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La prova del contenuto della raccomandata spetta al mittente o al destinatario? Sul punto Cassazione civile, Sez. VI, 03 Ottobre 2018, n. 24149.

Raccomandata, prova del suo contenuto e interruzione della prescrizione

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La prova del contenuto della raccomandata spetta al mittente o al destinatario?

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con una sentenza della Sesta Sezione Civile del 03 Ottobre 2018, n. 24149.

La prova del contenuto della raccomandata può essere molto importante in materia di messa in mora ed interruzione della prescrizione.

Supponiamo di aver inviato ad un nostro debitore una raccomandata con ricevuta di ritorno richiedendo e sollecitando il pagamento del dovuto.

In seguito, poiché il debitore non provvedeva al pagamento, ci vedevamo costretti ad agire in giudizio per ottenere la relativa condanna.

Il debitore si costituiva in giudizio ed eccepiva la prescrizione del diritto di credito, in quanto questa non era stata validamente interrotta.

In particolare, il debitore eccepiva che era inidonea a provare l’interruzione della prescrizione la produzione in giudizio della copia della cartolina di ritorno della raccomandata e della missiva contenente la richiesta stragiudiziale del pagamento delle somme rivendicate.

Ciò, in quanto, le predette produzioni non provavano il fatto che fosse stata spedita una raccomandata con quel contenuto.

Secondo il debitore, infatti, la prova della consegna della raccomandata non è sufficiente a provare anche il contenuto della raccomandata medesima.

Tuttavia, secondo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione una simile eccezione è priva di fondamento, in quanto in tema di interruzione della prescrizione vige il principio di presunzione di coincidenza di contenuto tra l’atto prodotto dalla parte e quello ricevuto dalla controparte a mezzo raccomandata, salva la prova da parte del destinatario del contenuto diverso di quanto ricevuto.

Così si era già pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 10630 del 22/05/2015 secondo cui: “Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all’avviso di ricevimento della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto

Il predetto principio veniva anche confermato dalla Suprema Corte con le sentenze conformi n. 23920/2013 e n. 15762/2013.

Il contenuto della lettera raccomandata inviata si presume dunque uguale alla copia prodotta in giudizio, a meno che il destinatario riesca a provare di aver ricevuto una missiva da un contenuto diverso o una busta priva di contenuto.

L’onere della prova grava dunque sul destinatario della raccomandata.

In ogni caso,  al fine di evitare contestazioni ed eccezioni, soprattutto per le comunicazioni importanti quali lettere di messa in mora, denuncia di vizi, ecc., è opportuno inviare la corrispondenza unicamente mediante piego raccomandato (foglio piegato) senza busta.

Leggi la sentenza

 


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