2015
Guida stato di ebbrezza alcolica con sinistro stradale : comparazione tra aggravanti e attenuanti
Avv. Matteo Mami / 1 Comments /In caso di guida stato di ebbrezza alcolica con sinistro stradale, ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è possibile procedere alla comparazione con le circostanze attenuanti riconosciute al conducente?
Posso evitare il raddoppio della sospensione della patente o la revoca della stessa?
La recente giurisprudenza si è pronunciata in materia di guida stato di ebbrezza alcolica con sinistro stradale e sulla possibilità di comparazione e bilanciamento fra le attenuanti generiche concesse al conducente con le aggravanti del raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida (nell’ipotesi lett. b) art. 186 comma 2 C.D.S. con tasso alcolemico rilevato da 0,80 fino a 1,5 g/l) o della revoca della patente di guida (nell’ipotesi lett. c) art. 186 comma 2 C.D.S. con tasso alcolemico rilevato superiore a 1,5 g/l).
La sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, 11-07-2013, n. 38141 ha stabilito che nell’ipotesi di guida stato di ebbrezza alcolica con sinistro stradale, quindi nella forma aggravata di cui al comma 2-bis art. 186 C.D.S., il raddoppio delle sanzioni rispetto a quelle previste per l’ipotesi base riguarda anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e che, inoltre, ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non si procede alla comparazione con le circostanze attenuanti riconosciute al conducente.
Tale principio si fonda sul fatto che le regole dettate dall’art. 69 c.p., comma 3 – che prevede l’obbligatorio giudizio di comparazione delle circostanze non omogenee – sono però destinate a regolare la determinazione della pena e non quella della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che ha carattere autonomo e la cui misura non è legata alle vicende della pena inflitta (v. in tal senso Sez. 4^, 23 marzo 1981, n. 6307, Lillà, rv.149544).
La natura e la tecnica delle sanzioni amministrative accessorie rimangono, infatti, estranee al sistema penale (v. Sezioni unite, 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio, rv. 210892).
Sulla scorta di tale principio, la Cassazione Penale, Sez. IV, con sentenze 06-02-2015, n. 7821 e 20-03-2014, n. 17679 ha stabilito che nell’ipotesi di guida stato di ebbrezza alcolica con sinistro stradale, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per tale ipotesi aggravata, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’indicata aggravante.
Per quanto sopra, nel caso in cui il giudice ritenga il conducente responsabile del reato di guida stato di ebbrezza alcolica con sinistro stradale, cioè con l’aggravante di aver provocato un incidente, anche nel caso in cui disponga la concessione delle attenuanti generiche, dovrà disporre la revoca della patente di guida se il tasso alcolemico accertato era superiore a 1,5 g/l, oppure il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida se il tasso alcolemico riscontato era tra 0,8 e 1,5 g/l.
Comments 1
FABIO
4 Gennaio 2016 18:29 ·GRAZIE MILLE PER L INFORMAZIONE SE NE AVESSI BISOGNO TI CHIAMO SUBITO CIAO
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