2013
Omesso versamento assegno mantenimento stabilito in sede di divorzio in favore del coniuge e/o dei figli, nonché dell’assegno disposto in favore dei figli in caso di separazione dei coniugi, è punito con la sanzione di cui all’art. 570 comma I c.p. ed il reato è procedibile d’ufficio.
Avv. Matteo Mami / 0 Comments /Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 31.05.2013 n. 23866
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “il generico rinvio, quoad poenam all’art. 570 c.p. effettuato dall’art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall’art. 21 legge 6 marzo 1987 n. 74, deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo della disposizione codicistica“.
La Corte motiva tale decisione sulla scorta del fatto che l’art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970 n. 898 delinea una fattispecie di reato, nella parte precettiva, del tutto autonoma rispetto all’art. 570 c.p. e che il richiamo alla predetta disposizione è limitato soltanto alla pena.
Pertanto, in mancanza di sicuri elementi testuali orientativi scaturenti dal testo legislativo, siffatto rinvio deve intendersi riferito, in sintonia con il rapporto di proporzione e con il criterio di stretta necessità della sanzione penale, al primo comma dell’art. 570 c.p., che costituisce l’opzione più favorevole per l’imputato.
Non vi è dunque alcuna necessità di ricorrere ad argomenti “contenutistici” o di “affinità sostanziale” o di “contiguità repressiva”, che potrebbero rischiare di condurre ad una interpretazione analogica esorbitante rispetto al testo legislativo ed in malam partem, nonché in violazione dei principi di tassatività e determinatezza vigenti in materia penale.
Ad ogni buon conto, la Corte ha modo di precisare che anche dalla mancanza d’identità contenutistica tra la fattispecie penale prevista dal codice e quella prevista dalla legge di riforma del divorzio (a cui fa rinvio la legge n. 54 del 2006 in tema di obblighi economici del coniuge separato), deriva l’impossibilità di ritenere che il rinvio quoad poenam dall’art. 12-sexies legge n. 898 del 1970, possa riferirsi al comma secondo dell’art. 570 c.p.
Infatti, l’art. 570 comma II c.p. punisce con la pena congiunta chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro […] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per colpa“. La condotta sanzionata presuppone uno stato di bisogno: infatti l’omessa assistenza deve avere l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono lo stretto necessario per la sopravvivenza, a prescindere dalle condizioni sociali, reddituali, o di vita pregressa degli aventi diritto, e pertanto non si identificano con l’assegno di mantenimento.
L’obbligo di mantenimento ha una portata ben più ampia, giacché comprende tutto quanto sia richiesto per un tenore di vita adeguato alla posizione economica-sociale dei coniugi e dei figli e prescinde dallo stato di bisogno.
Pertanto, il ricollegare il richiamo effettuato dall’art. 12-sexies legge n. 898 del 1970 alla pena prevista dall’art. 570 comma II c.p., finirebbe, senza apprezzabile ragione, con il parificare la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza al mero omesso pagamento dell’assegno di divorzio, e dell’assegno disposto in favore dei figli in caso di separazione dei coniugi, dando luogo ad identico trattamento sanzionatorio per condotte del tutto eterogenee e di evidente disparità di gravità.
Inoltre, da sottolineare che, tale conclusione non comporta alcuna sostanziale attenuazione della tutela repressiva, posto che, essendo rimessa al giudice la scelta della pena da infliggere in concreto, i casi gravi possono essere puniti con la pena detentiva.
In ultimo la Corte, a prescindere dall’irrilevanza della questione nel procedimento in oggetto, ha ribadito che per il delitto previsto dall’art. 12-sexies legge n. 898 del 1970 si procede d’ufficio, in quanto il rinvio che ha voluto il legislatore si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio, e non anche all’art. 570 commma III c.p. che prevede la procedibilità a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal numero uno e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero due del precedente comma.
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