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Se il gestore telefonico mi ha attivato un abbonamento a servizio telefonico non richiesto posso chiedere il risarcimento del danno

Abbonamento a servizio telefonico non richiesto e risarcimento del danno

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Se il gestore telefonico mi ha attivato un abbonamento a servizio telefonico non richiesto posso chiedere il risarcimento del danno.

In caso di abbonamento a servizio telefonico non richiesto è possibile richiedere un indennizzo pari a 5 euro per ogni giorno di attivazione, oltre al rimborso del costo del servizio illegittimamente addebitato (art. 8 del ”Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori“).

A confermarlo è una recente sentenza del Giudice di Pace di Palermo (n.  2892/2018).

Il caso.

Un utente citava in giudizio la propria compagnia telefonica esponendo

  • che nel mese di giugno 2009 aveva stipulato un contratto per fornitura di servizi di telecomunicazione e che il contratto prevedeva, in particolare, l’attivazione di una SIM (numero telefonico da inserirsi in apposita centralina di un impianto di allarme, sita presso l’abitazione dell’attore);
  • che in data 1.3.2017, dopo avere effettuato la periodica ricarica on line della predetta SIM, si accorgeva che il proprio credito a disposizione non corrispondeva a quanto da lui versato e, pertanto, contattava il gestore telefonico, attraverso l’apposito call center, per chiedere chiarimenti in proposito;
  • che, in tale occasione, veniva a conoscenza del fatto che, senza che ne avesse mai fatto richiesta, sulla citata utenza, a far data dal 10.9.2016, era stato attivato un piano tariffario differente da quello previsto al momento della stipula del contratto al costo di euro 2,00 mensili.

Precisava l’attore di avere provveduto a richiedere, in data 3.3.2017, l’immediata disabilitazione telefonica del detto servizio, mai richiesto.

Per questi motivi, atteso che per il periodo da settembre 2016 a febbraio 2017 avrebbe sopportato il costo di un servizio non richiesto, arbitrariamente attivato sulla sua utenza dal gestore telefonico, l’attore chiedeva la ripetizione dì quanto indebitamente pagato pari ad euro 12,00 (euro 2,00 x sei mesi), oltre ad euro 870,00 quale indennizzo previsto dall’art. 8 del ”Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori” (allegato A alla Delibera A.G.COM. n°73/l l/CONS), secondo cui: “nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti a ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari a € 5,00 per ogni giorno di attivazione“, tenuto conto che i giorni d’indebita attivazione erano pari a centosettantaquattro (dal 10.09.2016 al 03.03.2017).

Si costituiva in giudizio la compagnia telefonica che contestava la fondatezza della domanda avanzata e ne chiedeva il rigetto.

La compagnia sosteneva di aver dato comunicazione del cambiamento della tariffa, e del relativo passaggio alla nuova offerta, attraverso l’invio di un sms e giustificando il cambiamento ai sensi delle Condizioni Generali di Contratto che prevedevano la facoltà per la compagnia di telecomunicazioni di rimodulare unilateralmente la tariffa e la possibilità per il cliente di valutare, in tal caso, piani tariffari alternativi o un recesso dal contratto senza applicazione di penali.

Il Giudice rilevava che non era stata fornita alcuna prova dell’invio del sms e accoglieva totalmente la domanda di risarcimento dell’attore.

Leggi la sentenza

 


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