualche speranza di riavere i miei soldi?
    Grazie

  • Massimo

    7 Febbraio 2018 7:04 · Rispondi

    Buon giorno. Avrei bisogno anche io del suo aiuto professionale. Ho acquistato un appartamento in una casa semi indippendente totale 2 abitazioni. Usufriamo di un contratto dell’ acqua forfettario. Premetto che è a nome dell’ atltro appartamento e da me mai approvato ne firmato. Cmq nel periodo cui ha abitato ho sempre pagato dando i soldi in contanti al vicino e inestatario del contratto. Ora che sono tre anni che non ci abito più (casa vuota priva di mobili e altre utenze) mi ritrovo che mi ha chiesto di pagare i tre anni di bollette non pagate. È legale tutto questo. Come posso difendermi?

    • Avv. Matteo Mami

      7 Febbraio 2018 15:05 · Rispondi

      Come scritto nell’articolo, il fatto che non si faccia uso dell’appartamento e del servizio idrico non esonera dall’obbligo di pagamento della spesa.

  • Lella

    15 Gennaio 2018 13:36 · Rispondi

    Buongiorno avvocato, abito in una palazzina con 6 appartamenti sprovvista di amministratore ove un condomino senza alcun incarico formale e con l’assenso di tutti, tranne il mio, si occupa della gestione delle spese dell’acqua e della luce nelle scale. Disapprovo perché pur essendoci i contatori divisionali il calcolo viene fatto in base all’autolettura che ciascuno fornisce senza mai fare un controllo per ogni singolo appartamento. Il numero totale dei consumi della bolletta con coincide mai con quelli forniti dai condomini. Ci può anche stare quando la differenza è minima e non rilevante come succede sempre. Differenza ripartita in modo equo tra i condomini e non in base al consumo. Da precisare che non ci sono perdite dovute a rotture di condotte. Avevo suggerito di avvalerci di una società di servizio “LERCA” che opera nel settore della lettura, contabilizzazione dei consumi privati di acqua potabile ma non hanno voluto. La domanda è questa sono obbligata a continuare a pagare in questo modo e tra l’altro senza alcuna ricevuta di pagamento o posso sottrarmi. I criteri di determinazione dei calcoli della spesa per il consumo dell’acqua non devono essere concordati e accettati all’unanimità da tutti i condomini. La stessa cosa succede per la determinazione della quota della luce nelle scale. viene divisa in parti uguali senza tener conto del piano. quindi chi abita al piano rialzato paga come chi abita al terzo piano. La ringrazio anticipatamente. Saluti

  • tommaso

    12 Gennaio 2018 11:16 · Rispondi

    Buongiorno, secondo quale criterio, in termini di legge dovrebbe essere ripartita l’eccedenza Aqp? Secondo le tabelle millesimali di proprietà oppure in base ai consumi annuali di ogni singolo condomino? Grazie anticipatamente per la risposta.
    Cordiali saluti.

    • Avv. Matteo Mami

      12 Gennaio 2018 12:17 · Rispondi

      Buongiorno,
      lo stesso criterio adottato e vigente per la ripartizione del consumo acqua.

  • matteo

    8 Gennaio 2018 11:46 · Rispondi

    Buongiorno ,
    abito in affitto in un condominio da circa 9 anni .
    Tre anni fa ,il condominio a provveduto a fare installare i contatori in ogni appartamento .
    Nel mio caso , ho avuto delle difficoltà e ho provveduto a fare installare il contatore solo l’anno successivo .
    Per l’anno in cui sono rimasto sprovvisto di contatore , l’amministratore ha provveduto a fare i conteggi delle letture di tutti gli altri appartamenti e ha addebitato a me la differenza , ovvero 600 metri cubi di acqua per un appartamento di 50mq con 2 persone .
    l’anno successivo , provvisto di contatore , il mio consumo è stato di 30 metri cubi , subito l’amministratore ha provveduto a stornar quasi totalmente l’importo dell’anno precedente perché al di fuori di ogni logica , ma gli altri condomini non hanno accettato.
    Oggi l’amministratore chiede al proprietario del mio appartamento , che rigira a me , la spesa di 600metri cubi di acqua consumata per l’anno in cui non avevo il contatore .
    e giustificata la richiesta ?
    grazie in anticipo

    • Avv. Matteo Mami

      8 Gennaio 2018 18:05 · Rispondi

      Buongiorno,
      purtroppo la somma è dovuta nei confronti del Condominio in quanto la ripartizione della spesa è stata approvata dall’assemblea.
      Le consiglio di parlare con il proprietario di casa per un accordo tra di voi sulla ripartizione della somma da versare al Condominio, in quanto ritengo che vi sia una responsabilità del condomino proprietario di casa, il quale avrebbe dovuto impugnare l’illegittima delibera di ripartizione della spesa del consumo di acqua.

  • Angelo

    31 Dicembre 2017 9:52 · Rispondi

    Buongiorno ho un abitazione in un condominio di 12 famiglie, io non abito più da 4 anni perché mi sono trasferito al nord per lavoro, abbiamo il contatore di sottrazione dove io puntualmente faccio la foto e mando all’amministratore, adesso per il reso conto finale mi tocca pagare 500€ di acqua perché hanno ripartito la somma con i millesimali, io nell’anno 2017 ho consumato 24 metri cubi di acqua( documentati con foto dal telefonino) cosa devo fare? Gli altri condomini dicono che i contatori di sottrazione sono vecchi ed illeggibili, ma il mio no, io l’ho cambiato dieci anni fa e si legge bene! Come mi devo comportare! Buon Anno

    • Avv. Matteo Mami

      2 Gennaio 2018 17:39 · Rispondi

      Buongiorno,
      se il criterio di ripartizione del consumo di acqua fino ad oggi applicato, derivante da regolamento contrattuale, cioè adottato all’unanimità, o da delibera assembleare approvata all’unanimità, è quello in base all’effettivo consumo rilevato oggettivamente con strumentazioni tecniche, la modifica di tale criterio deve essere approvato da delibera assembleare all’unanimità.
      In caso contrario il nuovo criterio di ripartizione è illegittimo e può essere oggetto di impugnazione

  • Gerry

    17 Dicembre 2017 13:51 · Rispondi

    Buon giorno,
    Abito in un condominio di 4 unità a Padova. Al momento della stipula del contratto mi é stato chiesto dalla proprietaria di aumentare di 20 euro la mia quota di spese condominiali in quanto saremmo andati a vivere in 5 nell’appartamento (anziché 3 come i precedenti inquilini). Accettai senza protestare.
    A seguito della prima bolletta dell’acqua aimé salata verifico eventuali guasti al contatore del mio interno e scopro che a valle di esso oltre che il tubo che porta l’acqua al mio interno esiste un ulteriore tubo (munito di rubinetto) che sparisce nel muro. Il mio é l’unico contatore ad avere a valle questo tubo aggiuntivo. Inoltre, dal rubinetto é possibile attingere dalla mia acqua e ho il forte dubbio che venga utilizzato dalla donna delle pulizie per la pulizia della scala e delle pertinenze esterne.
    Posso chiudere il rubinetto privandolo della maniglia?
    Che altro potrei fare per assicurarmi che nessuno usi acqua poi pagata da me (non ho idea di dove vada il tubo inserito nel muro)?

    Grazie in anticipo.
    Buona giornata

    • Avv. Matteo Mami

      18 Dicembre 2017 10:40 · Rispondi

      Buongiorno,
      deve certamente chiedere chiarimenti alla proprietaria/locatrice di casa e, se la situazione è come dice lei, chiedere la rimozione di detto rubinetto.

  • Sergio

    15 Dicembre 2017 17:47 · Rispondi

    Buona giornata per tutto lo staff:
    Abito in un condominio di 42 utenze e abbiamo nel giardino
    una presa dell’acqua con canna di gomma allegata di uso comune
    all’ultima assemblea, un condomino si è lamentato dicendo che essendo
    di uso comune non si può usarla esempio per uso personale tipo
    sciacquare damigiane e altro compreso lavare la propria auto.
    Ma gli altri condomini si son chiesti, ma dopo 40 anni che o bene o male
    l’abbiamo usata un pò tutti per cose private,le sembra giusta questa
    lamentela? e eventualmente non sussiste in questo caso l’uso capione?
    Tra pochi giorni abbiamo l’assemblea annuale eventualmente se poniamo
    il problema si può decidere a maggioranza? e se si può quale maggioranza
    ci vuole?
    GRAZIE DELLA CORTESE ATTENZIONE.
    SERGIO FRATUS CHIUDUNO (BG)

  • maria

    9 Dicembre 2017 15:12 · Rispondi

    Buonasera, io ho il seguente problema.
    sono in affitto da 4 mesi in un condominio di 5 appartamenti.
    il contatore acea è uno solo, la bolletta è una sola.
    la Signora che ha unico appartamento al secondo piano mi fa arrivare ogni mese un foglietto con scritto spesa acqua 57 spesa luce 10 spesa scale 15.
    in 4 mesi sono arrivate 3 spese acqua per un totale di 180 euro.
    io mi sono lamentata in quanto sono sola con due bambini piccoli e ho contatore dell acqua per controllare il mio consumo il quale è di 8mc a bimestre, 4mc al mese.
    ho chiesto copia della bolletta e non mi è stata data, mi hanno risposto che l acea manda bolletta fissa che sono 360 euro l’anno per ogni appartamento che l acea lo fa di default indipendentemente da quello che si consuma. è vero? a me sembra assurdo. prima avevo in affitto una porzione di villa e il proprietario mi faceva pagare 10 euro al mese di acqua.
    come posso fare per risolvere sto problema. ammalapena ce la faccio con l affitto gas e luce.
    Grazie.

  • erik

    20 Novembre 2017 19:22 · Rispondi

    Buonasera Avvocato,

    Ho comprato un’abitazione a settembre dell’anno scorso. Secondo l’amministratore, dovrei pagare le spese dell’acqua del precedente proprietario per il fatto che prima, a sua detta, l’abitazione fosse vuota. Il condominio è privo di contatori personali e vige la ripartizione per millesimi.

    Mi conferma la bontà di tale richiesta?

    Grazie per il suo tempo.

    Migliori saluti.

    EG

    • Avv. Matteo Mami

      21 Novembre 2017 11:47 · Rispondi

      Il fatto che l’abitazione fosse vuota non è rilevante.
      L’acquirente di un immobile in condominio è tenuto al pagamento dei contributi condominiali dal momento dell’acquisto.
      Tuttavia, ai sensi dell’art. 63 disp att. c.p.c. è previsto che “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”
      Pertanto l’amministratore di condominio può legittimamente chiedere all’acquirente il pagamento delle spese condominiali dell’anno in corso (cioè dell’anno dell’acquisto) e dell’anno precedente anche se trattasi di spese per le quali l’obbligato principale è il precedente condomino venditore.
      Una volta effettuato il pagamento l’acquirente potrà chiedere il rimborso delle predette spese al venditore.
      E’ buona norma pertanto, quando si acquista un immobile in condominio, chiedere all’amministratore di condominio se i pagamenti delle spese condominiali fino a quel momento sono regolari.

  • Denise

    16 Novembre 2017 16:37 · Rispondi

    Buongiorno le pongo un quesito. Posso ottenerr un rimborso delle spese dell’acqua comune, anche forfettario essendomi trovata a pagare i miei consumi sciacquone incluso dal 2008 ad oggi in forma contabilizzata dal mio appartamento e in più lo stesso contabilizzato sui consumi comuni ( premetto che l’idraulico mi aveva staccato lo sciacquone dal generale e lo aveva attaccato al mio appartamento) di tutto il condominio sciacquoni altrui inclusi…
    La ringrazio in anticipo per la risposta

    • Avv. Matteo Mami

      16 Novembre 2017 16:51 · Rispondi

      Mi scusi ma il quesito è incomprensibile

  • Guido Galati

    3 Novembre 2017 14:00 · Rispondi

    Gentile Avvocato, in risposta alla Sua risposta Le chiedo. E’ vero che trattasi di spesa straordinaria ma se la richiesta è fatta dal conduttore per sue esigenze specifiche perchè tale spesa deve ricadere sul proprietario? E’ come se il conduttore decidesse di cambiare attività e aprire una lavanderia industriale che richiedesse una portata d’acqua 10 volte superiore e fosse necessario maggiorare la tubatura. A chi toccherebbe spendere i soldi di adeguamento dell’impianto? Io da proprietario ho sempre ritenuto che una volta garantiti gli allacci ai servizi dei vari enti erogatori eventuali necessità, relative alla specifica attività commerciale, fossero di competenza del conduttore. Grazie ancora per la Sua risposta e la squisita disponibilità.

    • Avv. Matteo Mami

      3 Novembre 2017 17:53 · Rispondi

      Il conduttore non può far quel che crede (come ad esempio cambiare attività) nell’immobile locato, in quanto deve servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze (art 1587 c.c.).
      Come per la locazione ad uso abitativo, le spese della locazione si distinguono in ordinarie e in straordinarie.
      Le prime sono a carico di chi occupa l’immobile e dunque del conduttore, mentre le seconde rimangono a carico del locatore.
      Il locatore è tuttavia tenuto solo alle obbligazioni di cui all’art. 1575 c.c. (mantenere la cosa in stato da servire all’uso convenuto e garantirne il pacifico godimento durante la locazione)
      Il conduttore può comunque apportare modifiche e migliorie alla cosa locata senza avere tuttavia diritto ad alcuna indennità dal locatore se questi non aveva prestato il consenso (art. 1592 c.c.)
      Ne deriva che se è il conduttore che esegue i lavori per il distacco, le relative spese saranno a suo esclusivo carico se il locatore non ha prestato il consenso.

  • Guido Galati

    3 Novembre 2017 12:08 · Rispondi

    In un condominio di uffici e attività commerciali l’utenza idrica viene contabilizzata, da parte dell’Ente erogatore, mediante la lettura di un unico contatore condominiale.
    Successivamente viene effettuata la ripartizione in quanto ogni singola unità immobiliare è dotata di contatore individuale.
    Una delle attività commerciali è un bar tavola calda che utilizzando una quantità di acqua notevole porta il consumo annuo, dell’intero condominio, a superare tutte le eccedenze con l’attribuzione della massima tariffa di utilizzo.
    Se l’attività commerciale in questione richiede un contatore individuale separato i costi, per i lavori di distacco e per l’installazione del contatore diretto con l’Ente erogatore, a chi spettano?
    Al Condominio, al proprietario dell’immobile o al conduttore dell’attività commerciale?
    Grazie per la Sua risposta.

    • Avv. Matteo Mami

      3 Novembre 2017 13:20 · Rispondi

      Buongiorno,
      il costo del distacco è a carico del condomino richiedente.
      Trattandosi di spesa straordinaria la spesa sarà a carico del proprietario locatore, salvo diverso accordo.

  • Anna

    3 Novembre 2017 11:39 · Rispondi

    Buongiorno ho ritrovato questa conversazione e spero di poter ricevere un suo chiarimento.
    Vivo in un appartamento da circa un mese e mezzo e ieri il proprietario ha portato un documento che riguarda le previsioni di bilancio del condominio con tutte le varie spese. Tralasciando quelle che spettano a lui, dovevamo calcolare il costo dell’acqua in modo tale da pagarlo mensilmente. Noi in un mese e mezzo (siamo in due) abbiamo consumato 16 metri cubi (nel condominio ognuno ha il suo contatore). Lui è andato alla voce autoclave (riguardanti le spese dello scorso anno) e ha diviso il costo che ha pagato ciascun condomino per i metri cubi consumati, deducendo che il costo a metro cubo è di circa 5,25 euro. Li ha poi moltiplicati per 16 metri cubi consumati, dicendoci quindi che dobbiamo pagare 84 euro per un mese e mezzo. A noi sembra una cifra allucinante e questo conto non ci torna molto. Quindi vorremmo capire se questo calcolo da lui fatto per arrivare al costo dell’acqua a metro cubo sia esatto oppure no.
    Un cordiale saluto

    • Avv. Matteo Mami

      3 Novembre 2017 13:00 · Rispondi

      Buongiorno,
      il costo complessivo (comprensivo di tutte le voci accessorie) al metro cubo dell’acqua è indicato nella fattura di fornitura dell’acqua.
      Può chiedere al proprietario la verifica di tale dato.
      Il proprietario può chiederne copia all’amministratore.
      Comunque tale dato dovrebbe combaciare con quanto si ottiene dividendo il totale della somma spesa con il totale dell’acqua consumata.

      • anna

        3 Novembre 2017 13:20 · Rispondi

        Quindi è possibile che la cifra sia così alta?
        Perchè mantenendo un consumo di 16 metri cubi si parla di circa 900 euro all’anno di acqua e mi sembra veramente tanto per due persone. Da quello che ho capito lui saprà la cifra esatta dell’acqua solo con il conguaglio del prossimo anno. Quindi è per questo che preferisce che paghiamo mensilmente. Però a me questo calcolo e la cifra finale mi sembrano troppi. Possiamo rivolgerci all’amministratore per sapere il costo esatto dell’acqua a metro cubo?

        • Avv. Matteo Mami

          3 Novembre 2017 13:28 · Rispondi

          Certamente, chiedete all’amministratore e se non siete soddisfatti del chiarimento vi consiglio di chiedere copia della documentazione (fatture di fornitura dell’acqua e prospetti di ripartizione del consumo) e di rivolgervi ad altro amministratore di condominio di vostra fiducia che potrà assistervi nella risoluzione di questa questione prettamente tecnica.
          Cordialità

          • anna

            3 Novembre 2017 15:57 ·

            E’ stato molto gentile. La ringrazio!

  • Azzurra Nicolì

    15 Ottobre 2017 19:16 · Rispondi

    Buonasera Avvocato, avrei un quesito da porLe.
    Io e mio marito abitiamo in un appartamento in locazione in un condominio in cui ogni appartamento è dotato di singolo contatore.
    Quando siamo entrati in casa abbiamo dimenticato di prendere la lettura del contatore dell’acqua e nelle spese condominiali ci vengono richiesti dal 1 settembre 2014 (1° giorno in cui abbiamo preso possesso della casa) al 31 dicembre 2014 112.27 euro di consumo acqua.
    Nell’anno successivo abbiamo pagato 240 euro.
    Io e mio marito siamo sicuri di non aver consumato in 3 mesi la metà di quello che in genere consumiamo in 1 anno, ma alla richiesta di spiegazioni sia il capo condomio che il proprietario si rifiutano di darci ulteriori spiegazioni.
    A Suo parere c’è un modo per risalire esattamente ai consumi effettuati in quei soli 3 mesi?

    Cordiali saluti

    • Avv. Matteo Mami

      16 Ottobre 2017 10:48 · Rispondi

      Ritengo di no

  • Raffaele

    18 Settembre 2017 22:46 · Rispondi

    Buonasera Avv le volevo gentilmente sapere alcune cose abito in un condominio di 36 unità di cui 30 di un unico proprietario che è il costruttore dello stabile abbiamo un debito con la società idrica di circa 40 mila euro per acqua non pagata abbiamo un contatore principale condominiale e poi ogni appartamento ha il suo per misurare i consumi ora invece abbiamo istallato i contatori direttamente con la società idrica facendo il distacco da quello condominiale la mia domanda è il debito vecchio se il costruttore che ha l’omaggio non paga la sua parte può la società idrica attaccare noi altri?
    Grazie
    Il costruttore affitta i suol appartamenti ma non ha mai pagato i consumi
    Dell acqua

    • Avv. Matteo Mami

      19 Settembre 2017 18:08 · Rispondi

      Buongiorno,
      per i debiti sorti prima del 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della riforma del condominio) il creditore fornitore di acqua potrà agire nei confronti dei condomini, per il recupero della somma non pagata, solo nei limiti della quota dovuta da ciascuno.
      Per i debiti invece sorti dopo il 18 giugno 2013, il fornitore di acqua non potrà agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini; ciò vuol dire che il creditore dovrà prima agire esecutivamente nei confronti dei condomini morosi e solo in caso di insuccesso per incapienza degli stessi, potrà richiedere il pagamento anche ai condomini in regola con i pagamenti.
      A tal fine l’amministratore è ora tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

  • Laura forcella

    10 Settembre 2017 0:55 · Rispondi

    Buonasera.mi chiamo Forcella Laura e avrei un quesito.sono intestataria di un contatore acqua che serve due unità abitative : la mia e quella del vicino(casa bifamiliare).abbiamo due sittocontatori per la ripartizione certa dei consumi.ma se il vicino non mi pagasse la sua quota che strumenti ho per recuperare i soldi da me eventualmente anticipati?(tra L altro nel mio contratto prestampato della società fornitrice c è scritto solo che il contatore serve due unità abitative ma gli estremi /dati catastali del vicino non compaiono).posso agire in giudizio per il recupero delle somme?posso chiudere L acqua al vicino?grazie anticipatamente laura forcella

    • Avv. Matteo Mami

      11 Settembre 2017 9:59 · Rispondi

      Buongiorno,
      in caso di mancato pagamento da parte del vicino potrà agire giudizialmente per il recupero di quanto anticipato.

  • Francesco

    21 Agosto 2017 10:40 · Rispondi

    Buongiorno Avvocato,
    gradirei sapere se è legittimo l’invio da parte del Comune di fatture per il pagamento dell’acqua relative al consumo 2017 quindi con periodo di fatturazione 1/1/17- 31/12/17.
    Trattandosi di fornitura di un servizio reso e fatturabile in base all’effettivo consumo, da rilevarsi mediante lettura da parte di incaricato o autolettura nel caso di cittadino collaborativo, può essere richiesto ad agosto il pagamento di un consumo che ancora deve avvenire e peraltro sulla base di un consumo presunto quando ci sarebbe tutto il tempo per eseguire la lettura?
    La ringrazio
    Cordiali saluti

  • Marta Bruno

    25 Luglio 2017 9:54 · Rispondi

    Buongiorno,
    abito in un fabbricato residenziale costituita da tre unità immobiliari con contratto di fornitura AQP di un solo contatore; la ripartizione avviene mediante la presenza di due sottolettori di mia proprietà.
    La signora intestataria dell’utenza non ha pagato le bollette (io provvedo personalmente a pagare puntualmente le altre spese sulle parti comuni che non vuole riconoscere), l’ente erogatore gli ha inviato una raccomandata di preavviso di sospensione e formale messa in mora, nonchè perdurando tale situazione la risoluzione del contratto; poichè mi ha consegnato sotto la porta di casa una copia della raccomandata, implicitamente dicendomi di pagare o ci sono conseguenze:
    come posso cautelarmi?
    Immediatamente dopo averla contattata, ho provveduto al pagamento personalmente visto che continuava a rifiutarsi.
    Potrei denunciarlo?
    Ritiene che ci siano i presupposti per l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone?
    Grazie e buon lavoro

    • Avv. Matteo Mami

      25 Luglio 2017 10:32 · Rispondi

      Può agire in giudizio (in sede civile) per recuperare la quota dovuta dalla comproprietaria che non provvede al pagamento

  • Hind

    20 Luglio 2017 17:55 · Rispondi

    Salve abito in una casa di quattro famiglie con contattore del acqua comune noi siamo 2adulti e2 bambini nel segondo appartamento ci sta la signora con tutta la cantina sua e i box con robinetti nei garage .ora lei quando arriva la bolletta noi paghiamo 4 persone e lei paga X 1 persona.noi nn abbiamo ne box ne cantina è normale cosi

  • Paolo

    9 Luglio 2017 16:11 · Rispondi

    Gent.mo Avv.to,
    ho da poco acquistato un appartamento in un condominio dove l’acqua è pagata in misura forfettaria (tutti gli appartamento pagano la stessa cifra indipendentemente dai millesimi e dai consumi).
    Ogni appartamento è comunque provvisto di contatore che però non viene letto. Mi domando, è legittimo questo sistema di misurazione e per cambiarlo occorre una delibera assembleare a maggioranza o all’unanimità? Grazie mille

  • Girolamo

    5 Luglio 2017 19:23 · Rispondi

    Salve Avvocato,
    vivo in un condominio dove in autoclave è presente un contatore dell’acqua generale e nei singoli appartamenti i vari contatori ma sprovvisti dei sigilli e quindi possono essere facilmente manomessi, basta svitarli e riavvitarli al contrario per far scendere la lettura e io temo che qualcuno lo faccia oppure che ci sia qualche allaccio abusivo. Perdite non ce ne sono altrimenti saremmo sommersi dall’acqua.
    Le dico questo perchè per un consumo di tot mc di acqua a bimestre, mi arriva una bolletta del consumo effettivo con l’aggiunta di uno sfrido pari al 200% e l’amministratore si giustifica dicendo che è normale questa differenza tra il contatore principale e quelli singoli.
    A me sinceramente tanto normale non mi sembra.
    Io sarei intenzionato a pagare solo il consumo più uno sfrido che non superi il 30%, lei cosa mi consiglia di fare?
    Come ci dobbiamo comportare in questo caso?
    E’ possibile mandare qualcuno a controllare i contatori dei singoli appartamenti a sorpresa per vedere se qualcuno fa il furbo?
    Attendo sue cortesi suggerimenti, grazie, saluti.

  • Erminia Schiavo Rappo

    20 Giugno 2017 11:07 · Rispondi

    Buongiorno avvocato,

    approfitto della sua disponibilità per chiederle un parere in merito a un errore nel calcolo della quota ACQUA da me pagata dal 2009 ad oggi.
    Purtroppo mi sono accorta solo di recente che per la quota acqua associata al mio appartamento le persone conteggiate sono 3 anziché 1 con il risultato che ho pagato 150€ all’anno invece di 50€. Ho comunicato l’errore all’amministratore che però mi ha detto che non ho diritto ad alcun rimborso. E’ la verità? Non ho diritto ad alcun rimborso? Se invece fosse mio diritto, quale sarebbe la via per richiederli?
    Grazie mille e Cordiali Saluti

    Erminia Schiavo Rappo

    • Avv. Matteo Mami

      20 Giugno 2017 18:06 · Rispondi

      Buonasera,
      purtroppo gli eventuali errori di calcolo non possano che rientrare fra i vizi che comportano l’eventuale annullabilità del verbale assembleare e che, quindi, devono essere eccepiti con l’azione di cui all’art. 1137 c.c. nel termine di 30 giorni, ivi previsto a pena di decadenza.
      (sentenze Corte di Cassazione n. 19605/2012, Tribunale di Roma n. 30 del 02/01/2015, Tribunale di Milano n. 10718 del 24/09/2015)
      Pertanto, una volta decorso il predetto termine non è più possibile impugnare la delibera e chiedere il rimborso.

      • eraldo bombardi

        13 Novembre 2017 16:46 · Rispondi

        Da ottobre siamo in affitto in un condominio. L’amministratore pretende che l’acqua venga pagata con le spese condominiali anticipatamente circa 117 euro circa per tre mesi. È possibile per noi avendo un contatore pagare direttamente alla compagnia acque. Motivo che in due non spendevamo così tanto. Grazie

        • Avv. Matteo Mami

          13 Novembre 2017 17:33 · Rispondi

          Mi spiace non è possibile

  • Raf

    11 Giugno 2017 21:05 · Rispondi

    Buonasera avvocato,
    In un condominio di villette si rileva da anni discrepanza tra un contatore generale e i singoli contatori delle abitazioni. Si pensa ad una perdita, non tutti i condomini hanno però consentito l’accesso dell’amministratore ai contatori singoli. Si provvede a posizionare contatori parziali per ogni blocco di 4 villette. Nel caso in cui si sia ritrovata una perdita in un blocco chi risponde? L’intero condominio o gli occupanti del blocco di villette? E chi paga le spese di riparazione di una perdita all’interno del blocco delle quattro villette. In tutto si tratta di più blocchi per un totale di 30.
    Grazie in anticipo per l’attenzione.

    • Avv. Matteo Mami

      12 Giugno 2017 10:31 · Rispondi

      Buongiorno,
      paga chi è il proprietario del tubo che perde.
      Quindi, in poche e semplici parole, occorre accertare dov’è la perdita e di chi è quel tubo

  • Giancarlo

    25 Maggio 2017 16:30 · Rispondi

    Buongiorno avvocato.
    Vedo che ha la pazienza di rispondere e allora approfitto per il mio caso per il quale non ho trovato soluzione.
    Ho comprato due anni fa una edificio con abitazione e due uffici ognuno di 100 mq con annesso un capannone di 300 mq.
    Tutti con unico contatore sulla strada.
    Da un anno ho locato un ufficio e il capannone che è diventato negozio con attività di ristorazione e vendita alimentari.
    Ora ho messo i contatori ma con quale criterio devo calcolare e farmi rimborsare i consumi acqua pagati solo da me??
    Si considera la differenza di consumi potenziali tra ufficio (senza doccia) abitazione e negozio dove si preparano vivande e si lavano stoviglie e locali quotidianamente??
    Grazie

    • Avv. Matteo Mami

      25 Maggio 2017 16:59 · Rispondi

      Scusi non ho capito.
      Se ha installato un contatore in ogni unità (appartamento, uffici e capannone), la ripartizione della spesa deve essere fatta in base ai singoli consumi riscontrati in ogni unità.

      • Giancarlo

        26 Maggio 2017 15:44 · Rispondi

        Buongiorno.
        Intendevo dire:
        due anni fa ho comprato.
        un anno fa ho affittato negozio e uffici.
        un mese fa ho messo i contatori a sottrazione nel negozio e negli uffici.
        Ho sempre pagato l’acqua solo io.
        Come devo calcolare il rimborso delle bollette dell’ultimo anno dagli uffici e dal negozio di ristorazione avendo solo la lettura del contatore principale?
        La ripartizione per millesimi l’ho vista applicata sempre nei casi omogenei di abitazioni ma in questo caso che si tratta di tipologie di catasto diverse nonchè attività diverse con usi diversi dell’acqua quale criterio è più equo??
        grazie

      • Giancarlo

        26 Maggio 2017 15:48 · Rispondi

        aggiungo che avendo comprato tutto l’immobile sono unico proprietario.
        non esiste nessuna assemblea di condominio nè regolamento condominiale

        • Avv. Matteo Mami

          26 Maggio 2017 16:39 · Rispondi

          L’unico criterio equo e certo è quello effettuato secondo gli effettivi consumi.
          Escluso questo criterio (per mancanza dei singoli contatori), la ripartizione più equa è quella effettuata secondo i consumi presunti.
          Potrebbe pertanto attendere sei mesi oppure un anno, vedere i consumi effettivi in ogni unità (secondo quanto rilevato dai singoli contatori) ed effettuare la ripartizione dei consumi in egual modo e proporzione per il periodo precedente all’installazione dei singoli contatori, sulla base dei consumi presunti in ogni unità (e determinati sulla scorta di consumi effettivi).
          In tal caso le consiglio di rendere partecipi gli inquilini di tale decisione e di far loro sottoscrivere a futura memoria una scrittura per accettazione.

  • Luigi

    21 Maggio 2017 19:58 · Rispondi

    Salve avvocato nel mio piccolo condominio siamo 2 famiglie , noi 2 adulti e 2 bambini e i signori sotto 2 adulti abbiamo un unico contatore dell’ acqua e dividiamo la bolletta a persona la domanda che le chiedo è la seguente i costi fissi della bolletta (tasse)come andrebbero divisi ?
    Grazie

  • Debora

    21 Maggio 2017 14:53 · Rispondi

    Salve, nel condominio dove abito il contatore dell’acqua è singolo. La spesa viene divisa per persone occupanti. Un condomino ora vorrebbe dividere la spesa per millesimi, è vero che basta solo un condomino per poterlo fare?
    La Rongrazio

    • Avv. Matteo Mami

      24 Maggio 2017 10:29 · Rispondi

      Buongiorno,
      se il criterio di ripartizione per persone occupanti deriva da convenzione avente natura regolamentare contrattuale, cioè approvata all’unanimità, per la modifica del criterio occorre l’unanimità.
      Diversamente, nel caso in cui il criterio di ripartizione per persone occupanti sia stato approvato a maggioranza (e non all’unanimità), tale criterio di ripartizione è illegittimo, e il singolo condomino può impugnare la delibera e chiedere la ripartizione per millesimi.

  • Giancarlo

    6 Maggio 2017 18:23 · Rispondi

    Buongiorno.

    Ho fatto installare nel mio appartamento un contatore d’acqua nel mese di maggio 2017. L’appartamento in condominio da 5 anni che in vendità. Devo pagare l’acqua per tutto l’anno o dal giugno in poi pago solo quello che conta il mio contatore? (cioè niente visto che non abita nessuno non ce’ nessun consumo)? Grazia per la risposta.

    • Avv. Matteo Mami

      8 Maggio 2017 16:05 · Rispondi

      Dipende dal criterio di ripartizione adottato in Condominio.
      Ad esempio, se il criterio adottato è quello dei millesimi di proprietà la ripartizione continuerà ad essere effettuata secondo quel criterio.
      La modifica del criterio di ripartizione non può essere unilaterale per iniziativa del singolo condomino, deve essere deliberata dall’assemblea, oppure occorre ricorrere al Giudice.
      L’argomento è già stato trattato nei precedenti post.

  • Piero

    29 Aprile 2017 10:39 · Rispondi

    Buongiorno Avvocato,
    Sono comproprietario di un appartamento, ricevuto in eredità dai genitori, non abitato da nessuno degli eredi né da altri. L’ex Amministratore dopo aver intascato i soldi relativi alle quote di eccedenza idrica si è dileguato, lasciando così insoluto il relativo pagamento all’Ente che gestisce la distribuzione idrica. In seguito alla sospensione di fornitura idrica per la sua riattivazione l’attuale Amministratore ha fatto richiesta della quota insoluta,ripartita in base ai millesimi, anche a chi, come il sottoscritto, ha sempre pagato le quote ordinarie non avendo mai sconfinato nell’eccedenza essendo l’appartamento non abitato. Faccio presente inoltre che ogni appartamento dello stabile è dotato di contatore che registra i mc consumati. Ho chiesto all’Assemblea condominiale di procedere legalmente contro l’ex Amministratore ma la mia richiesta non è passata.
    Nel chiederLe che sono obbligato a tale pagamento Le porgo i miei saluti ed il mio ringraziamento.

    • Avv. Matteo Mami

      2 Maggio 2017 10:33 · Rispondi

      Buongiorno,
      sì il pagamento è comunque dovuto, però secondo il relativo criterio di ripartizione dei consumi vigente in Condominio.
      Come mai essendovi i singoli contatori la ripartizione viene effettuata per millesimi? E’ così previsto nel regolamento condominiale?
      Non molto comprensibile poi la decisione di non procedere contro l’ex amministratore.
      Il singolo condomino può comunque agire contro l’ex amministratore, e le consiglio di iniziare con una denuncia all’Autorità Giudiziaria per appropriazione indebita.

  • Luca

    24 Aprile 2017 11:00 · Rispondi

    Gentile Avv. Mami, La ringrazio anticipatamente per la disponibilità e per la cortese attenzione che vorrà accordarmi.
    Le espongo la mia situazione:
    sono uno studente universitario e sono (insieme ad altri tre colleghi) affittuario di un appartamento sito in un condominio (abbiamo sottoscritto un Contratto di locazione per studenti universitari).
    Il sopracitato condominio è dotato di un unico contatore e la ripartizione delle spese viene effettuata attraverso dei contatori a sottrazione.
    A partire da quest’anno, la tariffazione che ci viene applicata dall’amministratore è quella “ad uso domestico NON residente” (che si distingue da quella “ad uso domestico residente” utilizzata per la restante parte dei condomini) nonostante il Gestore del servizio idrico invii un’unica bolletta.
    Le chiedo:
    L’amministratore, vista l’applicazione di due metodi di tariffazione differenti e visto l’invio di un’unica bolletta, ha segnalato al Gestore del servizio idrico la presenza di appartamenti in cui sono locati dei “residenti” e dei “non residenti”?
    in questo scenario, è lecito applicare due distinti metodi di tariffazione?
    La ringrazio e Le porgo i miei più cordiali saluti.

  • Annamaria

    10 Aprile 2017 16:38 · Rispondi

    Buongiorno Avv. Mami,
    nel mio condominio la suddivisione delle spese dell’acqua, non essendoci contatori di sottrazione su ciascun appartamento, avviene con il pagamento di una quota fissa in base al numero delle persone che ci abitano, derogando alla norma di suddivisione per millesimi (ad es. paghiamo € 100 a testa, se in un appartamento ci abitano in 3 l’importo dovuto sarà € 100 x 3) approvata con unanimità dall’assemblea.
    L’anno scorso 2 condomini hanno installato nei propri appartamenti i contatori di sottrazione e pretendono di pagare le spese dell’acqua sulla base dei loro consumi, sostenendo che avendo installato tale contatore, individuano l’importo da loro consumato e quindi non vogliono pagare di più.
    Non esiste nessuna delibera assembleare che approvi il pagamento in questo modo, perché significherebbe che alcuni pagherebbero a consumo e altri in base alle persone che occupano gli appartamenti. Pertanto, le vorrei chiedere se questi condomini possono pretendere il pagamento dell’acqua secondo il loro consumo, oppure cosa sarebbe necessario affinché loro possano pretendere il pagamento secondo quanto consumato. Se è necessaria una delibera, come deve essere la maggioranza? E la delibera può stabilire criteri diversi tra i condomini?
    Grazie,
    Annamaria

    • Avv. Matteo Mami

      11 Aprile 2017 11:41 · Rispondi

      Buongiorno,
      è da rilevare che l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa o commerciale costituisce misura alla quale il legislatore guarda con particolare favore, in quanto volta a razionalizzare i consumi ed a eliminare gli sprechi e quindi a conseguire, in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmio della risorsa idrica (legge n. 36/1994 art. 5e, D.P.C.M. 4 marzo 1996 – Disposizioni in materia di risorse idriche – ora D.Lgs n. 152/2006 art. 146)
      Per quanto sopra, qualsiasi condomino può far mettere all’ordine del giorno dell’assemblea l’obbligo di installazione dei contatori in ogni appartamento, ed in mancanza di accettazione della richiesta, può agire personalmente citando il Condominio avanti al Giudice di Pace (che ha competenza nella materia) per ottenere la pronuncia giudiziale.

  • Nome (richiesto)

    24 Marzo 2017 23:12 · Rispondi

    Buonasera Avv. Mami la ringrazio per la sua professionalità che mette a disposizione. Il mio condominio ha un debito nei confronti dell azienda che gestisce l acqua di € 70000,00 di cui € 40000,00 per una perdita occulta. Su 36 condomini 10 non pagano neanche l acqua che consumano, lei capisce bene che per noi in regola coi pagamenti è diventato insostenibile. L azienda ci ha già chiuso limitando l ingresso d’Acqua, e ci ha detto che farà i contratti singoli solo dopo avere ricevuto la somma. Cosa ci consiglia di fare? È una cosa lecita obbligarci a pagare anche per chi non paga? I € 40000,00 si devono pagare interamente o ci sono procedure di sgravio? Di fatto con la riduzione d acqua, a me che sono all’ultimo piano non arriva acqua, posso citare l azienda ai danni?

  • pasquino7

    23 Marzo 2017 18:46 · Rispondi

    Buon giorno
    approfitto della sua gentilezza e competenza per avere una risposta ai seguenti quesiti:
    nel condominio dove abito, non tutti i condomini permettano la lettura del contatore da parte del tecnico preposto, il loro consumo viene comunicato, a voce o con biglietti lasciati attaccati alla porta. i loro consumi risultano sospetti, troppo bassi.
    E’ possibile, attraverso l’approvazione dell’assemblea, addebitare un minimo consumo a chi non consente la lettura o il controllo del buon funzinameno del contatore
    Se si, esistono dei parametri di legge che stabiliscono quanto deve essere il consumo da addebitare in caso di mancata lettura.
    esiste qualche altra misura, da proporre in assemblea, scoraggiare questi furbastri

    la ringrazio

  • Nome (richiesto)

    21 Marzo 2017 23:57 · Rispondi

    buonasera avv mami, in un condominio sono istallati dei singoli contatori, una perdita d’acqua e le somme non pagate dai condomini morosi come vengono ripartite? In base ai consumi di acqua o per millesimi. Le era stata posta una domanda simile ma non ho trovato risposta.

    • Avv. Matteo Mami

      23 Marzo 2017 13:40 · Rispondi

      Buongiorno,
      se la perdita d’acqua proviene da una tubazione comune, come presumo, la ripartizione del relativo consumo deve avvenire secondo millesimi di proprietà.
      Infatti, anche la sentenza in commento ha confermato che la ripartizione dell’acqua delle parti comuni deve avvenire secondo i millesimi di proprietà.
      Diversamente, se la perdita provenisse da una tubazione di un singolo appartamento, questa verrebbe certamente conteggiata dal singolo contatore e, quindi, addebitata al singolo condomino.
      Per quanto riguarda le spese non pagate dai condomini morosi, queste non devono essere ripartite, cioè addebitate agli altri condomini.
      Queste spese, infatti, devono essere solo anticipate dagli altri condomini al fine di avere i fondi necessari per far fronte alla spesa nei confronti del fornitore.
      Tale anticipazione solitamente avviene con un aumento delle rate condominiali stabilite in sede di bilancio preventivo.
      A volte, per far fronte a spese non pagate di una certa consistenza, si ricorre anche alla costituzione di un fondo cassa specifico.
      Resta comunque fermo l’obbligo per l’amministratore di agire entro sei mesi, salvo dispensa assembleare, nei confronti dei condomini morosi per il recupero delle spese condominiali non pagate.
      D’altronde, la giurisprudenza ha più volte affermato che in mancanza di diversa convenzione adottata all’unanimità, espressione dell’autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese condominiali deve necessariamente avvenire secondo i criteri fissati nell’art. 1123 c.c. e, pertanto, non è consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi; invece, nell’ipotesi di effettiva improrogabile urgenza di far fronte alle spese condominiali (come ad esempio far fronte al pagamento di fornitori) può ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperire all’inadempimento del condomino moroso con la costituzione di un fondo cassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti.

  • Samuela

    19 Marzo 2017 14:40 · Rispondi

    Salve avvocato abito in un condominio di 4 piani ma soltanto il mio è abitato come mi devo comportare nella divisione della bolletta idrica?

    • Avv. Matteo Mami

      20 Marzo 2017 10:06 · Rispondi

      Se gli appartamenti non sono dotati di singoli contatori e non è previsto (con regolamento contrattuale o delibera approvata all’unanimità) un diverso metodo di ripartizione della spesa dell’acqua, quest’ultima deve essere ripartita secondo i millesimi di proprietà, indipendentemente dal fatto che gli appartamenti siano abitati o meno

  • Angelo

    18 Marzo 2017 9:35 · Rispondi

    Salve, è possibile che in un condminio con, apparramenti dotati, di box la cui quota acqua è ripartita secondo le persone residenti, venga attribuita la quota di 1 persona residente a chi possiede solo il box che non ha utenza idrica, assolutamente identica al condomino residente in appartamento che vive da solo ed ha anche il box. Ossia 1 quota paga il possessore del solo box ed 1 quota paga chi posside appartamento e box o solo appartamento. Grazie
    Angelo Tringali

    • Avv. Matteo Mami

      20 Marzo 2017 10:01 · Rispondi

      Se i box non hanno allacciamento idrico i soli proprietari dei box non devono pagare nulla per il consumo acqua

  • Lorenzo

    16 Marzo 2017 15:18 · Rispondi

    Buongiorno,
    nel mio condominio l’acqua (fredda e calda) viene ripartita in base agli occupanti. Prima dell’assemblea ogni condomino dichiara il numero di persone.
    Dal 2016 non abito più li e saltuariamente affitto l’appartamento.
    Durante l’ultima assemblea, alla quale non ho partecipato, hanno deciso di alzare il mio coefficiente da 4 a 6 persone. Senza chiedermene conferma o autorizzazione.
    E’ legale o hanno abusato?
    Ringrazio anticipatamente e saluto.

  • stefano

    2 Marzo 2017 16:38 · Rispondi

    Buon giorno sig avvocato
    volevo chiederle una infomazione
    sono proprietario di un appartamento ubicato in un condominio di 14 unita in una localita di mare del veneto
    ed in totale ci sono 3 proprietari io ed un altro si sole 1 unità mentre il 3 proprietario detiene 12 unità.
    in nessun appartamento e presente il contattore dei consumi dell’acqua e il donomino di maggiornaza ha fatto mettere nell’ordine del giorno della prossima assemblea la discussione e deliberea di ripartire le spese fisse dell’acqua in mariti uguali tra i condomini e non in millesimi come fino a qui fatto
    ora le chiedo questo si puo fare?? praticamente la bolletta dell’acqua verrebbe divisa e scorporato la parte di consumi con la parte fissa ed utilizzato un metodo di calcolo diverso , questo e fattibile?
    la ringrazio fin da ora

    • Avv. Matteo Mami

      2 Marzo 2017 18:19 · Rispondi

      Buonasera,
      la delibera è valida solo se approvata all’unanimità, cioè da tutti i condomini.

  • paolo

    28 Febbraio 2017 15:47 · Rispondi

    Buongiorno, io abito in un condominio di 11 appartamenti ognuno con relativo contatore di sottrazione. alla ripartizione dell’acqua l’ammistratore mi assegna un consumo di 250mc. da relative letture effettuate a fine 2015 di 152mc e fine 2016 di 332mc con un consumo effettivo di 180mc inferiore a quello indicato dall’amministratore. chiedendo informazioni mi viene comunicato che nella ripartizione del 2015 erano state rilavate 2mc a inizio 2015 e 82mc a fine 2015, con una differenza della stessa lettura di fine 2015 di 70mc. considerando che il 2014 è stato approvato e chiuso senza nessun debito nei confronti dell’ente erogatore, quella differenza è dovuta? è solo un errore dell’amministratore delle letture? se io nel 2016 ho consumato 180 perchè devo pagare per 250? le due ripartizione devono essere collegate tra loro?
    grazie per la risposta, cordiali saluti

    • Avv. Matteo Mami

      28 Febbraio 2017 15:53 · Rispondi

      Buongiorno,
      ovviamente si deve pagare per quanto consumato.
      Le consiglio di chiedere chiarimenti all’amministratore in merito alla divergenza tra mc addebitati e consumati

  • Nome (richiesto)

    26 Febbraio 2017 20:02 · Rispondi

    Buona sera avv.MATTEO MAMI,le scrivo per sapere se è possibile pagare l’acqua condominiale(previsto di contatori per ogni inquilino)ogni 6 mesi o 3 mesi,nell’attesa di un suo benevolo riscontro porgo distinti saluti,Ivan.

    • Avv. Matteo Mami

      27 Febbraio 2017 13:08 · Rispondi

      Buongiorno,
      solitamente la spesa dell’acqua viene pagata con le rate condominiali (come tutte le altre spese), quindi dipende dalle scadenze di queste e fissate dall’amministratore.
      Cordialità

  • Paola Borile

    15 Gennaio 2017 12:28 · Rispondi

    Buongiorno avvocato, abito in un condominio con 12 unità immobiliari e 8 negozi di cui due di ristorazione (ristorante e pasticceria), dove la divisione dell’acqua viene fatta a millesimi. Non abbiamo niente nel regolamento che impedisca cambiare la modalità di tale ripartizione. Il Veneto non ha legislato diversamente alla D.P.C.M. 4 marzo 1996 – Disposizioni in materia di risorse idriche, ne quanto D.L. n° 152 del 3 Aprile 2006 dove si rafforza quanto detto, allargando tale obbligo anche alle attività produttive e terziarie.
    In una delibera condominiale del 2006 esattamente, alcuni condomini chiedono l’istallazione di contatori di sottrazione, e l’amministratore chiede che chi lo fa comunichi i dati di questi contatori all’amministrazione, essendo i condomini in maggioranza. Così viene fatto, ed i condomini passano via AR sia numero di contatore sia lettura. Dal 2006 ad oggi, ultima delibera condominiale, la divisione continua ad essere fatta in millesimi. È stato deciso che si farà (delibera del 13/01/2017 sempre in maggioranza) un preventivo per istallazione dei contatori di sottrazione in tutte le unità ed anche un contatore dell’acqua di annaffiamento del giardino. Di nuovo, le persone che avevano già installato i suddetti contatori non vengono considerate, come non viene preso a carico nessuna lettura previamente fatta e documentata da AR. Cosa si fa in questi casi dove una delibera condominiale viene sconsiderata dagli amministratori per 10 anni?

    • Avv. Matteo Mami

      16 Gennaio 2017 17:22 · Rispondi

      Buongiorno,
      dovete insistere in assemblea affinché venga deliberata l’installazione dei contatori di sottrazione per ogni unità immobiliare e l’adozione del criterio di ripartizione secondo consumo rilevato.
      Chi se ne è già dotato ovviamente non deve partecipare alla relativa spesa.
      Nel caso in cui l’assemblea non dovesse deliberare in tal senso non le resta che affidarsi ad un legale.

  • giuseppe

    15 Gennaio 2017 11:46 · Rispondi

    Nel mio condominio abbiamo un contatore generale e i contatori per ogni singola unità abitativa e ricaviamo per differenza dal totale consumato la quota a carico del giardino provvisto di impianto di irrigazione.
    Il consumo relativo al giardino va ripartito in parti uguali o per millesimi?
    Grazie

    • Avv. Matteo Mami

      16 Gennaio 2017 16:54 · Rispondi

      Il consumo dell’acqua che serve per le parti comuni dell’edificio deve essere ripartito secondo millesimi di proprietà, indipendentemente dalla presenza o meno di contatori in ogni singola unità abitativa.
      Lo ribadisce la stessa sentenza in commento (Cassazione sentenza 01.08.2014 n. 17557).

  • massimo

    9 Gennaio 2017 15:41 · Rispondi

    Salve avvocato la quota di dispersione idrica cioè la differenza tra la somma dei consumi dei singoli contatori e la quantità di acqua fornita dall’acquedotto come viene distribuita? divisa in parti uguali oppure in base ai consumi? potrebbe citarmi qualche articolo del codice civile e qualche sentenza in merito? grazie

    • Avv. Matteo Mami

      16 Gennaio 2017 16:55 · Rispondi

      Il consumo dell’acqua che serve per le parti comuni dell’edificio deve essere ripartito secondo millesimi di proprietà, indipendentemente dalla presenza o meno di contatori in ogni singola unità abitativa.
      Lo ribadisce la stessa sentenza in commento (Cassazione sentenza 01.08.2014 n. 17557).

  • nicola

    2 Gennaio 2017 14:07 · Rispondi

    Buon giorno avvocato abito in un condominio di 10 inquilini, vi spiego che nel mio condominio abbiamo una morosità di 1700 euro di acqua del 2014, essendo che è ststa fatta una riunione hanno deciso di dividere le spese in parti uguali ma io non sono daccordo perché muniti tutti di contatore. Come viene suddiviso il pagamento da precisare che io sono l’unico disoccupato nel condominio e non ho un euro di debito nel condominio. Grazie in anricipo di una sua risposta saluti nicola.

  • pietro

    24 Novembre 2016 13:56 · Rispondi

    Buongiorno, l’amministratore del condominio di cui sono proprietario di un appartamento seppure non ho ne la residenza ne le utenze allacciate in quell’appartamento (l’appartamento è vuoto), nelle mie spese condominiale ha inserito anche quella relativa al consumo della luce comune e quella relativa alla pulizia e svuotamento dei degrassatori fognari ed inoltre, la ripartatizione delle spese è stata fatta in parti uguali e non in millesimi. Tali spese le devo pagarle? L’amministratore si appella all’art. 1123 del codice civile. La ripartizione delle spese condominiali in parti uguali è stato deciso in assemblea condominiale.P.S.: il condominio è privo di scensore.grazie.

    • Avv. Matteo Mami

      24 Novembre 2016 15:01 · Rispondi

      Buongiorno,
      le spese sono certamente dovute anche se l’appartamento non è abitato.
      La ripartizione secondo criteri diversi da quelli previsti dalla legge (in base alle tabelle millesimali di proprietà come previsto dall’art. 1123 c.c.) deve essere approvata dai condomini all’unanimità (Cass. n. 22824 del 7.10.2013).

  • Boutourline Diamante

    18 Novembre 2016 13:00 · Rispondi

    Buongiorno Avvocato, nel 2010 ho preso possesso di due appartamenti contigui (appartamenti ex- rurali annessi a villa cinquecentesca, a seguito di “rifiuto di legati e accordo di reintegra di quote di legittima”. L’acqua in Tali appartamenti prima del mio ingresso erano collegati con l’impianto idrico della villa e lo è stato fino a questo momento quando ho deciso di venderli e di richiedere al proprietario di procedere all’installazione di contatori singoli. Nell’atto di accordo di reintegra si legge che la sottoscritta e il proprietario si “impegnano il prima possibile a richiedere la suddivisione delle forniture idriche” cosa che appunto non è fino ad oggi avvenuta. Non c’è condominio e il proprietario mi richiede oggi quota dell’acqua utilizzata in questi anni senza far riferimento però al criterio di detta suddivisione, tenuto conto che la villa è di 700 mq più 4 ettari di terreno coltivato con alberi da frutta e ulivi, piscina e giardino monumentale all’italiana. La mia famiglia è composta da 5 persone e gli immobili sono di 60+ 40 mq.
    Grazie

  • Alessandra

    12 Novembre 2016 18:00 · Rispondi

    Buona sera avvocato. Da pochi mesi ho preso casa in un condominio con 6 proprietari di cui fino a un anno fa il proprietario era unico ed aveva deciso di ripartire le spese per persona, scrivendolo e registrandolo nel regolamento di condominio. Poiché nel corso dell’ ultimo anno sono stati installati i contatori solo in alcuni degli appartamenti (5/18 con tutti proprietari diversi) mentre gli altri 13 appartamenti sono rimasti senza contatore (ma tutti di un proprietario) come posso fare a far valere il mio diritto di pagare quanto consumo visto che nel mio appartamento è un dato oggettivamente rilevabile? La ringrazio. Alessandra

    • Avv. Matteo Mami

      14 Novembre 2016 15:50 · Rispondi

      Buongiorno,
      negli appartamenti dove sono installati i contatori la ripartizione avviene comunque in base alle persone occupanti?
      Tenga presente che la modifica della disciplina legale dei criteri di ripartizione delle spese è legittima se approvata all’unanimità (cfr. Cass. sez. II. 17.1.2003 n. 641; Cass. ord. n. 22824 del 7.10.2013).
      Vi è da segnalare, tuttavia, che sempre la Corte di Cassazione con la sentenza 10895 del 16 maggio 2014 ha dichiarato che l’installazione dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua in ogni singola unità immobiliare può essere deliberata con la maggioranza semplice dall’assemblea di condominio, anche se la ripartizione del servizio è disciplinata diversamente dal regolamento contrattuale.
      Nel suo caso, tuttavia, il proprietario che non ha installato i contatori nei propri appartamenti ha la maggioranza in assemblea (13 su 18 appartamenti).
      Pertanto, se questi si oppone, ritengo non vi sia nulla da fare

      • Alessandra

        14 Novembre 2016 17:55 · Rispondi

        La ringrazio per la risposta. Al momento la suddivisione è stata effettuata pro capite per tutti. La questione è : ho qualche cavillo a cui aggrapparmi per richiedere una gestione mista relativamente alla gestione della suddivisione? Mi spiego meglio. Fatta 18/18esimi la torta, posso richiedere che chi è dotato di contatore usi quello come criterio per i costi variabili e che le quote fisse e comuni siano suddivise per millesimi?Grazie. Alessandra

        • Avv. Matteo Mami

          14 Novembre 2016 18:06 · Rispondi

          Occorre la delibera dell’assemblea come sopra esposto

  • Mauro

    9 Novembre 2016 13:07 · Rispondi

    salve,
    sono un tecnico e mi è stato richiesto da un cliente di calcolare i millesimi di proprietà relativi solamente all’acqua.
    Il cliente ha in proprietà due appartamenti in affitto che hanno contatori separati per luce e gas, ma un unico contatore per quanto riguarda l’acqua.
    Come posso fare per calcolare i millesimi in questo caso?
    potrebbe bastare un discorso di superfice? oppure una percentuale riferita alle persone residenti negli appartamenti?
    grazie

    • Avv. Matteo Mami

      9 Novembre 2016 13:53 · Rispondi

      Buongiorno,
      consiglio di installare un contatore dell’acqua per ciascun appartamento, il modo più pratico ed equo per la ripartizione dell’acqua.
      Non mi intendo di modalità di calcolo dei millesimi.
      Mi scusi, ma il tecnico è lei.

  • ZAFFINO GIUSEPPE

    7 Novembre 2016 14:55 · Rispondi

    Buongiorno, grazie per avermi risposto con sollecitudine e la informo che per quanto riguarda gli appartamenti, il consumo dell’acqua la paghiamo direttamente al Comune in quanto il contatore è intestato singolarmente, l’unico contatore dell’acqua intestato al condominio è quello del locale comune, dove sono allacciate le soffitte di 5 condomini e il rubinetto del locale comune.
    Le chiedo come deve essere ripartita la spesa condominiale.
    Grazie

    Giuseppe

    • Avv. Matteo Mami

      7 Novembre 2016 15:26 · Rispondi

      Non capisco perché i 5 condomini si siano allacciati alla tubatura comune, per un proprio uso esclusivo, anziché alla tubatura dei propri rispettivi appartamenti.
      Ritengo tale comportamento non legittimo.
      Per ovviare alla questione suggerisco di far installare 5 contatori sui singoli allacci che portano alle soffitte dei condomini, in modo da misurare e ripartire singolarmente il consumo di acqua di detti condomini.
      Ogni altro criterio di ripartizione non risulterebbe equo.
      Il restante consumo del rubinetto comune ripartito secondo millesimi di proprietà.

  • ZAFFINO GIUSEPPE

    6 Novembre 2016 20:18 · Rispondi

    Buongiorno, abito in un palazzo di 8 appartamenti; abbiamo un contatore dell’acqua collegato ad un rubinetto installato nel locale comune.
    A questo contatore si sono allacciati 5 condomini portando l’acqua nelle loro soffitte, per uso personale; l’acqua condominiale viene utilizzata anche per la pulizia delle scale una volta la settimana.
    Vi chiedo, come dovrebbe essere ripartita la spesa fra i condomini.
    Grazie
    Giuseppe

    • Avv. Matteo Mami

      7 Novembre 2016 10:35 · Rispondi

      Buongiorno,
      il quesito non è molto chiaro.
      Il consumo di acqua degli appartamenti come viene suddiviso?
      Se non sono installati contatori per misurare il consumo di ogni singolo appartamento e relative pertinenze, e non è diversamente previsto da regolamento condominiale, la ripartizione del consumo dell’acqua deve essere effettuata secondo millesimi di proprietà.

      • Lorenzo

        9 Novembre 2016 0:44 · Rispondi

        Buonasera Avv. Mami. e grazie per la sua risposta ; spiego meglio : ognuno dei cinque condomini ha il contatore di sottrazione , pertanto i consumi di ognuno sono evidenti , ma lo sviluppo delle fattura viene fatto come descritto nei due messaggi precedenti . La ringrazio tanto per il tempo che vorrà dedicare ai miei quesiti , buonasera .

        • Avv. Matteo Mami

          9 Novembre 2016 13:45 · Rispondi

          Se ognuno dei cinque condomini ha un proprio contatore, la ripartizione e addebito della spesa per questi va effettuata in base al consumo rilevato da ogni singolo contatore.
          La rimanenza dell’acqua consumata (rubinetto comune) deve essere ripartita e addebitata secondo millesimi di proprietà.

          • Lorenzo

            10 Novembre 2016 0:56 ·

            La ringrazio tantissimo per la Sua disponobilià , ma la domanda specifica riguardava il concetto della ripartizione sulle fascebase ed agevolata in quanto due condomini , consumando poco ,, non occupano qanto erogato nelle tariffe basse. Sviluppando i mc.i degli altri tre in base ai consumi,si addebitano importi in prima eccedenza non risultanti però nella fattura ; praticamente lo sviluppo così effettuato produce un importo a pagare superiore a quello indicato nel totale fattura. L’importo eccedente la fattura ( che deriva dagli addebiti ai tre condomini ) viene poi suddiviso in 5 parti uguali da defalcare ai 5 condomini . Praticamente il condomino che consuma meno , ma che dovrebbe per es. pagare 50 euro ne paga 40 , cioè meno di quanto effettivamente consumato ( tutto in tariffa base) Ringraziandola , cordiali saluti . P.S. Trovo il suo sito molto interessante e La ringrazio per la pazienza e la cortesia con cui si prende cura delle nostre incertezze.

          • Avv. Matteo Mami

            10 Novembre 2016 12:10 ·

            Scusi Sig. Lorenzo,
            ma lei è intervenuto in un’altra discussione (quella creata dal Sig. Zaffino) e ha creato confusione.
            Le mie risposte si riferivano alle domande poste dal Sig. Zaffino.

  • Lorenzo

    3 Novembre 2016 9:37 · Rispondi

    Scusi , ma ho dimenticato di specificare che la dispersione , dovuta probabilmente ad un contatore di sottazione ” molto lento ” non viene ripartita in alcun modo e che gli importi risulaltando superiori al dovuto vengono poi suddivisi in parti uguali . In tal modo chi consuma meno PAGA MENO DI QUANTO EFFETTIVAMENTE CONSUMATO !!!
    Ancora grazie e buona giornata

  • Lorenzo

    3 Novembre 2016 9:24 · Rispondi

    Buongiorno Avv, chiedo scusa per il disturbo, e , ricopiando un altro esempio simile alle condizioni del mio condominio chiedo gentilmente un Suo un suo parere:” nel mio condominio, siamo tutti muniti di contatore di sottrazione individuali, quindi nel regolamento condominiale è previsto la ripartizione rispetto il consumo di ogni unità immobiliare. L’amministratore nel ripartire le fatture applica le fasce di consumo come previsto ma si rifiuta di riassegnare i residui fino a concorrere al conseguimento totale dell’assegnazione spettante. Nel dettaglio la fattura AQP assegna le seguenti fasce: Agevolata m3 73 X unità immobiliare; m3 37 tariffa Base; m3 36 T1; m3 110 T2; m3 oltre la rimanenza. Pertanto il mio condominio composto da 20 utenze spettano per tariffa Agevolata m3 73 X 20 = m3 1.460 annue quindi nella ripartizione non viene riassegnato il consumo non fatto dai condomini virtuosi e quindi si verifica, che 10 condomini consumano 50 m3 i 230 m3 non consumati dovrebbero beneficiare i restanti condomini fino al raggiungimento dei m3 1.460, l’Amministratore invece nella Tariffa Agevolata assegna, per chi consuma oltre, solo m3 73, poi altri 37 ecc., in ultimo rimborsa in percentuale. Cosi facendo agevola anche chi consuma 1 m3. Secondo il sottoscritto chi consuma meno nelle varie fasce dovrà pagare quanto gli spetta e chi consuma di più avvantaggiarsi dei m3 dei virtuosi. E accettabile il suo modo di fare? Grazie ” . IN POCHE PAROLE : i restanti metri cubi della tariffa base ed agevolata lasciati liberi dai conteggi di chi consuma meno possono essere ripartiti ed assegnati agli altri condomini ? LE QUOTE IN EURO EMESSE DAL GESTORE SECONDO LE VARIE FASCE DEVONO ESSERE RISPETTATE ? perchè , in caso contrario gli importi dello sviluppo della FATTURA supera QUELLO EMESSO DAL GESTORE !!!
    Grazie per la Sua risposta , Lorenzo .
    P.S. se fosse possibile inviare la risposta solo con la mail Le sarei molto grato .

    • Avv. Matteo Mami

      10 Novembre 2016 12:15 · Rispondi

      Buongiorno,
      ritengo che il modo di ripartire dell’amministratore sopra indicato sia corretto.

  • elena

    4 Ottobre 2016 15:02 · Rispondi

    Salve avvocato io vivo in una palazzina di 8 appartamenti siamo una famiglia di 3 persone visto che uno dei appartamenti non paga le spesse condominio e sempre chiedono di coprire le spesse anche per chi non paga .la mia domanda è posso chiedere contatore per il mio consumo? Così non devo pagare per li altri ? Grazie

    • Avv. Matteo Mami

      4 Ottobre 2016 15:47 · Rispondi

      Buonasera,
      purtroppo l’istallazione di un contatore a consumo nel suo appartamento non risolve il problema, in quanto le spese condominiali dei condomini morosi devono essere anticipate dagli altri condomini.
      Il condominio deve poi agire nei confronti dei condomini morosi per il recupero delle spese da questi non pagate.

  • Stefano 64

    22 Settembre 2016 18:17 · Rispondi

    Gentile Avvocato,
    nel mio condominio composto da soli 6 appartamenti, uno di questi è stato messo in vendita e da un anno non ci vive nessuno. Il proprietario di tale appartamento nella quota totale acqua deve pagare oltre alla sua quota di spese fisse anche una quota per l’utilizzo di acqua comune? ad esempio per la pulizia delle parti in comune, scale androne etc.
    La ringrazio anticipatamente.

    • Avv. Matteo Mami

      22 Settembre 2016 19:08 · Rispondi

      Buonasera,
      certamente.

  • Paolo

    20 Settembre 2016 23:45 · Rispondi

    Salve il mio problema è il seguente.
    Vivo in un condominio di 8 appartamenti da poco , siamo 2 adulti e 2 bambini . 30 anni fa quando hanno costruito il palazzo nel regolamento condominiale hanno scritto che l’acqua sarebbe stata divisa per persone , ma allora erano tutte famiglie con figli . Oggi sono tutti anziani 1 o 2 ma il problema che il consumo non scende poiché tutti con nipoti e figli che vanno e vengono ma non figurano . Io vorrei installare i sub contatori , posso imporre la cosa al condominio anche se sono solo io a volerlo ? Si puo fare anche se nel regolamento di condominio prevede altro ? L’ amministratore dice che vince il regolamento di condominio o altrimenti mi serve il 100×100 dei consensi favorevoli è giusto ?

    • Avv. Matteo Mami

      21 Settembre 2016 10:26 · Rispondi

      Buongiorno,
      la modifica della disciplina legale dei criteri di ripartizione delle spese è legittima se approvata all’unanimità (cfr. Cass. sez. II. 17.1.2003 n. 641; Cass. ord. n. 22824 del 7.10.2013).
      Vi è da segnalare, tuttavia, che sempre la Corte di Cassazione con la sentenza 10895 del 16 maggio 2014 ha dichiarato che l’installazione dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua in ogni singola unità immobiliare può essere deliberata con la maggioranza semplice dall’assemblea di condominio, anche se la ripartizione del servizio è disciplinata diversamente dal regolamento contrattuale.

  • PAOLO

    31 Agosto 2016 8:35 · Rispondi

    Bongiorno
    il sottoscritto dal 14.04.2014 non è più residente nell’abitazione pertanto la stessa non e’ stata affittata ne ci vive altra gente o parenti il rubinetto dell’acqua generale viene chiuso e aperto solo quando si fa una pulizia normale ogni 3 4 mesi l’appartamento e’ di 60 m2 ho inviato la lettura del contatore all’amministratore e in effetti il consumo anche se esorbitante risulta giusto . di ben 625m2 in quanto la lettura precedente risulterebbe a loro 515 mentre l’attuale ben 1138 con un addebito di BEN 888 euro dato che non posso risalire alla lettura fatta precedentemente e sicuramente FASULLA e non abitando da due anni nell’ appartamento ne avendo avuto perdite ne mal funzionamento del water tutti mi dicono che è assurdo l’importo anche perché il nucleo familiare era composto anche da due sole persone…. cosa posso fare NON AVENDO LA LETTURA PRECEDENTE E CHI L’HA FATTA considerando che al condominio da parte mia non sono mai in 30 anni risultati problemi ne mancanza di pagamenti , faccio presente che il condominio è stato preso da un altro amministratore dopo che il primo aveva lasciato a secco la cassa condominiale e casini vari. GRAZIE

    • Avv. Matteo Mami

      2 Settembre 2016 13:33 · Rispondi

      Buongiorno,
      qual è il motivo per il quale non riesce a risalire alla lettura precedente?
      Chi l’ha effettuata?
      Ogni quanto tempo viene fatta la lettura del contatore?

  • Massimiliano

    11 Agosto 2016 20:01 · Rispondi

    Buonasera Avvocato,
    ho un appartamnto in un residence in Sardegna. Il complesso ha un contatore generale dell’acqua al pari delle singole unità abitative. Dopo circa 9 anni e mezzo di fornitura, la società privata erogatrice ha provveduto ad una lettura del contatore generale, facendo pervenire al condominio una bolletta pari ad oltre euro 90mila. La mia quota parte è stata indicata dall’amministratore in euro 10,400,00. Premetto che pur avendo un giardino di 50 metri, vi trascorro al massimo 30/40 giorni annui con un consumo del tutto normale e domestico! Come posso contestare la quota indicata? Ribadisco che non abbiamo mai avuto da parte della società erogatrice una carta dei servizi o il piacere di avere una lettura in tutti questi anni! La ringrazio anticipatamente.

    • Avv. Matteo Mami

      22 Agosto 2016 8:42 · Rispondi

      Buongiorno,
      innanzitutto bisogna rilevare che i crediti per pagamenti periodici (quali bollette, ecc.) si prescrivono in 5 anni, quindi quasi metà del richiesto sarebbe prescritto (salvo interruzione della prescrizione).
      Bisognerebbe poi sapere come è stata calcolata la sua quota di competenza.
      Le consiglio di rivolgersi ad un legale.

  • Anna

    7 Agosto 2016 12:13 · Rispondi

    Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti in quanto non riesco a trovare i riferimenti di legge per il mio problema.
    Sono proprietaria di un appartamento in un immobile di 24 unità abitative. L’appartamento di mia proprietà è locato con un contratto transitorio nel quale viene specificato che mi riservo l’uso di una stanza per poterne mantenere la residenza. L’appartamento in questione è l’unico che possiedo quindi per me risulta prima casa ma non abitazione principale. Le quote che mi sono state richieste dall’amministratore per il consumo dell’acqua sono state piuttosto elevate. Premetto che in questo condominio la lettura dei consumi dell’acqua viene comunicata all’amministratore da ogni proprietario in quanto ogni appartamento ha il proprio contatore. L’amministratore mi ha risposto dicendo che la cifra della mia quota si spiega con il fatto che la casa è locata quindi a suo dire, sarebbe una seconda abitazione per me. Ho telefonato al mio gestore, Acqualatina, e mi hanno risposto che nelle fasce di consumo attribuite in bolletta la dicitura seconda abitazione è riferita alla seconda casa di proprietà di una persona (contrariamente a quanto sostiene il mio amministratore). Ho chiesto inoltre al gestore idrico di farmi inviare una bolletta del condominio per vedere che tipo di tariffa fosse applicata e risulta il conteggio per tariffa promiscua. E’ giusto e soprattutto esiste un riferimento di legge in base al quale l’amministratore a sua discrezione mi faccia pagare la tariffa come seconda abitazione per il mio appartamento? Grazie

    • Avv. Matteo Mami

      9 Agosto 2016 10:28 · Rispondi

      Buongiorno,
      solitamente i benefici per le agevolazioni previste da alcune amministrazioni comunali (quindi occorre fare riferimento alle singole normative comunali), come quelle per la stipula dei nuovi contratti relativi alle utenze domestiche (acqua, luce, gas) o per tasse e tariffe locali, possono essere goduti per immobili in cui si dimora abitualmente, e dunque per l’abitazione principale.
      L’abitazione principale, infatti, è quella in cui realmente si abita e dunque ove si ha la dimora abituale (concetto introdotto con la recente legislazione in merito a ICI, IMU, ecc).
      Il concetto di prima casa, invece, è ancorato al requisito della residenza anagrafica, che deve essere nello stesso Comune in cui si trova l’immobile per il quale si beneficia delle relative agevolazioni, ma non necessariamente nell’immobile stesso.
      Da qui la possibile non coincidenza tra prima casa e abitazione principale.
      Le consiglio di farsi rilasciare dal fornitore dell’acqua una dichiarazione nella quale venga precisato (come riferito telefonicamente) che la fascia di consumo per la seconda abitazione viene applicata al contraente titolare della seconda casa di proprietà, e che, in caso contrario, l’utente ha diritto all’applicazione della fascia, e relativa aliquota, per la prima casa di proprietà.
      Le consiglio poi di inviare tale dichiarazione all’amministratore di condominio chiedendo l’applicazione dell’aliquota agevolata per la prima casa, come da dichiarazione dello stesso fornitore del servizio.
      In caso contrario, non le resta che impugnare la delibera condominiale di ripartizione delle spese.
      Cordiali saluti.

  • Giovanni

    5 Luglio 2016 13:51 · Rispondi

    Buongiorno, abito in un condomino ove la proprietaria degli appartamenti che sono 3 non ha installato i contatori. Quello che vorrei sapere è se il mio bambino di quasi 2 anni deve essere calcolato nella ripartizione del servizio idrico oppure no? E poi considerato che noi nel nostro appartamento non abbiamo una lavatrice, poiché i panni li puliamo dai suoceri e quindi il consumo dell’acqua è ridottissimo,quindi mi chiedo se è mai possibile che dobbiamo pagare il 55% della somma delle due fatture presentate in ritardo dalla proprietaria?

    • Avv. Matteo Mami

      7 Luglio 2016 9:48 · Rispondi

      Buongiorno,
      se vi è un unico proprietario dell’immobile non si applicano le norme in materia di condominio.
      La ripartizione avviene secondo quanto previsto nel contratto di locazione.

  • Vincenzo

    24 Giugno 2016 23:01 · Rispondi

    Buonasera,
    Come si fa ripartire il consumo dell’acqua in un piccolo condominio (3 famiglie di 2 persone) dove c’e’ un contatore generale ed 1 solo conta scatti?

    • Avv. Matteo Mami

      27 Giugno 2016 15:56 · Rispondi

      Buonasera,
      il modo di ripartizione più equo è senza dubbio quello che prevede l’installazione di un conta litri per ogni appartamento.

  • simona

    24 Giugno 2016 15:27 · Rispondi

    Buongiorno nel ns condominio visto che non tutti avevano i contatori si è deciso di optare per il riparto delle spese dell’ acqua in base ai millesimi. L amministratore ha dunque imputato le spese anche ai sottotetti categoria c2 privi di impianti e tubi idrici e ai garage. I proprietari di qst immobili hanno chiesto all assemblea di creare tabelle millesimali ad hoc per il riparto acqua escludendo garage e c2 ma ovviamente l’assemblea ha deliberato di no. È legittimo che i condomini dissenzienti impugnino la delibera? E se si secondi lei esperita la mediazione la competenza è del tribunale o del gdp? Grazie

  • ERASMO DA PALERMO

    19 Maggio 2016 19:19 · Rispondi

    Buongiorno,
    vivo in un complesso di 70 appartamenti,il ns. amm.re per il consumo idrico
    esegue i conteggi per singolo condomino in base al consumo effettivo del singolo contatore( a discarico) ubicato in ogni appartamento.
    Fino qui tutto regolare.
    quello che non ritengo regolare e poco trasparente da parte dell.Amm.re e quanto segue:
    L’amm.re richiede il pagamento tramide una notula senza che vienga rilasciato al singolo condomino il prospetto riepilogativo della ripartizione della bolletta dell’ente erogante. tutto questo per i 4 trimestri ed a fine anno non rilascia il prospetto del riepilogo a conguaglio.
    tutto questo è regolare.
    Nel ringraziaela porgo
    Cordiali saluti

    • Avv. Matteo Mami

      20 Maggio 2016 9:43 · Rispondi

      Buongiorno,
      è suo diritto chiedere ed ottenere dall’amministratore, dietro sua richiesta, copia della bolletta dell’ente erogante ed il metodo di calcolo della sua quota di spesa dovuta per il consumo di acqua.

  • LUCA

    16 Maggio 2016 23:23 · Rispondi

    Abito in un condominio dove ognuno dei condomini possiede un contatore personale dell’acqua, in base al quale vengono ripartiti i consumi.
    Per circa due anni era attiva una perdita che ha comportato notevole aggravio di costi, ripartiti tra tutti in maniera proporzionale. Dato che tutti i contatori funzionavano regolarmente, si pensava che la perdita fosse nel tratto che separa il condominio dalla pubblica strada ove è ubicato il contatore condominiale. Alla fine invece si è appurato che la perdita era interna all’appartamento di un condomino, nonostante tali maggiori consumi non fossero contabilizzati dal contatore privato. A questo punto è legittimo o meno richiedere in maniera retroattiva il pagamento da parte di quest’ultimo del maggior consumo relativo alla perdita per tutto il periodo in cui questa si è verificata (due anni)?
    Molte grazie per l’attenzione.

    • Avv. Matteo Mami

      17 Maggio 2016 10:33 · Rispondi

      Buongiorno,
      se come da lei scritto, le quote di ripartizione dell’acqua non erano da lei dovute ma dovute da altro soggetto, è possibile agire con l’azione di ripetizione dell’indebito prevista dall’art. 2033 c.c. che, appunto, si risolve nell’azione diretta alla restituzione di quanto adempiuto da un soggetto ad un altro quando questo adempimento non era dovuto.
      Per tale azione è previsto un termine di prescrizione decennale.

  • Luigi Caione

    10 Maggio 2016 17:16 · Rispondi

    In riferimento al mio precedente messaggio, ho dimenticato di dire che nel mio condominio c’e un contatore generale e un contatore divisionale in ogni unità abitativa. Pertanto noi paghiamo in base alla lettura divisionale.L’amministratore mette tutte le fatture in bilancio, è previsto tutto ciò.
    Grazie

    • Avv. Matteo Mami

      11 Maggio 2016 13:44 · Rispondi

      Buongiorno,
      tutte le spese e fatture devono essere indicate e contabilizzate nel bilancio e consuntivo condominiale.
      La ripartizione delle spese dell’acqua di ciascuna unità abitativa e pertinenze devono essere ripartite secondo il consumo rilevato dal contatore installato in ciascuna unità abitativa.
      Le spese relative al restante consumo di acqua, rilevato dal contatore generale, deve essere ripartito tra i condomini, salvo diversa convenzione, secondo millesimi di proprietà.

  • Luigi Caione

    10 Maggio 2016 17:05 · Rispondi

    Buongiorno
    gradirei sapere se le fatture dell’acqua devono per forza essere messe nel bilancio condominiale e se si può contestare tutto ciò.
    Grazie

  • Giuseppe

    26 Aprile 2016 21:04 · Rispondi

    Caro avvocato la ringrazio per la risposta.Volevo dirle che nel regolamento di condominio è riportato che l’acqua va pagata in base ai millesimi.
    Eventualmente si volesse cambiare con dei contatori da riporto,serve l’unanimità di tutti e sette dei villini.
    Le faccio presente che il regolamento è contrattuale.
    Cordialmente la saluto grazie Giuseppe.

    • Paolo

      4 Maggio 2016 15:45 · Rispondi

      Gent.mo Avv.to, nel mio condominio si è verificata una rottura del tubo dell’acqua con la conseguente perdita per diversi m3, il tratto di rottura è avvenuto tra il contatore del fornitore ed i contatori dei condomini, di conseguenza oltre alle spese di consumo di acqua derivante dalla perdita ci sono state delle spese per la sostituzione della tubatura. L’amministratore ha ripartito le spese della perdita in proporzione al consumo di ognuno ed il rifacimento della tubatura in parti uguali per i condomini. Le faccio presente che la scala è composta da 10 appartamenti di cui 5 anno quasi la metà dei millesimi di proprietà dei restanti in quanto più piccoli. Chiedo a Lei gentilmente un suggerimento normativo in questione e se l’amministratore ha agito in modo corretto.
      Grazie e cordiali saluti.

      • Avv. Matteo Mami

        4 Maggio 2016 16:02 · Rispondi

        Buongiorno,
        in considerazione del fatto che la rottura e perdita si sono verificate nella tubatura tra il contatore generale e quelli dei singoli condomini, quindi trattasi di tubatura rientrante tra le parti comuni del condominio, ritengo che, sia le spese per la perdita di acqua che quelle di riparazione, debbano essere ripartite tra i condomini secondo millesimi di proprietà.
        Cordiali saluti.

  • giuseppe

    24 Aprile 2016 8:52 · Rispondi

    Carissimo avvocato volevo porle un quesito,inerente la ripartizione dell’acqua nel mio condominio,ove fino ha poco tempo fa veniva pagato il consumo in parti uguali di tutte e sette le unità abitative
    All’improvviso quattro dei condomini hanno deciso di ripartire l’acqua con i contatori che sono presenti nelle unità abitative.le chiedo sempre per cortesia se per tale decisione servisse l’unanimità di tutti e sette i condomini e non solo dei quattro.Inoltre se la lettura e la ripartizione del consumo delle unità abitative debba essere affidato ad una società di competenza.la ringrazio giuseppe

    • Avv. Matteo Mami

      26 Aprile 2016 13:43 · Rispondi

      Buongiorno,
      la modifica della disciplina legale dei criteri di ripartizione delle spese è legittima se approvata all’unanimità (cfr. Cass. sez. II. 17.1.2003 n. 641; Cass. ord. n. 22824 del 7.10.2013).
      Vi è da segnalare, tuttavia, che sempre la Corte di Cassazione con la sentenza 10895 del 16 maggio 2014 ha dichiarato che l’installazione dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua in ogni singola unità immobiliare può essere deliberata con la maggioranza semplice dall’assemblea di condominio, anche se la ripartizione del servizio è disciplinata diversamente dal regolamento contrattuale.
      La lettura e la ripartizione del consumo delle unità abitative non deve essere obbligatoriamente affidato ad una società di competenza.

  • vanni balestra

    9 Aprile 2016 17:08 · Rispondi

    Buongiorno,
    vorrei chiederLe quale normativa si applichi nel caso di uno stabile, appartenente a unico proprietario (i miei genitori), e suddiviso in 4 appartamenti, con giardino comune. La fornitura dell’acqua, intestata ai miei genitori, che abitano uno degli appartamenti, ha un unico contatore e fino ad ora si è sempre operata una divisione delle bollette col criterio del numero di persone occupanti gli appartamenti. L’ultimo inquilino entrato, pur avendo firmato un contratto di locazione, a canone agevolato, dove è specificata l’assenza del contatore divisionale per l’acqua, ed essendo informato fin dalla prima visita del criterio usato per la ripartizione, rifiuta ora il pagamento della sua quota (per altro ne richiediamo una sola, pur avendo preso la residenza anche suo padre), con l’agomento che lui usa poco l’appartamento, e pretende che si installi, a nostre spese, un contatore divisionale. Quali sono in questo caso i diritti, e quali le consuetudini di riferimento?
    Grazie per l’attenzione

    Vanni Balestra

    • Avv. Matteo Mami

      11 Aprile 2016 12:10 · Rispondi

      Buongiorno,
      trattandosi di unico proprietario non si applica la normativa né del condominio né della comproprietà.
      La suddivisione deve avvenire sulla scorta di quanto previsto nei singoli contratti di locazione.
      La mancata previsione scritta al riguardo può dare ovviamente adito a possibili contestazioni.

      • vanni balestra

        11 Aprile 2016 15:09 · Rispondi

        Grazie innanzitutto per la risposta sollecita. Le chiederei ancora questo: cosa dovrei fare davanti al suo rifiuto di pagare la sua quota? può avere qualche fondamento legale la pretesa dell’inquilino che si installi un contatore, anche se la sua assenza è prevista nel contratto?
        Grazie ancora per l’attenzione, e cordiali saluti.

        Vanni Balestra

        • Avv. Matteo Mami

          11 Aprile 2016 17:37 · Rispondi

          Come scritto in precedenza, la suddivisione del consumo deve avvenire sulla scorta di quanto previsto nel contratto di locazione.
          In caso di mancato pagamento dell’inquilino deve procedere con il recupero del credito incaricando un legale.
          Tenga comunque presente che il criterio più equo di ripartizione del consumo dell’acqua, è certamente quello che prevede l’installazione di un contatore dell’acqua in ogni singolo appartamento.

  • Raffaele

    9 Aprile 2016 13:09 · Rispondi

    Buongiorno, abito in un condominio e in tutti gli appartamenti è installato un contatore dell’acqua.
    Alcuni condomini non consentono all’azienda erogatrice di leggere i loro contatatori e quindi nella mia bolletta vedo i miei consumi (es. 10 m3) ma l’importo addebitato viene calcolato su 20 m3.
    L’azienda erogatrice dice che i 10 m3 in più sono la ripartizione dei m3 non addebitati ai condomini che impediscono la lettura dei loro contatori; l’azienda infatti ha un contatore generale nel condominio dove rileva il consumo totale.
    E’ un comportamento corretto?

    • Avv. Matteo Mami

      11 Aprile 2016 12:06 · Rispondi

      Buongiorno,
      il computo non è corretto.
      I metri cubi di acqua risultanti dal contatore generale, una volta detratti i consumi dei contatori dei singoli condomini, devono essere addebitati solo ai condomini che non consentono la lettura dei contatori.
      Tenga presente, però, che il consumo di acqua per le parti comuni (es: irrigazione del giardino condominiale) deve essere suddiviso ed addebitato sulla scorta della lettura del contatore generale.
      Quindi, un addebito in più rispetto al consumo risultante dal suo contatore potrebbe derivare dai consumi per le parti comuni (se ci sono).

  • raffaellafacchetti@yahoo.it

    4 Aprile 2016 0:03 · Rispondi

    Spett.le Studio, abito in un condominio dove non ci sono i contatori singoli per l’acqua, quindi la quota acqua viene ripartita dall’amministratore in base al numero delle singole persone dell’appartamento. Da qualche mese mia mamma anziana è in casa con noi per problemi di salute, pur avendo la sua casa. Per legge dobbiamo pagare anche la sua quota di acqua? L’amministratrice per tre mesi aveva detto di no, ma adesso sono già dieci mesi che è da noi, non converrebbe pagare la sua quota fino a quando è con noi e, nel caso tornasse a casa sua, segnalarlo e pagare ancora per due persone?Grazie mille anticipatamente per la gentile risposta in merito. Cordiali saluti.

    • Avv. Matteo Mami

      4 Aprile 2016 18:18 · Rispondi

      Buonasera,
      ritengo possa essere fatto come da Lei suggerito.
      In proposito non vi è una specifica disposizione di legge.
      Le consiglio di sentire l’amministratore in merito a cosa previsto dal regolamento condominiale

  • TUBINO GABRIELLA

    1 Aprile 2016 20:15 · Rispondi

    Ho chiesto un parere a due amministratori per la quota fissa sulla bolletta
    del condominio acqua. Uno divide il totale spesa della bolletta su il consumo
    dei contatori. L’altro la quota fissa la divide in parti uguali per tutti i contatori
    installati. Grazie per una risposta.

    • Avv. Matteo Mami

      4 Aprile 2016 18:31 · Rispondi

      Buonasera,
      ritengo sarebbe più corretto ripartire la quota fissa in parti uguali.

  • Chiara

    23 Marzo 2016 16:42 · Rispondi

    Buongiorno,
    sono proprietaria di un appartamento in condominio di 7 famiglie, rimasto ormai disabitato da circa 7 anni. Non utilizzando acqua quindi per tutti questi anni non ho pagato nulla in quanti la lettura del contatore risultava essere sempre la stessa. Solamente quest’anno all’assemblea ordinaria un condomino ha chiesto all’amministratore se ci fosse una quota fissa per il pagamento dell’acqua..l’amministratore controllando ha risposto che sono circa 20 eur..e quindi questo condomino ha preteso che dai prossimi anni anche io pagassi tale somma. Capisco che possa essere giusto ma è normale che dall’oggi al domani possa decidere un singolo condomìno? quando per tutti questi anni nessuno abbia mai fatto nulla? ovvero decide solo lui e l’amministratore deve obbedire ??

    grazie mille

    • Avv. Matteo Mami

      23 Marzo 2016 16:51 · Rispondi

      Buongiorno,
      Le consiglio di chiedere ed informarsi dall’amministratore dove risulta contenuta la previsione della quota fissa.
      Da quanto lei scritto sembrerebbe che l’amministratore si sia dimenticato per gli anni passati di chiedere il versamento della quota fissa che, tuttavia, era già prevista e che il condomino si sia limitato a chiederne l’applicazione.

  • mirco bresciani

    18 Marzo 2016 21:07 · Rispondi

    sono proprietario di un piccolo appartamento (55mq) sito in una palazzina di 22 unità abitative,purtroppo abbiamo un proprietario che possiede la maggioranza in millesimi di tutto il palazzo e praticamente con l’aiuto dell’amministratore fa il bello e il cattivo tempo.Questo, è padrone anche di due attività commerciali ,un bar e una scuola di ballo, per il consumo idrico (abbiamo un unico contatore) per il bar ha imposto il consumo pari a tre unità mentre per la scuola di una sola unità, e chiaramente questo è una vera vergogna e ingiustizia, come possiamo fare per far si che le quote vengano attribuite in maniera più equa ????
    Nel ringraziarla porgo distinti

    • Avv. Matteo Mami

      21 Marzo 2016 12:19 · Rispondi

      Buongiorno,
      occorre impugnare l’illegittima delibera che ripartisce il consumo di acqua per persona o unità (senza una idonea convenzione in tal senso), anziché secondo millesimi di proprietà, come previsto dalla legge.
      Le consiglio di rivolgersi ad un legale.
      Cordialmente

  • Giuseppe

    17 Marzo 2016 12:42 · Rispondi

    Chiedo scusa per il disturbo, sommessamente chiedo un suo parere; nel mio condominio, siamo tutti muniti di contatore di sottrazione individuali, quindi nel regolamento condominiale è previsto la ripartizione rispetto il consumo di ogni unità immobiliare. L’amministratore nel ripartire le fatture applica le fasce di consumo come previsto ma si rifiuta di riassegnare i residui fino a concorrere al conseguimento totale dell’assegnazione spettante. Nel dettaglio la fattura AQP assegna le seguenti fasce: Agevolata m3 73 X unità immobiliare; m3 37 tariffa Base; m3 36 T1; m3 110 T2; m3 oltre la rimanenza. Pertanto il mio condominio composto da 20 utenze spettano per tariffa Agevolata m3 73 X 20 = m3 1.460 annue quindi nella ripartizione non viene riassegnato il consumo non fatto dai condomini virtuosi e quindi si verifica, che 10 condomini consumano 50 m3 i 230 m3 non consumati dovrebbero beneficiare i restanti condomini fino al raggiungimento dei m3 1.460, l’Amministratore invece nella Tariffa Agevolata assegna, per chi consuma oltre, solo m3 73, poi altri 37 ecc., in ultimo rimborsa in percentuale. Cosi facendo agevola anche chi consuma 1 m3. Secondo il sottoscritto chi consuma meno nelle varie fasce dovrà pagare quanto gli spetta e chi consuma di più avvantaggiarsi dei m3 dei virtuosi. E accettabile il suo modo di fare? Grazie

  • tiziana

    8 Marzo 2016 11:44 · Rispondi

    se il condominio consuma 1224 mc x un tot di 1000 euro e siamo 8 app.ti e il mio singolo contattore a dire dell’amministratore consuma 368mc ma io tenendo nota da piu’ di un anno ho un consumo di circa 20mc mese come faccio a capire s addebita il giusto?
    Per 368mc mi addebita 364 euro per 120mc ora nel nuovo preventivo 2016 120mc a 362 euro??????
    attendo info grazie mille

  • nicola

    2 Marzo 2016 11:11 · Rispondi

    salve
    Io abito in un condominio in cui il consumo di acqua è molto alto, con relativo aggravio di costi in bolletta, siccome questa situazione è determinata dall’uso indiscriminato di tale risorsa da parte di alcuni condomini, le chiedo se fosse possibile chiedere all’amministratore di far pagare la quota di ognuno in base ai consumi con tariffe diverse da condomino a condomino per far si che chi consuma meno paghi meno al Mc e chi invece spreca paghi di più?
    grazie

  • Paolo

    1 Marzo 2016 15:34 · Rispondi

    Salve,

    nel condominio di mia madre l’acqua condominiale viene ripartita per prassi in base ai millesimi, nonostante le singole unita’ immobiliari siano dotate dei contatori.
    Da anni proviamo a richiedere di poter pagare la nostra quota in base al consumo effettivo, ma l’amministrare sempre disponibile (a parole) ad attivare la procedura poi nella pratica continua a richiedere le quote ripartite per millesimi.
    A inizio di ogni anno comunichiamo la lettura del contatore provando poi, senza successo, a chiedere di poter pagare solo il nostro consumo.

    Che possiamo fare?
    Si puo’ costringere l’amministratore ad adoperarsi affinche’ si ripartiscano i consumi effettivi?
    Possiamo fare qualche azione come singolo condomino oppure bisogna necessariamente portare la discussione in assemblea?

    Grazie.

    • Avv. Matteo Mami

      1 Marzo 2016 15:59 · Rispondi

      Perché scrive per prassi?
      Quale sarebbe il criterio di ripartizione previsto?
      Il regolamento condominiale prevede qualcosa in merito?

      • Paolo

        1 Marzo 2016 17:05 · Rispondi

        Dico per prassi perche’ non so cosa prevede il regolamento.
        Ho provato a chiedere all’amministratore, ma purtroppo non mi risponde alle mail e vivendo in un’altra citta’ non riesco facilmente a parlarci di persona.
        Per quello che mi dice mia madre, il “trucco” utilizzato dall’amministratore e’ quello di dire che a “a partire da quest’anno venturo passera’ un mio incaricato ad effettuare le letture di tutti i contatori”, ma poi nella pratica non viene nessuno cosi’ viene piu’ comodo fare il calcolo in base ai millesimi.
        Quindi, nell’attesa che io verifichi cosa dice il regolamento, ci sono 3 possibilità:
        1. Il regolamento prevede espressamente la ripartizione millesimale.
        In questo caso capisco che non posso far nulla di diverso che proporre all’assemblea di cambiare tale punto del regolamento.

        2. Il regolamento dice espressamente che va fatta la ripartizione in base al consumo (con eventualmente le spese fisse della bolletta ripartite in millesimi) e l’amministratore agisce in difformità al regolamento per sua comodità.

        3. Il regolamento non dice nulla al riguardo e l’amministratore decide autonomamente (ma legittimamente?) la strada più semplice per lui.

        La mia domanda a questo punto e’ se posso fare qualche azione come singolo condomino nei casi 2 e 3 per evitare di far pagare a mia madre una cifra abnorme rispetto ai consumi reali visto che sussistono le condizioni previste dalla Suprema Corte (“nel condominio le spese relative al consumo dell’acqua devono essere ripartite in base all’effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche”).

        • Avv. Matteo Mami

          1 Marzo 2016 17:42 · Rispondi

          Si informi innanzitutto su cosa prevede il regolamento sul punto.
          Molte volte è allegato all’atto di acquisto dell’immobile.
          Il condomino (Sua madre) – non un terzo estraneo al condominio – deve presentare richiesta scritta all’amministratore.
          Le richieste avanzate da parte di terzi possono essere non prese in considerazione dall’amministratore.
          Se l’amministratore non adempie Le consiglio di rivolgersi ad un legale

  • Piero

    28 Febbraio 2016 12:50 · Rispondi

    Buongiorno. Vorrei chiederle se per decidere su come ripartire la spesa acqua in un condominio può essere sufficiente la maggioranza dei millesimi , in assemblea, in seconda convocazione. Vorremmo mettere in parti uguali le voci sulla bolletta ” quota fissa e oneri di perequazione ” istituendo un minimo consumo per ogni unità abitativa e di negozio di 10 metri cubi. Grazie. cordiali saluti

    • Avv. Matteo Mami

      29 Febbraio 2016 9:39 · Rispondi

      Buongiorno,
      la modifica della disciplina legale dei criteri di ripartizione delle spese è legittima se approvata all’unanimità (cfr. Cass. sez. II. 17.1.2003 n. 641; Cass. ord. n. 22824 del 7.10.2013).
      Vi è da segnalare, tuttavia, che sempre la Corte di Cassazione con la sentenza 10895 del 16 maggio 2014 ha dichiarato che l’installazione dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua in ogni singola unità immobiliare può essere deliberata con la maggioranza semplice dall’assemblea di condominio, anche se la ripartizione del servizio è disciplinata diversamente dal regolamento contrattuale.

  • EVA LACCHETTI

    25 Febbraio 2016 15:21 · Rispondi

    Ho seguito lo scambio di e-mail con MARCOROSSI perché anch’io mi trovo nella stessa situazione di regolamento condominiale. Per di più devo pagare per un piccolo giardino che non viene irrigato dall’acqua proveniente dal contatore condominiale ma viene bagnato solo dalla pioggia.
    Devo pagare anch’io come MARCOROSSI o c’è un escamotage?

    • Avv. Matteo Mami

      25 Febbraio 2016 15:39 · Rispondi

      Qual è il motivo per il quale non viene irrigato?
      Impianto guasto? Chieda la riparazione e se non provvedono chieda la restituzione di quanto versato per il servizio non usufruito

      • EVA LACCHETTI

        25 Febbraio 2016 18:50 · Rispondi

        No, nessun impianto guasto. L’impianto non c’è e a me va bene così perché non mi interessa che sia un po’ secco, tanto si tratta di 10 mq che non utilizzo perché non vi accedo direttamente dal mio appartamento. Quindi non sono convinta che io debba pagare circa 100 Euro all’anno per una quota d’acqua che in pratica non mi viene fornita. Tutti i condomini, tranne uno, sono d’accordo nel modificare il regolamento dicendo che pagherei solo il consumo d’acqua nel caso lo allacciassi a mie spese al contatore condominiale accertando il consumo con un conta-litri . Cosa posso fare visto che non c’è l’unanimità?

        • Avv. Matteo Mami

          26 Febbraio 2016 9:40 · Rispondi

          Quindi nel suo caso non si tratta di una questione inerente la corretta ripartizione delle spese condominiali, bensì del fatto che lei sta pagando per un servizio che non le viene erogato.
          Non serve nessuna maggioranza e delibera.
          Deve scrivere all’amministratore comunicando e denunciando la mancata erogazione del servizio di irrigazione del giardino e che pertanto non provvederà a pagare per lo stesso finché questo non verrà effettuato, nonché intimare la restituzione di quanto ingiustamente versato fino ad ora.
          Le consiglio di rivolgersi ad un legale che la assisterà per il meglio.

          • Eva Lacchetti

            26 Febbraio 2016 15:35 ·

            Non mi interessa che il giardino sia irrigato anche perché il regolamento condominiale non prevede che lo sia ma solo che io paghi una quota indipendentemente che lo sia o no, mi interessa non pagare nulla. Visto che il regolamento dice che mi spetta di pagare una quota (senza specificare che il condominio verifichi che il giardino sia irrigato) devo pagare in ogni caso? Ma non basta la maggioranza per abolire questa norma se io rinuncio in ogni caso ad irrigare questo giardino? O un condomino contrario può impugnare la delibera?

          • Avv. Matteo Mami

            29 Febbraio 2016 9:28 ·

            Buongiorno,
            ho già risposto sopra.
            Per ogni chiarimento Le consiglio di rivolgersi ad un legale.

  • MARCOROSSI

    24 Febbraio 2016 20:41 · Rispondi

    Il regolamento del condominio in cui vivo prevede che l’acqua sia pagata in base al numero di persone di ciascun appartamento e che “Per quanto concerne il consumo d’acqua relativo ai giardini di uso esclusivo verrà addebitato ai proprietari dei medesimi il consumo relativo a due persone”
    Io ho un giardino di 50 mq in uso esclusivo ma, come scritto nel contratto, NON NE SONO PROPRIETARIO. Siccome ho ritenuto esagerato il computo di due persone, ho installato un contatore dal quale ho misurato che il consumo effettivo è di 20 Euro contro i 200 Euro se calcolati con il criterio delle “due persone”.
    Tutti i condomini tranne uno sono d’accordo nel computarmi 20 Euro.
    La decisione può essere presa a maggioranza o deve essere unanime?
    Posso in alternativa pretendere che a pagare sia la proprietà del giardino che ho in uso esclusivo, cioè tutti i condomini?

    • Avv. Matteo Mami

      25 Febbraio 2016 11:15 · Rispondi

      Buongiorno,
      la modifica ai criteri di ripartizione delle spese è legittima se approvata all’unanimità (cfr. Cass. sez. II. 17.1.2003 n. 641; Cass. ord. n. 22824 del 7.10.2013).
      Pertanto, se il regolamento condominiale del suo condominio è stato approvato all’unanimità o comunque predisposto dall’originario costruttore, legittimamente può modificare il criterio legale (previsto secondo millesimi) di ripartizione delle spese dell’acqua.
      A sua volta per modificare il criterio di ripartizione occorre l’unanimità.
      Vi è da segnalare, tuttavia, che sempre la Corte di cassazione con la sentenza 10895 del 16 maggio 2014 ha dichiarato che l’installazione dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua in ogni singola unità immobiliare può essere deliberata dall’assemblea di condominio, anche se la ripartizione del servizio è disciplinata diversamente dal regolamento contrattuale.

      • marcorossi

        25 Febbraio 2016 12:07 · Rispondi

        Mi dia una risposta anche all’ultimo quesito.
        Visto che, pur avendo il giardino in uso esclusivo, non ne sono proprietario e il regolamento condominiale recita ““Per quanto concerne il consumo d’acqua relativo AI GIARDINI DI USO ESCLUSIVO VERRÀ ADDEBITATO AI PROPRIETARI dei medesimi il consumo relativo a due persone” posso sostenere che le due quote vanno addebitate, non a me che ne ho solo l’uso esclusivo, ma ai proprietari, cioè ai condomini?

        • Avv. Matteo Mami

          25 Febbraio 2016 12:21 · Rispondi

          Ritengo sia una lettura forzata anche se effettivamente la norma regolamentare è mal posta.
          Ovviamente le spese dell’acqua sono a carico di chi utilizza il giardino.

        • MARCOROSSI

          25 Febbraio 2016 12:59 · Rispondi

          Ma tecnicamente è sostenibile?
          Infatti concordo con lei che “la norma regolamentare è mal posta” ma non solo nell’attribuire ai proprietari il pagamento della quota (che mi favorirebbe) ma anche nel fatto che non tiene conto della superficie del giardino (nel mio caso 50 mq). Se avessi un giardino di 2×5=10 mq verrei a pagare 200 contro un consumo effettivo di 4 Euro.
          Tenga presente che non è che io non voglia pagare niente in più per il giardino; vorrei solo pagare quello che consumo oltre la quota che pago per le persone del mio appartamento.

          • Avv. Matteo Mami

            25 Febbraio 2016 13:04 ·

            Non è sostenibile.
            Mi spiace.
            Sono cose da controllare prima dell’acquisto/locazione dell’immobile.

  • Dario

    29 Gennaio 2016 20:01 · Rispondi

    Le spese con la tariffa base di un condominio vengono ripartite in base ai metri cubi effettivamente consumati da ciascun condomine.
    Le spese coi metri cubi in eccedenza vanno anche esse ripartite in base ai metri cubi consumati da ciascun condomine in maniera proporzionale o deve pagare soltanto il condomine che ha consumato di piu?
    la ringrazio

    • Avv. Matteo Mami

      1 Febbraio 2016 9:50 · Rispondi

      Buongiorno!
      Sempre in base ai metri cubi consumati

  • Procolo D'Agostino

    12 Gennaio 2016 19:58 · Rispondi

    Sono socio di una società cooperativa a mutualità prevalente e senza scopo di lucro istituita circa 50 anni fa per realizzare una lottizzazione di ville monofamiliari che ciascuno di circa 800 soci ha realizzato in proprio. Le opere di urbanizzazione primaria sono state completate ma il comune di residenza non ha ancora voluto prenderle in carico perchè pretende che vengano completate le opere di urbanizzazione secondaria. L’approvvigionamento e la distribuzione dell’acqua potabile viene gestito dagli amministratori della cooperativa che utilizza l’acqua prodotta in proprio,estraendola da un certo numero di pozzi artesiani e convogliandola a mezzo di condutture interrate in diversi grandi serbatoi di accumulo dislocati e costruiti in zone alte, dove viene eseguito opportuno trattamento di potabilizazione e dalle quali per caduta vengono convogliare tramite condotte e indirizzate alle varie abitazioni tutte munite di regolari contatori che ne misurano i relativi consumi singoli.
    Dalla data di inizio della fornitura e distribuzione dell’acqua alle singole utenze furono stabilite con regolamento approvato dall’assemblea dei soci le modalità di pagamento dei consumi il cui costo totale annuale veniva distribuito fra i soci in base ad un tariffario leggermente differenziato nei costi in base a fasce di consumo e applicato fino alla fine del 2014 come di seguito elencato:
    da mc 0,00 a mc 400 = mc 400,00 x € 0,47 = € 188,00
    da mc 400,00 a mc 800 = ” 400,00 x ” 0,63 = ” 252,00
    nolo contatore annuale 1,00 x ” 22,00 = ” 22,00
    ———–
    totale € 462,00 annuale
    ========
    Per l’anno 2015 il nuovo consiglio di amministrazione ha deliberato a maggioranza relativa senza sottopporre all’approvazione dei soci con apposita riunione assembleare una sostanziale variazione dei costi di approvvigionamento di acqua potabile ai soci stabilendo un nuovo tariffario come di seguito elencato:
    Abolizione di nolo contatore e imposizione unica di € 60,00 per recupero perdite di esercizio anno 2014 = € 60,00
    mc 240 x € 0,4268 = ” 102,43
    mc 80 x ” 0,5670 = ” 45,32
    mc 80 x ” 1,1550 = ” 92,40
    mc 40 x ” 1,9360 = ” 77,44
    mc 260 x ” 3,0250 = ” 786,50
    mc 100 x ” 3,0731 = ” 207,31
    _________
    TOTALE € 1.371,40
    =======
    A parità di consumi fra il 2014 ed il 2015 si avrà un aumento del 296,84%
    € 1371,40: 462,00 = 296,84% con un costo medio al mc di € 1371,40:800 = € 1,714 al mc,rispetto a € 462,00:800 = € 0,5775 al mc.
    Tutto ciò considerato chiedo cortesemente come è ammissibile e lecito che un consiglio di amministrazione di una società cooperativa a mutualità prevalente e senza scopo di lucro possa avere deliberato a maggioranza relativa di un aumento cosi rilevante senza richiedere il consenso dell’assemblea straordinaria dei soci giustificando che le tariffe applicate sono di gran lunga inferiori a quelle applicate dal comune di appartenenza della lottizzazione.Faccio notare che il bilancio del 2014 si è chiuso con un disavanzo del capitolo fornitura acqua di circa 70.000 euro che per mille utenze corrisponde a circa 70 euro ad utenza.E’ possibile obbligare gli amministratori a rivedere le deliberazione appovovata a suo tempo e obbligarli a ripartire i costi annuali effettivi applicando la legge sul condominio che nel caso di stabili serviti con unico allaccio obbliga gli amministattori a ripartire il costo totale in parti unitarie uguali applicabile al consumo rilevato dai contatori.
    Resto in fiduciosa attesa di conoscere in alternativa una vostra cortese risoluzione.Ringrazio e porgo cordiali saluti.
    I soci della cooperativa .

  • Vecchio

    2 Gennaio 2016 11:29 · Rispondi

    L’amministratore fà pagare l’acqua i parti uguali appartamenti e local adducendo che è previsto nel regolamento contrattuale.
    Adesso mi chiedo allora i millesimi cosa servono? mi posso opporre e posso imporee l’istallazione dei contatorii per la misurazione
    Grazie

    • Avv. Matteo Mami

      13 Gennaio 2016 14:26 · Rispondi

      Buongiorno,
      purtroppo il regolamento contrattuale è vincolante per i condomini.
      Le consiglio di proporre in assemblea l’installazione di contatori in ciascuna unità abitativa con adozione della modalità di ripartizione secondo l’effettivo consumo di acqua trattandosi della modalità di ripartizione più equa ed ormai adottata nella maggior parte dei condomini.
      Cordiali saluti.

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