2014
Divorzio senza prima ottenere la separazione. Un caso a Parma.
Avv. Matteo Mami / 0 Comments /Una coppia di coniugi, lui di cittadinanza italiana e lei spagnola, ha ottenuto dal Tribunale di Parma, con sentenza 09 giugno 2014 n. 599, il divorzio senza che in precedenza venisse richiesta dagli stessi la separazione.
Gli sposi avevano contratto matrimonio in Italia nel 2009, e successivamente, con scrittura privata, avevano concordemente designato la legge spagnola, quale legge applicabile al rapporto, in applicazione del Regolamento UE n. 1259/2010.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda di divorzio presentata dai coniugi, previo accertamento delle seguenti circostanze:
- la validità formale dell’accordo sulla legge applicabile al rapporto matrimoniale riconoscendone la conformità ai requisiti previsti dall’art. 7 del citato Regolamento; in particolare ritenendo la sufficienza della scrittura privata, non essendo richiesta la forma dell’atto pubblico;
- la sussistenza del requisito prescritto dall’art. 5, comma 1 lett. c) del Regolamento, che prevede che la legge designata dalle parti per la disciplina del rapporto corrisponda alla legge dello Stato di cui una delle parti abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; infatti la moglie è cittadina spagnola;
- l’applicabilità degli artt. 81 e 88 del codice civile spagnolo in forza dei quali è consentito ai coniugi chiedere direttamente il divorzio senza necessità di una previa separazione, una volta decorsi tre mesi dalla data di celebrazione del matrimonio, indipendentemente dai motivi a base della domanda;
- la compatibilità della normativa straniera con l’ordine pubblico dell’ordinamento giuridico italiano, secondo il quale risulta necessario, ma anche sufficiente, ai fini della pronuncia di divorzio, che venga accertato l’irreparabile venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi (Cass. n. 16978/06 e Cass. n. 10378/04);
- l’acclarato e definitivo venir meno fra le parti della loro iniziale comunione materiale e spirituale.
La sentenza in esame rappresenta una delle prime applicazioni in Italia (tra le altre, Trib. Udine 26.8.2013; Trib. Milano 11.12.2012 e Trib. Treviso 18.12.2012) della disciplina contenuta nel Regolamento UE n. 1259/2010.
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