2018
Art 131 bis cp: i requisiti dell’opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto
Avv. Matteo Mami / 0 Commenti /Art 131 bis cp: nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la persona offesa è tenuta ad indicare, a pena di inammissibilità, le indagini suppletive e i relativi mezzi di prova?
Differenze con l’atto di opposizione all’archiviazione per infondatezza della notizia di reato
Il caso.
Il Pubblico Ministero richiedeva l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto notizia di reato (tentato furto), ai sensi dell’art 131 bis cp.
La persona offesa presentava opposizione alla richiesta di archiviazione.
Il G.i.p. del Tribunale di Latina, senza fissare udienza nel contraddittorio delle parti, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalla persona offesa e pronunciava decreto di archiviazione ai sensi dell’art 131 bis cp per particolare tenuità del fatto.
La persona offesa ricorreva in Cassazione per l’annullamento del provvedimento, denunciando l’inosservanza delle norme processuali per violazione dell’art. 411, comma 1 e comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione agli art. 409, 410 e 127 cod. proc. pen.
La persona offesa, in particolare, lamentava che il Pubblico Ministero aveva fondato la richiesta di archiviazione non già su ragioni inerenti la fondatezza della notizia di reato, che non era stata messa in discussione, bensì sulla non punibilità della condotta per la sussistenza dell’ipotesi della particolare tenuità del fatto di cui all’art 131 bis cp.
Il ricorrente faceva presente che erano state ampiamente enunciate nell’atto di opposizione presentato dalla persona offesa le ragioni del dissenso, in conformità a quanto previsto dall’art. 411, comma 1-bis, cp.
Veniva dedotto, infatti, che l’offesa recata al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice non poteva considerarsi di particolare tenuità in considerazione:
- delle modalità della condotta (elevato numero delle confezioni oggetto di tentato furto – ben 94), che non poteva considerarsi volta a sopperire ad un urgente bisogno,
- non esigua entità del danno (non inferiore a 233,06 euro) che sarebbe potuto derivarne dalla commissione del reato.
Ciò posto, il ricorrente lamentava che il G.i.p. aveva, ciononostante, dichiarata inammissibile l’opposizione senza fornire una motivazione in merito alle deduzioni della parte offesa e violando, con l’emissione del decreto senza fissazione di udienza e convocazione delle parti, il diritto al contraddittorio della persona offesa.
La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con sentenza n. 10402 del 07/03/2018, da ragione alla persona offesa, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato.
Osserva la Corte che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina mostra di non avere colto la differenza esistente tra la previsione dell’art. 410 cod. proc. pen. (opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato) e quella dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. (opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto).
La richiesta di archiviazione in entrambi i casi, se accolta, comporta la chiusura del procedimento.
Tuttavia, nel primo caso, perché manca il reato (la sostenibilità dell’accusa in giudizio), mentre, nel secondo caso, perché, pur in presenza del reato, ricorre una causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cp).
Come già affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8384 del 22/12/2015, dep. 2016), in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la persona offesa è tenuta ad indicare, a pena di inammissibilità, le “ragioni del dissenso” rispetto alla riconducibilità della condotta all’ipotesi di cui all’art 131 bis cp, e non necessariamente, come invece richiesto dall’art. 410, comma primo c.p.p. per l’opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, le indagini suppletive e i relativi mezzi di prova, stante la diversità tra le due ipotesi di archiviazione e le ragioni poste a sostegno delle stesse.
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ove la persona offesa indichi le ragioni del dissenso, il giudice non può decidere senza fissare l’udienza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 409, comma secondo, c.p.p., essendo ciò funzionale alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e all’esercizio del diritto di difesa, riconosciuto alla persona offesa dal reato dall’art. 411, comma 1 bis cod. proc. pen.
L’inosservanza dell’obbligo di fissazione dell’udienza determina la nullità dell’eventuale provvedimento adottato ai sensi dell’art. 411, comma 1, c.p.p.
Il giudice, dunque, può disporre l’archiviazione senza fissare l’udienza in camera di consiglio a condizione che argomenti in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’opposizione e, segnatamente, in merito all’omessa indicazione delle “ragioni del dissenso” della persona offesa rispetto alla riconducibilità del fatto all’ipotesi di cui all’art 131 bis cp.
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