2018
Contatori: contestazione consumi e onere della prova
Avv. Matteo Mami / 0 Commenti /Nei contratti di somministrazione di utenze (energia elettrica, gas, ecc.), in caso di contestazione dei consumi rilevati mediante contatori, come viene ripartito l’onere della prova tra cliente e fornitore?
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (fornitore) l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore (utente) deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Così si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con ordinanza 21 marzo 2018 n. 07045, richiamando il precedente Cass. n. 23699/2016.
Pertanto, se l’utente contesta i consumi rilevati dal contatore, spetterà al fornitore dell’utenza provare il corretto funzionamento dello stesso.
Se il fornitore prova il corretto funzionamento del contatore, l’utente dovrà provare di aver diligentemente vigilato sul contatore e che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo.
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