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Dieta vegana figli: le scelte di maggior interesse per i figli devono essere prese di comune accordo dai genitori. Ma in caso di disaccordo chi decide? E deve essere preferita la dieta vegana o tradizionale?

Dieta vegana figli: se i genitori sono in disaccordo chi decide?

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Dieta vegana figli: le scelte di maggior interesse per i figli devono essere prese di comune accordo dai genitori. Ma in caso di disaccordo chi decide? Deve essere preferita la dieta vegana o tradizionale?

Il caso nasce da una coppia di genitori in disaccordo in merito alla scelta per i figli tra una dieta vegana / vegetariana  o una dieta che non preveda alcuna limitazione.

La madre dichiaratasi vegetariana chiedeva che venisse disposto che la minore seguisse tale regime nella scuola frequentata, esponendo a sostegno di tale richiesta le ottime condizioni di salute della figlia attestate da certificati, la propria convinzione etica, e la presunta minore salubrità di alimenti di origine animale di incerta provenienza.

Di contrario avviso il padre che sosteneva la potenziale nocività di un regime vegano o vegetariano, evidenziando il ridotto sviluppo della figlia.

La normativa.

L’art. 337-ter c.c. stabilisce che in regime di affidamento condiviso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative ad istruzione, educazione, salute e alla scelta della residenza abituale devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

La decisione relativa al regime alimentare del figlio minore deve indubbiamente essere considerata di maggiore interesse, inerendo la salute del figlio.

Il Giudice come deve decidere?

Deve preferire una dieta con restrizioni, come la dieta vegana o vegetariana, oppure senza restrizioni?

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 07 ottobre 2016, si è pronunciato affermando che in primo luogo devono essere valutati eventuali ragioni di carattere medico che possano imporre particolari restrizioni alimentari, dovendo in assenza di tali specifiche limitazioni applicare parametri di normalità statistica.

A prescindere, infatti, dalle specifiche convinzioni di ognuno, qualora debbano essere compiute scelte che superino il disaccordo tra i  genitori, occorre riferirsi alle condotte normalmente tenute dai genitori nella generalità dei casi per la cura e l’educazione dei figli.

Il regime alimentare normalmente seguito nelle scuole è quello che prevede l’introduzione nella dieta di qualunque alimento senza restrizioni. Ciò fa presumete che le strutture a ciò deputate (Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione) abbiano ritenuto che ciò garantisca la corretta crescita dei minori.

Il Tribunale di Roma decideva, pertanto, per un regime alimentare per il minore privo di restrizioni.

 

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