2018
Assegnazione casa coniugale: cosa succede in caso di pignoramento?
Avv. Matteo Mami / 0 Comments /Il provvedimento di assegnazione della casa familiare trascritto prima del pignoramento non è opponibile alla procedura esecutiva della quale sia parte un creditore munito di ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 7776/2016 e recentemente il Tribunale di Bari con provvedimento del 24.04.2018.
Ma cosa significa?
Supponiamo che in sede di separazione a Tizia ed ai figli venga assegnata la casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, gravata da mutuo e da relativa ipoteca a garanzia.
Il provvedimento venga trascritto nei pubblici registri immobiliari.
Successivamente il marito smetta di pagare il mutuo e la banca proceda a pignorare l’immobile ed a chiederne la vendita forzata.
L’acquirente dell’immobile ha il diritto di chiedere la liberazione dell’immobile a Tizia anche se questa aveva ottenuto e trascritto il provvedimento di assegnazione casa coniugale prima del pignoramento?
La risposta è sì.
Il diritto di Tizia ad abitare nell’immobile soccombe rispetto al diritto del creditore munito di ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione casa coniugale.
Questo perché l’art. 155 quater codice civile prevede che “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643” (tale articolo è stato abrogato dall’art. 106, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ed il contenuto del primo comma trasposto nell’attuale art. 337 sexies c.c.).
L’opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione casa coniugale, pertanto, è disciplinato dalle regole sull’anteriorità della trascrizione.
Ne deriva che il provvedimento di assegnazione casa coniugale trascritto dopo l’iscrizione di ipoteca sul medesimo immobile non può essere opponibile alla procedura esecutiva promossa, o nella quale comunque è parte, il creditore ipotecario.
Quanto detto vale per i provvedimenti di assegnazione della casa familiare pronunciati in sede di separazione, divorzio, nullità di matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
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