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Decreto ingiuntivo, opposizione, incompetenza, fallimento dell’opponente, conseguenze

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Decreto ingiuntivo: cosa succede in caso di opposizione a decreto ingiuntivo e di fallimento in corso di causa dell’opponente?

In caso di sopravvenienza del fallimento del debitore opponente nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, questo diviene privo di efficacia e la domanda diventa improcedibile.

Così si è pronunciato il Tribunale di Taranto con sentenza del 28 Marzo 2018.

Il decreto ingiuntivo emesso, infatti, non essendo opponibile al  fallimento, in quanto non equiparabile alla sentenza di cui all’art 95, terzo comma, l.f, obbliga il creditore a domandare l’insinuazione al passivo.

Infatti “Nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di “sentenza impugnabile”, esplicitamente richiesta dall’art. 95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell’inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d’ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della “par condicio creditorum” (Cass. Sez. I, Sentenza n. 21565 del 13/08/2008)

Il Tribunale di Taranto ha altre sì ricordato che in caso di decreto ingiuntivo emesso da giudice territorialmente incompetente,   il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare sia l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest’ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile , sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584)

Una pronuncia di tal genere deve rivestire la forma della sentenza, in quanto “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell’opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell’ordinanza, di cui all’art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall’art. 46 l. 18 giugno 2009 n. 69” (Cass civ sez VI, sent. n.1454/2012)

Leggi il testo integrale del provvedimento

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