2019
Affidamento e tempi di frequentazione tra genitori e figli
Avv. Matteo Mami / 0 Comments /In materia di affidamento dei figli, nell’interesse superiore del minore e nel rispetto del principio della bigenitorialità, devono essere assicurati tempi di frequentazione con i genitori idonei a garantire una salda relazione affettiva e una stabile consuetudine di vita con entrambi.
Tra i requisiti di idoneità genitoriale da valutare relativamente alla posizione del genitore collocatario rientra anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore.
Cass. Civ., sez. I, sentenza 8 aprile 2019 n. 9764.
Il caso riguardava una separazione tra coniugi ove il Tribunale decideva un affidamento condiviso della figlia minore (in tenera età) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, stabilendo che il padre potesse vederla e tenerla con sé a fine settimana alterni, ossia ogni quindici giorni.
La Corte di appello decideva sull’impugnazione proposta dal padre confermando le modalità di visita dello stesso.
Quest’ultimo, quindi, ricorreva in Cassazione impugnando il provvedimento nella parte in cui non venivano previsti tempi di permanenza infrasettimanali della figlia presso di sé, e, quindi, di frequentazione con la minore in misura tendenzialmente paritetica rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario (la madre), così da consentire, nella stabilita congrua assiduità dei rapporti, anche, l’esercizio della comune responsabilità genitoriale.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso, annullava la sentenza e rinviava alla Corte d’Appello in diversa composizione per una nuova decisione sulla scorta dei principi di diritto richiamati.
La Corte di Cassazione aveva già più volte affermato che nell’interesse superiore del minore, deve essere assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (ex multis: Cass. 23/09/2015 n. 18817; Cass. 22/05/2014 n. 11412).
La Cassazione richiama, inoltre, la pronuncia della Corte di Strasburgo che aveva già avuto modo di affermare che al fine di garantire in modo effettivo l’osservanza ed il rispetto della frequentazione tra genitore e figlio, secondo quanto previsto dall’art. 8 della Convenzione Edu, i singoli Stati non si devono limitare a controllare che i figli possano incontrare i propri genitori o avere contatti con loro, ma devono prevedere un insieme di misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettano di raggiungere questo risultato.
La Suprema Corte censura, altresì, la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui non vengono motivate, alla luce dei predetti principi, le ragioni che avrebbero indotto ad escludere una frequentazione infrasettimanale con il padre, e le ragioni di indegnità o di incapacità del padre di prendersi cura della figlia.
La Cassazione coglie anche l’occasione per ricordare che tra i requisiti di idoneità genitoriale da valutare relativamente alla posizione del genitore collocatario rientra anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore a tutela del diritto del figlio, alla bigenitorialità, e ad una crescita equilibrata e sana.
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