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Convivenza di fatto e diritto di abitazione in caso di decesso

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Nell’ambito della convivenza di fatto, in caso di decesso del convivente, il diritto di abitazione spettante al convivente superstite ha natura obbligatoria e non reale.

Convivenza di fatto e diritto di abitazione del convivente superstite.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 463 del 04.11.2019.

Vi è da ricordare che la legge n. 76/2016 (nota come legge Cirinnà) ha disciplinato le unioni civili (tra omosessuali) e le convivenze di fatto, omo o etero sessuali.

In particolare, secondo l’art. 1 comma 36, si ha convivenza di fatto quando due persone maggiorenni sono «unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile».

L’articolo 1, comma 42, prevede che in caso di decesso del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa:

per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni e, comunque, non oltre i cinque anni;

per un periodo non inferiore a tre anni, qualora nella casa in questione coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite.

Secondo l’Agenzia non si tratta del diritto reale di abitazione previsto dall’articolo 1022 del Codice civile, né del diritto di abitazione spettante al coniuge (o all’unito civile) superstite dell’articolo 540 del Codice civile, ma, appunto, di una posizione giuridica di natura obbligatoria.

L’Agenzia si richiama anche ad un precedente della Corte di Cassazione (sentenza 10377/2017), secondo cui la convivenza di fatto determina, sulla casa di abitazione ove si svolge, un potere di fatto definibile come detenzione qualificata «riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall’ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell’immobile all’uso abitativo dei conviventi».

La natura reale del diritto è caratterizzata dall’assolutezza (il titolare può fare valere il proprio diritto nei confronti di tutti) e dal diritto di seguito (il titolare potrà perseguire il diritto nei confronti di qualsiasi soggetto, perché il diritto è sempre collegato al bene e non al soggetto).

Il diritto avente natura obbligatoria, invece, può essere fatto valere unicamente nei confronti del soggetto obbligato.

La tutela del coniuge superstite è dunque certamente maggiore rispetto a quella del convivente di fatto superstite.

#AvvocatoMatteoMami #studiolegale #Piacenza #Separazione #Divorzio

 


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