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Ordine protezione abusi familiari: non è ammissibile la richiesta avanzata in sede di ricorso per separazione personale dei coniugi

Ordine protezione abusi familiari e ricorso per separazione

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Ordine protezione abusi familiari: non è ammissibile la richiesta avanzata in sede di ricorso per separazione personale dei coniugi.

I provvedimenti di protezione possono essere adottati dal giudice della separazione o del divorzio, ma all’udienza di comparizione dei coniugi con la forma dei provvedimenti temporanei ed urgenti.

L’ordine protezione abusi familiari è previsto dall’articolo 342-bis del codice civile, il quale stabilisce che, nei casi in cui dalla condotta del coniuge o di altro convivente derivi un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice può adottare su istanza di parte uno dei provvedimenti previsti dal successivo articolo 342-ter.

Tuttavia, tale domanda di protezione non è possibile richiederla nel ricorso per separazione personale dei coniugi.

Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Mantova con il recente provvedimento del 24 dicembre 2018.

La predetta decisione deriva dell’interpretazione letterale e sistematica degli artt. 8 della l. n. 154/2001, 342 bis e ter c.c. e 736 bis c.p.c.

L’ art. 736 bis c.p.c. prevede che “Nei casi di cui all’art. 342 bis del codice civile l’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio, in composizione monocratica“.

Tuttavia, l’art. 8 l. n. 154/2001 prevede che “Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei cui confronti del quale è stata proposta domanda di separazione ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l’udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall’articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell’articolo 342-ter del codice civile.”

Il secondo comma dell’art. 8 prevede che “L’ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l’ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall’articolo 708 del codice di procedura civile e dall’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Per quanto sopra, l’istanza di protezione abusi familiari, fino all’udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione o in quella di divorzio, deve essere presentata al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio, in composizione monocratica.

Dall’udienza di comparizione dei coniugi, nella procedura di separazione o divorzio, non è più possibile proporre ricorre ex art. 736 bis c.p.c. e i provvedimenti previsti dall’art. 342-ter c.c. (ordine protezione abusi familiari) sono adottati dal Presidente del Tribunale con i provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall’articolo 708 del codice di procedura civile e dall’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

 


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