2013
Patrocinio a spese dello Stato: irrilevanza delle variazioni di reddito intervenute successivamente alla definizione del procedimento.
Avv. Matteo Mami / 0 Commenti /Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza 19.04.2013 n. 18195
Il Tribunale di Genova revocava un provvedimento di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, per il sopraggiunto sforamento del tetto reddituale compatibile con il godimento del beneficio.
Il provvedimento di revoca faceva riferimento a redditi maturati nel corso dell’anno 2010, tuttavia il procedimento veniva definito con sentenza passata in giudicato del 08.03.2013, pertanto sorge il quesito in ordine alla rilevanza delle variazioni reddituali intervenute nell’anno 2010.
L’art. 79 comma 1 lett d) del D.P.R. n. 115/2002 pone a carico dell’istante l’obbligo “di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente“.
Devono essere comunicate le variazioni di reddito che sono rilevanti ai fini del superamento dei limiti previsti per l’ammissione al beneficio, ed entro trenta giorni dalla scadenza di un anno dalla data di presentazione dell’istanza, o dalla precedente comunicazione di variazione.
E’ pertanto previsto un sistema di comunicazioni che consenta all’autorità procedente di conoscere le condizioni economiche del soggetto ammesso al patrocinio, così da assicurare che il godimento del beneficio sia realmente legittimo.
Tale meccanismo cessa nel momento in cui il procedimento è definito.
La Suprema Corte precisa che non assumono rilevanza le modifiche di reddito successive alla definizione del procedimento, coincidente con l’irrevocabilità del provvedimento che lo conclude, e che, tuttavia, assumono rilevanza le variazioni avvenute nel corso dell’anno e fino a tale ultima data.
La Corte, pertanto, annulla il provvedimento e rinvia al Tribunale di Genova che dovrà accertare se nel periodo dal 01.01.2010 al 08.03.2010 la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato abbia percepito redditi incompatibili con il godimento del beneficio, prendendo in considerazione il reddito lordo, senza tener conto di detrazioni o deduzioni previste dal legislatore, ed anche i redditi non assoggettabili ad imposta, ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell’istante.
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